Abbattuti i paletti in difesa delle classi con alunni disabili

Diritto allo studio - Numero alunni per classe
Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la Circolare n.19 del 13 febbraio 2007, ha trasmesso lo Schema di Decreto sulla formulazione degli organici di diritto del personale docente per l’anno scolastico 2007/2008. 
Sia la circolare che lo schema di decreto si riferiscono in più punti alle classi frequentate da alunni con disabilità. In particolare l’art.2, comma 5 del Decreto precisa che, in applicazione dell’art.1, comma 605, lettera A della Legge n.296/06, finanziaria per il 2007, si può derogare al numero massimo di alunni nelle classi con alunni disabili costituito con non più di 25 alunni in presenza di 1 alunno con disabilità e con non più di 20 alunni in presenza di 2 o più alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale n.141/99. Ciò significa che, mentre sino ad oggi, superati quei numeri massimi, era obbligatorio lo sdoppiamento della classe, da ora in poi, come dicono Circolare e Decreto, si possono avere sino ad un massimo rispettivamente di 27 alunni e di 22 alunni, senza possibilità di sdoppiamento. L’art.9 del Decreto conferma la consistenza dei posti di sostegno in organico di diritto pari a quella dello scorso anno e consente le deroghe secondo al normativa precedente dell’art.40, comma 1, Legge n. 449/97, in attesa di una più puntuale individuazione “delle effettive esigenze” che dovranno essere individuate ai sensi dell’art.1, comma 605, lettera B della stessa legge finanziaria per il 2007. L’art.11 del Decreto ribadisce il principio secondo cui non è possibile lo sdoppiamento di una prima classe anche se con un numero eccedente di alunni, dopo il 31 agosto.

Osservazioni  
La normativa sopra descritta sembra non conforme alla disposizione garantista contenuta nell’art.1, comma 605, lettera A della Legge n.296/06, secondo la quale occorre realizzare l’obiettivo di aumentare dello 0,4% il numero medio di alunni per ciascuna classe, “…nel rispetto della normativa vigente…”. Infatti nella normativa vigente è presente il DM n.141/99, che non ha avuto alcuna modifica sino all’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007. Pertanto, se la legge finanziaria non ha modificato il numero massimo di alunni  previsto dal DM  n.141/99, anzi lo fa espressamente salvo, non possono una circolare ed un decreto andare contro una norma di legge abbattendo dei paletti che sono stati di garanzia per la qualità dell’integrazione scolastica e che neppure la Riforma Moratti ha osato scalfire. Al Ministero assicurano che con l’organico di fatto si ridurrà al minimo il numero della classi che sfondano i tetti previsti dal Decreto n.141. Però ciò non rappresenta la garanzia legale che sino ad oggi è stata costituita dai tetti fissati da tale decreto.
Tali norme, probabilmente illegittime, offrono ulteriore occasione, agli insegnanti curricolari, per delegare al solo insegnante per il sostegno la presa in carico degli alunni con disabilità, dovendosi occupare di un numero di alunni superiore a quello degli anni precedenti, e senza avere alcuna formazione di regola sull’integrazione scolastica.

14-03-2007

Salvatore Nocera
Responsabile del Settore Giuridico dell’Osservatorio dell’AIPD sull’Integrazione Scolastica
e-mail: osservscuola.aipd@tiscali.it

 

SCUOLA: informazioni sulla normativa

Confermati in organico di diritto per l’a.s. 2006/2007 il numero massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità

La circolare n. 10 del 28/01/06, nel trasmettere lo schema di decreto ministeriale sull’organico di diritto per i docenti, conferma tutta la normativa preesistente in materia di integrazione scolastica, ed in particolare l’art. 40 della legge n. 449/97, l’art.26 della legge n. 448/98 e l’art. 41 del decreto n. 331/98 sulle deroghe in organico di fatto per il sostegno, nonché il decreto ministeriale n. 141/99 sul numero massimo di 25 alunni per la costituzione delle prime classi in presenza di un compagno con disabilità, e su un numero massimo di 20 alunni per la costituzione delle prime classi in presenza di più di un alunno.

Dal momento che lo stesso decreto prevede però che negli anni successivi al primo le classi che si siano di molto ridotte di numero possano essere accorpate, occorre ribadire il principio fissato per le prime classi e cioè che, anche in caso di accorpamento non possano essere superati quei limiti massimi di alunni per classe. Non impressioni il numero scarso di posti in organico di diritto indicato nella Tabella E, allegata al decreto, giacché esso è legato al rapporto 1 posto ogni 138 alunni comunque frequentanti, mentre in organico di fatto il numero dei posti di sostegno annualmente quasi raddoppia. Ciò garantisce il diritto alle deroghe, ma purtroppo non la continuità didattica.

Roma 28 marzo 2006

Salvatore Nocera e Nicola Tagliani

Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica Viale delle Milizie, 106 00192 Roma tel. 06/3723909 fax 06/3722510 e-mail: osservscuola.aipd@tiscalinet.it

SCUOLA: informazioni sulla normativa

Ribadito il diritto a classi non numerose ed alle deroghe per il sostegno per gli alunni con disabilità per l’a.s. 2004/05

Il Ministero dell’Istruzione, con Circolare n. 54 del 6 Luglio 2004, ha ribadito a pagina 3 l’obbligo per i Dirigenti scolastici di comunicare ai Direttori scolastici regionali l’eventualità di prime classi con più di 25 alunni se presente un alunno con disabilità certificata e di 20 alunni se presenti due alunni con disabilità. Tali classi debbono essere sdoppiate entro il 30 Luglio, poiché è vietato sdoppiare classi dopo tale data. Pertanto i genitori debbono informarsi se i Dirigenti scolastici abbiano effettuato le richieste di sdoppiamento e in caso contrario debbono insistere, in base a questa circolare, affinché ne sia fatta immediatamente richiesta.

Inoltre a pagina 12, il paragrafo n. 6 è totalmente dedicato alle deroghe per il sostegno che debbono essere richieste nel caso in cui le certificazioni presentino la dichiarazione di handicap in situazione di gravità, secondo quanto stabilito dall’art. 35 comma 7 L. n. 289/02. Anche queste richieste debbono essere inoltrate dai Dirigenti scolastici, qualunque siano state le eventuali disposizioni dei CSA, immediatamente, perchè le autorizzazioni dei Direttori scolastici regionali debbono intervenire entro il 30 Luglio. Anche su ciò i genitori interessati debbono chiedere se i Dirigenti scolastici abbiano provveduto secondo le indicazioni ministeriali, già contenute nella C. M. n. 37/04, citata nell’attuale circolare.

Certo il Ministero avrebbe dovuto emanare questa circolare ben prima delle scadenze ordinarie per la formulazione degli organici di fatto. Ma a questo punto, ove alcuni Dirigenti scolastici non abbiano provveduto a compiere questi adempimenti, debbono provvedere immediatamente, pena il rischio di denuncia da parte di qualche genitore per omissione di atti d’ufficio. Si ritiene però che ormai i rapporti fra scuola e famiglie siano notevolmente collaborativi, e pertanto che qualche eventuale ritardo possa immediatamente essere recuperato nell’interesse della qualità dell’integrazione scolastica.

Roma, 7 luglio 2004

Salvatore Nocera

Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica Viale delle Milizie, 106 00192 Roma tel. 06/3723909 fax 06/3722510 e-mail: osservscuola.aipd@tiscalinet.it

SCUOLA: informazioni sulla normativa

Numero di alunni per classe in presenza di compagno con handicap

L’art. 40 della Legge n. 449/97, Legge finanziaria per il 1998, aveva abrogato le norme che stabilivano automaticamente in venti il numero massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con handicap. Si era determinata pertanto una situazione molto grave che in alcuni casi aveva prodotto classi anche con trenta alunni. A seguito di numerose lagnanze e proteste di associazioni di genitori e di numerosi parlamentari, il Parlamento ha stabilito con l’art. 8 comma 12 della legge n. 448/98, legge finanziaria per il 1999, che il Governo avrebbe dovuto emanare un decreto che regolasse la materia il modo più conforme alla qualità dell’integrazione scolastica. Il Ministero della P.I. ha emanato il D.M. n. 72 del 22 marzo 1999 che ha sostituito l’art. 10 del D.M. n. 331/98 che consentiva la formazione di classi tanto numerose. Questi i contenuti del Decreto:

  1. Le classi iniziali cui sono iscritti alunni in situazione di handicap dei rispettivi cicli scolastici materno, elementare, medio e superiore sono costituite con non più di 20 alunni “purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dell’insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola”;

  2. In una stessa classe la presenza di due alunni con handicap deve essere una ipotesi del tutto eccezionale e residuale e comunque gli alunni debbono essere con handicap lieve;

  3. In ogni caso le classi frequentate da alunni con handicap non possono superare il numero di venticinque alunni, potendosi avere un numero inferiore tenuto conto della gravità dell’handicap e delle difficoltà organizzative della scuola e della preparazione degli insegnanti della classe ad affrontare il caso;

  4. I consigli di classe dovranno pertanto immediatamente predisporre il progetto di cui al punto 1 ed inviarlo tramite il Capo di istituto al Provveditorato agli studi gruppo per l’integrazione scolastica. Tale gruppo valuterà i progetti formulando su ciascuno un parere al Provveditore sulla riduzione a venti degli alunni per classe, tenendo conto dei criteri fissati dal gruppo di lavoro interistituzionale provinciale, GLIP, per la formazione degli organici;

  5. Comunque non è consentito aumentare il numero dei posti in organico stabiliti dall’art. 40 L. 449/97.

A seguito di tale decreto sarà opportuno che le famiglie e le associazioni si informino per conoscere se sono stati predisposti i progetti, se le scuole conoscono il contenuto del decreto 141/99 e come lo stanno applicando. Sarà gradito ricevere via fax puntuali segnalazioni delle scuole e dei Provveditorati dove le classi vengono formate per il prossimo anno scolastico senza l’osservanza dei contenuti del D.M.141/99.

Roma 27 aprile 1999

Salvatore Nocera Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica Viale delle Milizie, 106 00192 Roma tel. 06/3723909 fax 06/3722510 e-mail: osservscuola.aipd@tiscalinet.it

SCUOLA: informazioni sulla normativa

Numero di alunni per classe e organico dei docenti di sostegno

D.M. 331 DEL 24 LUGLIO 1998

Nella predisposizione dei piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica, che può prevedere l’accorpamento di scuole o la creazione di sezioni staccate, bisognerà insistere perché i comuni garantiscano il trasporto soprattutto per gli alunni in situazione di handicap (art.3).

  1. Per garantire la massima possibile efficacia nel processo d’integrazione scolastica le classi che accolgono alunni in situazione di handicap (comprese le sezioni di scuola materna) possono essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell’organizzazione complessiva della scuola, con riguardo alle attività formative previste e alle risorse di personale, sia della natura dell’handicap e delle condizioni soggettive del singolo alunno, nonché degli obiettivi e delle metodologia prevista dal piano educativo individualizzato.

  2. Le classi che accolgono alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani educativi individualizzati, con riguardo anche alle condizioni organizzative delle singole scuole e alle risorse professionali disponibili” (art.10). A questo proposito sembra opportuno far presente che non dovrebbe applicarsi in questi casi l’art.9 che consente la possibilità di superare del 10% il tetto massimo di 25 alunni, poiché si renderebbe altrimenti vana la riduzione prevista da quest’articolo. Per alunni con o senza handicap, temporaneamente ospitati presso ospedali per un periodo non inferiore a 30 giorni, possono essere autorizzate dal Provveditore agli Studi classi di scuola elementare o media, anche con un basso numero di alunni. La materia è regolata dalla C.M.353 del 7 agosto 1998 (art.11). In particolare, per la scuola materna è richiamato l’art.10 con le garanzie a favore degli alunni con handicap (art.14). Lo stesso vale per la scuola elementare (art.15), per la scuola media (art.16) e per la scuola superiore (art.18). Nell’assegnazione degli insegnanti nell’organico di circolo, il Provveditore deve tenere conto delle nomine di insegnanti di sostegno anche con riguardo alla istituzione di un numero maggiore di classi dovute all’iscrizione di alunni con handicap, che riduce il numero medio di alunni per classe (art.26). All’assegnazione delle ore di sostegno ad ogni singola classe di ogni istituzione scolastica provvede il collegio dei docenti d’intesa col consiglio d’istituto (art.26). Le dotazioni organiche provinciali per le scuole superiori comprendono anche i posti di sostegno (art.28). In particolare, in ogni provincia il numero dei posti di sostegno per l’anno scolastico 1998/99 non potrà essere inferiore al 66% dei posti funzionanti di fatto nell’anno precedente, né potranno superare l’80% degli stessi (art.37). L’assegnazione dei contingenti ai diversi ordini di scuola viene effettuata dal Provveditore su proposta del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) che tiene conto di diversi parametri: così ad esempio verranno assegnati più insegnanti all’ordine di scuola dove sono presenti più alunni con handicap in valore assoluto e in valore percentuale rispetto ai compagni normodotati. Lo stesso avverrà con riguardo agli ordini di scuola dove i programmi prevedono un numero di ore di frequenza maggiore rispetto agli altri, o ordini di scuola dove le classi sono più numerose (art.38). Nel consolidare stabilmente i posti di sostegno così calcolati per ciascun ordine e grado di scuola, il Provveditore tiene conto della presenza di alunni con handicap negli ultimi tre anni e della linea di tendenza crescente o decrescente per il futuro (art.39). Nell’assegnare i posti di sostegno alle singole scuole, il Provveditore tiene conto dell’andamento delle frequenze nell’ultimo triennio, della necessità di avere un nucleo stabile di sostegno in ogni scuola e dei singoli progetti educativi individualizzati (art.40). L’assegnazione definitiva del numero di ore di sostegno da attribuire ad ogni scuola è effettuata dal Provveditore su proposta del Gruppo di Lavoro interno al Provveditorato agli Studi (GLH). Si dovrà tenere conto del progetto educativo individuale e delle indicazioni ivi contenute, della gravità del deficit, dell’organizzazione interna della scuola e, nelle scuole superiori, anche della competenza degli insegnanti di sostegno in singole discipline di insegnamento, specie per progetti di integrazione scuola-lavoro, e con riguardo all’inizio dell’integrazione, all’opportunità di più intensi interventi precoci. Questa assegnazione definitiva può modificare la ripartizione astratta fra gradi di scuola prima indicata (art.41). L’art.43 regola vari tipi di sperimentazione che possono comportare un maggiore impiego di risorse umane e finanziarie: “in ogni caso i progetti dovranno evitare la concentrazione di alunni della stessa tipologia di handicap nella stessa scuola, favorendo invece i consorzi tra scuole e lo scambio di strumenti ed esperienze” (art.43 comma 5). In casi di particolare gravità, il Provveditore può nominare insegnanti di sostegno a tempo determinato, in deroga al parametro di 1 posto ogni 138 alunni frequentanti, fissato dall’art.40 L.449/97 (art.44). Gli organi collegiali di ogni scuola potranno organizzare le classi, suddividendole in piccoli gruppi o mettendo insieme gruppi di diverse classi. Per gli alunni con handicap, riteniamo che queste modalità debbano avere un carattere temporaneo, pena la perdita del contatto con la classe di riferimento, e comunque non possano consistere in concentrazioni di soli alunni con handicap, espressamente vietate dal precedente art.43 comma 5 (art.45).

Roma 18 settembre 1998

Salvatore Nocera Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica Viale delle Milizie, 106 00192 Roma

Scuola 033 - Numero di alunni per classe e organico dei docenti di sostegno

tel. 06/3723909 fax 06/3722510 e-mail: osservscuola.aipd@tiscalinet.it