Alunno
disabile – docente di sostegno
Legge 4 agosto 1977, n. 517 (in GU 18 agosto 1977, n. 224) Norme
sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione
nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico
Art. 2 Nell'ambito
di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni
portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto
comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.
Circolare Ministeriale 22
settembre 1983, n. 258
Prot. n. 8692 Oggetto: Indicazioni
di linee di intesa tra scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di
integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
La Legge n. 517 del 1977 ha inteso
favorire, nell'ambito della scuola dell'obbligo, l'attuazione del diritto allo
studio di ciascun alunno e, in particolare, degli alunni portatori di handicaps prevedendo,
agli art. 2 e 7 che "...devono essere assicurati la necessaria
integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme
particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti
locali preposti, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base del
programma predisposto dal Consiglio scolastico distrettuale". La
molteplicità e la varietà delle esperienze sinora realizzate hanno consentito
di individuare significativi contributi e compiti della
scuola, particolarmente rispondenti alle finalità dell'integrazione degli
alunni portatori di handicaps. Se ne propone una esemplificazione:
a) le prestazioni di servizio di insegnanti
specializzati, assegnati alle scuole con un rapporto, di regola, di un insegnante
ogni quattro alunni portatori di handicaps, con possibili deroghe,
secondo accertate, particolari necessità;
b) la precisazione del limite massimo di alunni
per sezione o classe dove sia inserito un alunno portatore di handicaps,
e del limite massimo di alunni portatori di handicaps che possono essere
iscritti in ciascuna classe;
c) la
programmazione educativa e didattica prevista dai richiamati art. 2 e 7 della L.
n. 517 del 1977;
d) la
specifica formazione in servizio dei docenti;
e) la possibile prestazione di
servizio di altri insegnanti in possesso di specifici requisiti, ai sensi
dell'art. 14 della
L. n. 270 del
1982;
f) l'utilizzazione, nell'ambito delle disponibilità
di bilancio delle scuole, di fondi devoluti all'acquisto ed al rinnovo di
sussidi e materiali didattici previsti dalla programmazione di cui al
precedente punto c);
g) il coinvolgimento degli organi collegiali,
anche nei rapporti di collaborazione con Associazioni ed Enti che operano in
favore degli alunni portatori di handicaps;
h) le prestazioni del Gruppo di lavoro operante
a livello provinciale (vedi Circ. Min. 227 dell'8 agosto 1975) eventualmente
integrato anche con rappresentanti delle Associazioni degli handicappati e/o
dei genitori degli alunni handicappati;
i) le
prestazioni di competenza nell'ambito del servizio socio-psico-pedagogico.
Si devono considerare essenziali, ai fini dell'integrazione degli
alunni portatori di handicaps, anche i contributi degli enti locali:
l'emanazione di leggi regionali o lo stanziamento di fondi; la fornitura e
l'adeguamento di edifici scolastici e arredi;
Legge 5
febbraio 1992, n. 104
(in GU del 17 febbraio 1992)
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate
Art.
12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
1.
1.
Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili
nido.
2.
2. è garantito
il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola
materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e nelle istituzioni universitarie.
3.
3.
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell'apprendimento,nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione.
4.
4.
L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito
da difficoltà di apprendimento né da altredifficoltà derivanti dalle disabilità
connesse all'handicap.
5.
5.
All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale,
fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di
un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata,
gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale
insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore
psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della P.I.
Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive
dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata.
6.
6.
Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il
concorso degli operatori delle unità sanitarielocali, della scuola e delle
famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e
l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
7.
7.
I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti
secondo le modalità indicate con apposito atto diindirizzo e coordinamento
emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
8.
8.
Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna,
della scuola elementare e della scuolamedia e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
9.
9.
Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente
impediti per motivi di salute a frequentare lascuola, sono comunque garantite
l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,
d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della Sanità
e del Lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola
statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei
centri di degenza, che non versino in situazione di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un
periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi,
attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte
dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni
effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10.
10.
Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di
cui al presente articolo possono essereperseguiti anche mediante
l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un
periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
Art. 13 - Integrazione scolastica
1.
L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine egrado e nelle università si
realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e
4 agosto 1977, n.
517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e
con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale
scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli
accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del ministro della P.I.,
d'intesa con i ministri degli Affari sociali e della Sanità, sono fissati gli
indirizzi per la stipula degli accordi di programma.
Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e
verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di
integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono
essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini
della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di
sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio
tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio,
anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di
consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al
bisogno della persona sia alla peculiarità del piano
di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad interpreti da destinare alle università, per
facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare
nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali
possono altresì prevedere l'adeguamentodell'organizzazione e del funzionamento
degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne
precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché
l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti
specializzati.
3.
3.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, e successivemodificazioni, l'obbligo per gli enti locali
di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo
grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale inservizio alla
data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un
rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e
comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dall'art. 42, comma
6, lettera h).
5.
5.
Nella
scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche
di sostegno,
con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con
docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base
del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.
6.
6.
Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle
classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione
1. Il ministro della P.I. provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenzein
materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi
dell'art. 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di
coordinamento con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il ministro
della P.I. provvede altresì a) all'attivazione di forme sistematiche di
orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con
inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; b)
all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio
della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata; c) a
garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo
forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del
ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona
handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il
completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del
diciottesimo anno di età nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, secondo comma,
lettera l), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di
classe
o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in
singole classi.
1.
2.
I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, per ilconseguimento del diploma abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti
all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4,
comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione
conseguito ai sensi del predetto art. 4 deve essere specificato se l'insegnante
ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le
discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la
specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di
sostegno.
2.
3.
La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limitidegli stanziamenti già
preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle
dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione
scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento
nelle scuole materne ed elementari di cui all'art. 3, comma 2, della citata
legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per
l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami
relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività
didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4.
L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle
scuole di specializzazione di cui al comma 2e dei corsi di laurea di cui al
comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo
convenzionati con le
università,
le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi
controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in
possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
3.
5.
Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della citata legge n. 341 del 1990,
relativamente alle scuole di specializzazione siapplicano le disposizioni di
cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al D.P.R. 31
ottobre 1975, n. 970, e all'art. 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
4.
6.
L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di
specializzazione è consentita unicamente qualoramanchino docenti di ruolo o non
di ruolo specializzati.
5.
7.
Gli accordi di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi diaggiornamento comuni per il personale delle
scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati.
Circolare Ministeriale 3 settembre 1985,
n. 250
Prot. n. 2402
Oggetto: Azione di sostegno a favore degli
alunni portatori di handicap
……………………………………………………………………………………………………
Le attestazioni diagnostiche cui fa riferimento la Circ. Min. n. 199 del 28 luglio 1979
sono attualmente di competenza dei servizi esistenti nell'ambito delle
UU.SS.LL. e costituiscono, al presente, un elenco
necessario per mettere in moto le procedure amministrative relative alla nomina
degli insegnanti di sostegno.
Alla segnalazione dell'alunno come
portatore di handicap ed alla acquisizione della documentazione attestante tale
situazione deve far seguito, dopo un'attenta osservazione dell'alunno stesso,
una "diagnosi funzionale" ad un intervento educativo e didattico
adeguato, alla cui definizione provvederanno, ognuno per la parte di
competenza, gli operatori delle UU.SS.LL., degli Enti locali e della scuola con
la collaborazione dei genitori.
(Stralci della)Sentenza Corte
Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215
Oggetto: "Giudizio di legittimità
costituzionale in via incidentale art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo
1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi civili - soggetti portatori di
handicaps - diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori effettiva
e concreta realizzazione del diritto - mancata assicurazione - violazione degli
artt. 3.30.31 e 34 della Costituzione Illegittimità costituzionale
parziale."
All'inserimento scolastico degli
handicappati - ricorda innanzitutto il TAR rimettente - si provvide
solo a partire dagli anni sessanta, prima mediante classi speciali e
differenziali (circolari nn. 4525 del 1962 e 93 dei 1963), poi con l'ammissione
in classi normali, opportunamente dimensionate, e l'utilizzazione in esse di
insegnanti di sostegno (circolari nn. 227 del 1975, 228 del 1976 e 216 del 1977). Con la
legge 4 agosto 1977, n. 517 furono poi previste (artt. 2 e 7) forme di
integrazione e di sostegno in favore degli alunni handicappati, in particolare con l'impegno
di insegnanti specializzati e, nella scuola media, anche di attività
scolastiche integrative
La legge 4 agosto 1977, n. 517, poi,
"al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione
della piena formazione della personalità" prevede per la scuola elementare
(art. 2) e media (art. 7) forme di integrazione e di sostegno a favore degli
alunni portatori di handicaps, da realizzarsi tra l'altro attraverso
limitazioni numeriche delle classi in cui costoro sono inseriti,
predisposizione di particolari servizi ed impiego di docenti specializzati. Con la
medesima legge (art. 7, ultimo comma) sono abolite le classi differenziali. La
successiva legge 20 maggio 1982, n. 270 provvede poi (art. 12) circa le
dotazioni organiche, nei ruoli di dette scuole, degli insegnanti di sostegno
(di regola, uno ogni quattro alunni portatori di handicaps).
1.
8.
- Ciò che va ancora sottolineato, poi, è che, onde garantire l'effettività del
diritto all'educazione (nel senso ora precisato)di minorati ed invalidi - e
quindi dei portatori di handicaps - lo stesso art. 38 dispone, al quarto comma,
che ai compiti a ciò inerenti debbano provvedere "organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato". Ciò, per un verso, evidenzia la
doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai
portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione anche
superiore: dimostrando, tra l'altro, che è attraverso questi strumenti, e non
col sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la
fruizione di tale diritto e le esigenze di funzionalità del servizio
scolastico.
2.
9.
- Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'art. 28, terzo comma, della
legge n. 118 del 1971 va dichiaratocostituzionalmente illegittimo nella parte
in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che
"Sarà facilitata" anziché disporre che "E'
assicurata" la
frequenza alle scuole medie superiori.
Decreto Presidente della Repubblica 24
febbraio 1994
(Pubblicato
la prima volta nella G.U 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato,
dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87)
Atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di
alunni portatori di handicap
5. Piano
educativo individualizzato. - 1. Il Piano educativo individualizzato (indicato
in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti
gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno
in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi
quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.
1.
2.
Il
P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente
dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale
insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o
gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
2.
3.
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività
scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13
della legge n. 104 del 1992.
Decreto Legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
Art. 127 - Docenti di
sostegno
1.
1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari
situazioni di difficoltà di apprendimento determinate dahandicap, si utilizzano
docenti di sostegno
il cui organico è determinato a norma dell'articolo 443 del presente testo
unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della
programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.
2.
2.
I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in
esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinqueanni di appartenenza al ruolo dei
docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel
limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti
dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo
unico.
3.
3.
I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano;
collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con
i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare
ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.
4.
4.
L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di
specializzazione è consentito, nei modi previstidall'articolo 455, unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
5.
5.
Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a
un massimo di ventiquattro ore di undocente, fornito di titoli specifici o di
esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella
prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni
in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e
ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e
rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei
docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari
adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
6.
6.
L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di
verifiche biennali compiute dal Ministro dellapubblica istruzione che riferisce
al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.
Art. 313 -
Soggetti aventi diritto
1.
1.
E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che ècausa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2.
2.
L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini dell'esercizio
dei diritti previsti dalla presente sezione, èeffettuata secondo i criteri
stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6
dell'articolo 314. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e
coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno,
all'individuazione
provvedono, nel rispetto delle
relative competenze, uno psicologo o un medico specialista nella patologia
denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza
dell'alunno.
Art. 314 -Diritto all'educazione
ed all'istruzione
1.
1.
E'
garantito il
diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle
sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado.
2.
2.
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell'apprendimento,nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione.
3.
3.
L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito
da difficoltà di apprendimento né da altredifficoltà derivanti dalle disabilità
connesse all'handicap.
4.
4.
All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione
della documentazione risultante dalladiagnosi funzionale fa seguito un profilo
dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la
collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale
docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore
psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della
pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche,
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di
recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali
della persona handicappata.
5.
5.
Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il
concorso degli operatori delle unità sanitarielocali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza
esercitata dall'ambiente scolastico.
Art. 315 -
Integrazione scolastica
1. L'integrazione scolastica della persona
handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e
grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti
anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre
attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli
enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e
della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di
programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività
scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati
ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate; b) la
dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di
ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di
ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio,
anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di
consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
didattico; c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
1.
2.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite
attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
2.
3.
I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati
nell'ambito dell'organico del personale inservizio alla data di entrata in
vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque
entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate
dall'articolo 42 comma 6, lettera h) della stessa legge.
3.
4.
Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite
attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al
comma 1 lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato.
4.
5.
I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in
cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.
Art. 316 -
Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica
1.
1.
Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente perl'acquisizione di conoscenze in
materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi
dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto
delle modalità di coordinamento con il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4
della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero
della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio
almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio
della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e
delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti
di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata
in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola
dell'obbligo anche sino al compimento del
diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del
collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'
articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una
terza ripetenza in singole classi.
2.
2.
Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341
relativamente alle scuole dispecializzazione si applicano le disposizioni
contenute nell'
articolo 325.
3.
3.
L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di
specializzazione è consentita unicamente qualoramanchino docenti di ruolo o non
di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.
4.
4.
Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi diaggiornamento comuni per il personale delle
scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo
479, comma 10.
Legge Finanziaria 1998
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Art. 40. (Personale della scuola)
……………………………………………………..
In attuazione dei
princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata
l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell' handicap , compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa
e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge
15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo
determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni
indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi …………………………
Decreto Ministeriale 24
luglio 1998, n. 331 Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete
scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del
personale della scuola
Art.
41 - Assegnazione definitiva dei posti per le attività di sostegno alle scuole
41.1 L’assegnazione definitiva alle singole istituzioni
scolastiche dei posti di sostegno, salvo il
disposto dell'art. 42, è
effettuata dal Provveditore agli studi, sulla base delle proposte dal gruppo di
lavoro per l'integrazione scolastica (GLH),
tenendo conto:
a) del progetto educativo individuale, presentato dalla scuola di riferimento,
contenente indicazioni:
-sui bisogni formativi dei singoli alunni in situazione di
handicap;
.-sulle strategie che si intendono attivare per sviluppare le
potenzialità presenti o residue, in rapporto alle risorsecomplessive della
scuola;
.-sulle modalità di verifica. degli obiettivi individuali per
il progetto di integrazione o di vita, con previsione programmatadella
riduzione motivata dell'impiego dell'insegnante di sostegno;
b) della diagnosi funzionale attestante il livello di gravità
dell'alunno in situazione di handicap, in rapporto alla sua
scolarizzazione e dei cambiamenti avvenuti attraverso il processo di
integrazione, evitando l'assegnazione automatica, di
anno in anno, della medesima entità dei sostegno ritenuto necessario, nel primo
anno di scolarizzazione, dalla diagnosi
funzionale iniziale;
c) dell'organizzazione didattica di ciascuna scuola, con riguardo
alla durata dei tempo scolastico e alle attività didattiche
programmate per la classe in cui è inserito l'alunno in situazione di handicap,
al fine di consentire la valutazione ponderata
delle risorse professionali necessarie;
d) della corrispondenza, nella maggior misura possibile, tra le competenze
disciplinari ed esperienze professionali dei
docenti da assegnare ad istituzioni secondarie superiori e gli obiettivi
formativi dei progetto di vita di ciascun alunno;
e) della necessità d'interventi precoci o di prevenzione nel grado iniziale
della scolarità;
f) della priorità da attribuire, nelle scuole secondarie superiori ai progetti
caratterizzati dall'interazione scuola-lavoro,
definendo anche le competenze disciplinari utili ad individuare gli insegnanti
di sostegno.
41.2 Con l'assegnazione dei posti
così effettuata può essere modificata la ripartizione tra gradi di scuole,
attuata ai sensidegli articoli 38, 39 e 40, in relazione alle diverse
situazioni specifiche.
(Gli art 41 e 44 del d m n. 331/98 stabiliscono che le ore di
sostegno sono assegnate sulla base del piano educativo personalizzato redatto
da tutto il consiglio di classe. Non ci sono quindi più dei minimi o dei
massimi di orario. Tutto viene deciso dal Collegio dei docenti o dal Gruppo di
lavoro di istituto che vagliano la situazione globale della scuola e, sulla
base dei PEI, decidono quante ore assegnare ad ogni alunno.)