Alunno disabile – docente di sostegno

Legge 4 agosto 1977, n. 517 (in GU 18 agosto 1977, n. 224) Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico

Art. 2 Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Circolare Ministeriale 22 settembre 1983, n. 258

Prot. n. 8692 Oggetto: Indicazioni di linee di intesa tra scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

La Legge n. 517 del 1977 ha inteso favorire, nell'ambito della scuola dell'obbligo, l'attuazione del diritto allo studio di ciascun alunno e, in particolare, degli alunni portatori di handicaps prevedendo, agli art. 2 e 7 che "...devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali preposti, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal Consiglio scolastico distrettuale". La molteplicità e la varietà delle esperienze sinora realizzate hanno consentito di individuare significativi contributi e compiti della scuola, particolarmente rispondenti alle finalità dell'integrazione degli alunni portatori di handicaps. Se ne propone una esemplificazione:

a) le prestazioni di servizio di insegnanti specializzati, assegnati alle scuole con un rapporto, di regola, di un insegnante ogni quattro alunni portatori di handicaps, con possibili deroghe, secondo accertate, particolari necessità;

b) la precisazione del limite massimo di alunni per sezione o classe dove sia inserito un alunno portatore di handicaps, e del limite massimo di alunni portatori di handicaps che possono essere iscritti in ciascuna classe;

c) la programmazione educativa e didattica prevista dai richiamati art. 2 e 7 della L. n. 517 del 1977;

d) la specifica formazione in servizio dei docenti;

e) la possibile prestazione di servizio di altri insegnanti in possesso di specifici requisiti, ai sensi dell'art. 14 della

L. n. 270 del 1982;

f) l'utilizzazione, nell'ambito delle disponibilità di bilancio delle scuole, di fondi devoluti all'acquisto ed al rinnovo di sussidi e materiali didattici previsti dalla programmazione di cui al precedente punto c);

g) il coinvolgimento degli organi collegiali, anche nei rapporti di collaborazione con Associazioni ed Enti che operano in favore degli alunni portatori di handicaps;

h) le prestazioni del Gruppo di lavoro operante a livello provinciale (vedi Circ. Min. 227 dell'8 agosto 1975) eventualmente integrato anche con rappresentanti delle Associazioni degli handicappati e/o dei genitori degli alunni handicappati;

i) le prestazioni di competenza nell'ambito del servizio socio-psico-pedagogico.

Si devono considerare essenziali, ai fini dell'integrazione degli alunni portatori di handicaps, anche i contributi degli enti locali: l'emanazione di leggi regionali o lo stanziamento di fondi; la fornitura e l'adeguamento di edifici scolastici e arredi;

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
(in GU del 17 febbraio 1992)
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione ­

1.                    1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2.                    2. è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3.                    3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento,nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4.                    4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altredifficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

5.                    5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal ministro della P.I. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6.                    6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarielocali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7.                    7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto diindirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8.                    8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuolamedia e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9.                    9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare lascuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della Sanità e del Lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazione di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10.                 10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essereperseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

 

Art. 13 - Integrazione scolastica ­

                        1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine egrado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n.
517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e
con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della P.I.,
d'intesa con i ministri degli Affari sociali e della Sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma.
Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini
della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio

                        tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio,
anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano
di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per
facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2.                    2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamentodell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3.                    3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successivemodificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4.                    4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale inservizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h).

5.                    5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6.                    6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

 

Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione ­

1. Il ministro della P.I. provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenzein materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il ministro della P.I. provvede altresì a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata; c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera l), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe

o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

1.                    2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per ilconseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

2.                    3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limitidegli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.

                        4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le

                        università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

3.                    5. Fino alla prima applicazione dell'art. 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione siapplicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, e all'art. 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

4.                    6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualoramanchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

5.                    7. Gli accordi di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi diaggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.



 

Circolare Ministeriale 3 settembre 1985, n. 250

Prot. n. 2402

Oggetto: Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap

…………………………………………………………………………………………………… Le attestazioni diagnostiche cui fa riferimento la Circ. Min. n. 199 del 28 luglio 1979 sono attualmente di competenza dei servizi esistenti nell'ambito delle UU.SS.LL. e costituiscono, al presente, un elenco necessario per mettere in moto le procedure amministrative relative alla nomina degli insegnanti di sostegno.

Alla segnalazione dell'alunno come portatore di handicap ed alla acquisizione della documentazione attestante tale situazione deve far seguito, dopo un'attenta osservazione dell'alunno stesso, una "diagnosi funzionale" ad un intervento educativo e didattico adeguato, alla cui definizione provvederanno, ognuno per la parte di competenza, gli operatori delle UU.SS.LL., degli Enti locali e della scuola con la collaborazione dei genitori.



 

(Stralci della)Sentenza Corte Costituzionale 3 giugno 1987, n. 215

Oggetto: "Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118: Scuola - mutilati ed invalidi civili - soggetti portatori di handicaps - diritto alla frequenza delle scuole secondarie superiori ­effettiva e concreta realizzazione del diritto - mancata assicurazione - violazione degli artt. 3.30.31 e 34 della Costituzione ­Illegittimità costituzionale parziale."

All'inserimento scolastico degli handicappati - ricorda innanzitutto il TAR rimettente - si provvide solo a partire dagli anni sessanta, prima mediante classi speciali e differenziali (circolari nn. 4525 del 1962 e 93 dei 1963), poi con l'ammissione in classi normali, opportunamente dimensionate, e l'utilizzazione in esse di insegnanti di sostegno (circolari nn. 227 del 1975, 228 del 1976 e 216 del 1977). Con la legge 4 agosto 1977, n. 517 furono poi previste (artt. 2 e 7) forme di integrazione e di sostegno in favore degli alunni handicappati, in particolare con l'impegno di insegnanti specializzati e, nella scuola media, anche di attività scolastiche integrative

La legge 4 agosto 1977, n. 517, poi, "al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità" prevede per la scuola elementare (art. 2) e media (art. 7) forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, da realizzarsi tra l'altro attraverso limitazioni numeriche delle classi in cui costoro sono inseriti, predisposizione di particolari servizi ed impiego di docenti specializzati. Con la medesima legge (art. 7, ultimo comma) sono abolite le classi differenziali. La successiva legge 20 maggio 1982, n. 270 provvede poi (art. 12) circa le dotazioni organiche, nei ruoli di dette scuole, degli insegnanti di sostegno (di regola, uno ogni quattro alunni portatori di handicaps).

1.                    8. - Ciò che va ancora sottolineato, poi, è che, onde garantire l'effettività del diritto all'educazione (nel senso ora precisato)di minorati ed invalidi - e quindi dei portatori di handicaps - lo stesso art. 38 dispone, al quarto comma, che ai compiti a ciò inerenti debbano provvedere "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato". Ciò, per un verso, evidenzia la doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a consentire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione anche superiore: dimostrando, tra l'altro, che è attraverso questi strumenti, e non col sacrificio del diritto di quelli, che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e le esigenze di funzionalità del servizio scolastico.

2.                    9. - Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'art. 28, terzo comma, della legge n. 118 del 1971 va dichiaratocostituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata" anziché disporre che "E' assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori.

 

Decreto Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994

(Pubblicato la prima volta nella G.U 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87)

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap

5. Piano educativo individualizzato. - 1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

1.                    2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

2.                    3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.


 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Art. 127 - Docenti di sostegno

1.                    1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate dahandicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.

2.                    2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinqueanni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.

3.                    3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.

4.                    4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentito, nei modi previstidall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

5.                    5. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di undocente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

6.                    6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro dellapubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.

 

Art. 313 - Soggetti aventi diritto

1.                    1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che ècausa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2.                    2. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente sezione, èeffettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6 dell'articolo 314. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione

 

provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo o un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.

Art. 314 -Diritto all'educazione ed all'istruzione

1.                    1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2.                    2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento,nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

3.                    3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altredifficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

4.                    4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalladiagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

5.                    5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarielocali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

 

Art. 315 - Integrazione scolastica

1.    L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate; b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

1.                    2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

2.                    3. I posti di sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati nell'ambito dell'organico del personale inservizio alla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42 comma 6, lettera h) della stessa legge.

3.                    4. Nella scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1 lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

4.                    5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

 

Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica

1.                    1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente perl'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero
della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio
almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e
delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti
di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata
in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del
diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'
articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2.                    2. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 relativamente alle scuole dispecializzazione si applicano le disposizioni contenute nell'
articolo 325.

3.                    3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualoramanchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12.

4.                    4. Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi diaggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 479, comma 10.



 

Legge Finanziaria 1998

Legge 27 dicembre 1997, n. 449

Art. 40. (Personale della scuola)

……………………………………………………..

In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell' handicap , compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi …………………………


 

Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola

Art. 41 - Assegnazione definitiva dei posti per le attività di sostegno alle scuole

41.1 L’assegnazione definitiva alle singole istituzioni scolastiche dei posti di sostegno, salvo il disposto dell'art. 42, è
effettuata dal Provveditore agli studi, sulla base delle proposte dal gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica (GLH),
tenendo conto:
a) del progetto educativo individuale, presentato dalla scuola di riferimento, contenente indicazioni:

-sui bisogni formativi dei singoli alunni in situazione di handicap;

�.-sulle strategie che si intendono attivare per sviluppare le potenzialità presenti o residue, in rapporto alle risorsecomplessive della scuola;

�.-sulle modalità di verifica. degli obiettivi individuali per il progetto di integrazione o di vita, con previsione programmatadella riduzione motivata dell'impiego dell'insegnante di sostegno;

 

b) della diagnosi funzionale attestante il livello di gravità dell'alunno in situazione di handicap, in rapporto alla sua
scolarizzazione e dei cambiamenti avvenuti attraverso il processo di integrazione, evitando l'assegnazione automatica, di
anno in anno, della medesima entità dei sostegno ritenuto necessario, nel primo anno di scolarizzazione, dalla diagnosi
funzionale iniziale;

c) dell'organizzazione didattica di ciascuna scuola, con riguardo alla durata dei tempo scolastico e alle attività didattiche
programmate per la classe in cui è inserito l'alunno in situazione di handicap, al fine di consentire la valutazione ponderata
delle risorse professionali necessarie;
d) della corrispondenza, nella maggior misura possibile, tra le competenze disciplinari ed esperienze professionali dei
docenti da assegnare ad istituzioni secondarie superiori e gli obiettivi formativi dei progetto di vita di ciascun alunno;
e) della necessità d'interventi precoci o di prevenzione nel grado iniziale della scolarità;
f) della priorità da attribuire, nelle scuole secondarie superiori ai progetti caratterizzati dall'interazione scuola-lavoro,
definendo anche le competenze disciplinari utili ad individuare gli insegnanti di sostegno.

41.2 Con l'assegnazione dei posti così effettuata può essere modificata la ripartizione tra gradi di scuole, attuata ai sensidegli articoli 38, 39 e 40, in relazione alle diverse situazioni specifiche.

(Gli art 41 e 44 del d m n. 331/98 stabiliscono che le ore di sostegno sono assegnate sulla base del piano educativo personalizzato redatto da tutto il consiglio di classe. Non ci sono quindi più dei minimi o dei massimi di orario. Tutto viene deciso dal Collegio dei docenti o dal Gruppo di lavoro di istituto che vagliano la situazione globale della scuola e, sulla base dei PEI, decidono quante ore assegnare ad ogni alunno.)