Abbattuti i paletti in difesa delle classi con alunni disabili
Diritto allo studio - Numero alunni per classe
Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la
Circolare n.19 del 13 febbraio 2007, ha trasmesso lo Schema di
Decreto sulla formulazione degli organici di diritto del personale
docente per l’anno scolastico 2007/2008.
Sia la circolare che lo schema di decreto si riferiscono in più punti alle classi frequentate da alunni con disabilità. In particolare l’art.2, comma 5 del Decreto precisa che, in applicazione dell’art.1, comma 605, lettera A della Legge n.296/06, finanziaria per il 2007, si può derogare al numero massimo di alunni nelle classi con alunni disabili costituito con non più di 25 alunni in presenza di 1 alunno con disabilità e con non più di 20 alunni in presenza di 2 o più alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale n.141/99. Ciò significa che, mentre sino ad oggi, superati quei numeri massimi, era obbligatorio lo sdoppiamento della classe, da ora in poi, come dicono Circolare e Decreto, si possono avere sino ad un massimo rispettivamente di 27 alunni e di 22 alunni, senza possibilità di sdoppiamento. L’art.9 del Decreto conferma la consistenza dei posti di sostegno in organico di diritto pari a quella dello scorso anno e consente le deroghe secondo al normativa precedente dell’art.40, comma 1, Legge n. 449/97, in attesa di una più puntuale individuazione “delle effettive esigenze” che dovranno essere individuate ai sensi dell’art.1, comma 605, lettera B della stessa legge finanziaria per il 2007. L’art.11 del Decreto ribadisce il principio secondo cui non è possibile lo sdoppiamento di una prima classe anche se con un numero eccedente di alunni, dopo il 31 agosto. Osservazioni
14-03-2007
Salvatore Nocera Responsabile del Settore Giuridico dell’Osservatorio dell’AIPD sull’Integrazione Scolastica e-mail: osservscuola.aipd@tiscali.it |
SCUOLA: informazioni sulla normativa
La circolare n. 10 del 28/01/06, nel trasmettere lo schema di decreto ministeriale sull’organico di diritto per i docenti, conferma tutta la normativa preesistente in materia di integrazione scolastica, ed in particolare l’art. 40 della legge n. 449/97, l’art.26 della legge n. 448/98 e l’art. 41 del decreto n. 331/98 sulle deroghe in organico di fatto per il sostegno, nonché il decreto ministeriale n. 141/99 sul numero massimo di 25 alunni per la costituzione delle prime classi in presenza di un compagno con disabilità, e su un numero massimo di 20 alunni per la costituzione delle prime classi in presenza di più di un alunno.
Dal momento che lo stesso decreto prevede però che negli anni successivi al primo le classi che si siano di molto ridotte di numero possano essere accorpate, occorre ribadire il principio fissato per le prime classi e cioè che, anche in caso di accorpamento non possano essere superati quei limiti massimi di alunni per classe. Non impressioni il numero scarso di posti in organico di diritto indicato nella Tabella E, allegata al decreto, giacché esso è legato al rapporto 1 posto ogni 138 alunni comunque frequentanti, mentre in organico di fatto il numero dei posti di sostegno annualmente quasi raddoppia. Ciò garantisce il diritto alle deroghe, ma purtroppo non la continuità didattica.
Roma 28 marzo 2006
Salvatore Nocera e Nicola Tagliani
Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica Viale delle Milizie, 106 00192 Roma tel. 06/3723909 fax 06/3722510 e-mail: osservscuola.aipd@tiscalinet.it
SCUOLA: informazioni sulla normativa
Il Ministero dell’Istruzione, con Circolare n. 54 del 6 Luglio 2004, ha ribadito a pagina 3 l’obbligo per i Dirigenti scolastici di comunicare ai Direttori scolastici regionali l’eventualità di prime classi con più di 25 alunni se presente un alunno con disabilità certificata e di 20 alunni se presenti due alunni con disabilità. Tali classi debbono essere sdoppiate entro il 30 Luglio, poiché è vietato sdoppiare classi dopo tale data. Pertanto i genitori debbono informarsi se i Dirigenti scolastici abbiano effettuato le richieste di sdoppiamento e in caso contrario debbono insistere, in base a questa circolare, affinché ne sia fatta immediatamente richiesta.
Inoltre a pagina 12, il paragrafo n. 6 è totalmente dedicato alle deroghe per il sostegno che debbono essere richieste nel caso in cui le certificazioni presentino la dichiarazione di handicap in situazione di gravità, secondo quanto stabilito dall’art. 35 comma 7 L. n. 289/02. Anche queste richieste debbono essere inoltrate dai Dirigenti scolastici, qualunque siano state le eventuali disposizioni dei CSA, immediatamente, perchè le autorizzazioni dei Direttori scolastici regionali debbono intervenire entro il 30 Luglio. Anche su ciò i genitori interessati debbono chiedere se i Dirigenti scolastici abbiano provveduto secondo le indicazioni ministeriali, già contenute nella C. M. n. 37/04, citata nell’attuale circolare.
Certo il Ministero avrebbe dovuto emanare questa circolare ben prima delle scadenze ordinarie per la formulazione degli organici di fatto. Ma a questo punto, ove alcuni Dirigenti scolastici non abbiano provveduto a compiere questi adempimenti, debbono provvedere immediatamente, pena il rischio di denuncia da parte di qualche genitore per omissione di atti d’ufficio. Si ritiene però che ormai i rapporti fra scuola e famiglie siano notevolmente collaborativi, e pertanto che qualche eventuale ritardo possa immediatamente essere recuperato nell’interesse della qualità dell’integrazione scolastica.
Roma, 7 luglio 2004
Salvatore Nocera
Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica Viale delle Milizie, 106 00192 Roma tel. 06/3723909 fax 06/3722510 e-mail: osservscuola.aipd@tiscalinet.it
SCUOLA: informazioni sulla normativa
L’art. 40 della Legge n. 449/97, Legge finanziaria per il 1998, aveva abrogato le norme che stabilivano automaticamente in venti il numero massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con handicap. Si era determinata pertanto una situazione molto grave che in alcuni casi aveva prodotto classi anche con trenta alunni. A seguito di numerose lagnanze e proteste di associazioni di genitori e di numerosi parlamentari, il Parlamento ha stabilito con l’art. 8 comma 12 della legge n. 448/98, legge finanziaria per il 1999, che il Governo avrebbe dovuto emanare un decreto che regolasse la materia il modo più conforme alla qualità dell’integrazione scolastica. Il Ministero della P.I. ha emanato il D.M. n. 72 del 22 marzo 1999 che ha sostituito l’art. 10 del D.M. n. 331/98 che consentiva la formazione di classi tanto numerose. Questi i contenuti del Decreto:
A seguito di tale decreto sarà opportuno che le famiglie e le associazioni si informino per conoscere se sono stati predisposti i progetti, se le scuole conoscono il contenuto del decreto 141/99 e come lo stanno applicando. Sarà gradito ricevere via fax puntuali segnalazioni delle scuole e dei Provveditorati dove le classi vengono formate per il prossimo anno scolastico senza l’osservanza dei contenuti del D.M.141/99.
Roma 27 aprile 1999
Salvatore Nocera Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica Viale delle Milizie, 106 00192 Roma tel. 06/3723909 fax 06/3722510 e-mail: osservscuola.aipd@tiscalinet.it
SCUOLA: informazioni sulla normativa
D.M. 331 DEL 24 LUGLIO 1998
Nella predisposizione dei piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica, che può prevedere l’accorpamento di scuole o la creazione di sezioni staccate, bisognerà insistere perché i comuni garantiscano il trasporto soprattutto per gli alunni in situazione di handicap (art.3).
Roma 18 settembre 1998
Salvatore Nocera Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica Viale delle Milizie, 106 00192 Roma
Scuola 033 - Numero di alunni per classe e organico dei docenti di sostegno
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