Leggi UMEE

Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994

"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"

Art.3 comma 2

 Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima.

 

Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18.
Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap.
(Modificata con Legge regionale 21 novembre 2000, n. 28).

Art. 9
(Unità multidisciplinari)


1. Presso ciascuna USL sono costituite le Unità multidisciplinari per la presa in carico dei soggetti portatori di handicap appartenenti all'età evolutiva e all'età adulta.
2. Le Unità multidisciplinari dell'età evolutiva svolgono i propri interventi in favore di soggetti portatori di handicap di età non superiore ai diciotto anni, ovvero, nel caso che i soggetti stessi proseguano gli studi oltre tale età anche di età superiore e fino al compimento dei corsi di studio, con esclusione di quelli universitari.
3. Le Unità multidisciplinari dell'età adulta svolgono i propri interventi in favore dei soggetti di età superiore a quella prevista dal comma 2 e si raccordano funzionalmente con le unità multidisciplinari dell'età evolutiva (UMEE) per la presa in carico dei soggetti.
3 bis. Le UMEE in collaborazione con le unità multidisciplinari dell'età adulta elaborano un programma di uscita dalla scuola dell'obbligo finalizzato all'individuazione di un percorso certo di integrazione, tenendo conto delle reali possibilità e potenzialità delle persone in situazione di handicap.
4. Le Unità multidisciplinari per l'età evolutiva e le Unità multidisciplinari per l'età adulta sono collocate a livello di distretto.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 10 e 11 ciascuna AUSL istituisce nel proprio ambito una o più Unità multidisciplinari in relazione al numero di abitanti o alla configurazione del territorio.
5 bis. Ciascuna AUSL su proposta delle Unità multidisciplinari programma corsi di aggiornamento permanente per gli operatori usufruendo sia di risorse interne alle unità multidisciplinari che di operatori esterni formati.
6. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione consiliare competente i criteri per la costituzione e per la dotazione di personale delle Unità multidisciplinari e le modalità per la collaborazione delle stesse con le Commissioni di cui all'articolo 4 della legge 104/1992 e con gli organismi previsti dalla legge 13 marzo 1999, n. 68.
6 bis. La Giunta regionale predispone un modello per l'accertamento dell'handicap valido per tutto il territorio regionale.

Art.10
(Unità multidisciplinare dell'età evolutiva)


1. L'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva è composta da un neuro-psichiatra infantile, uno psicologo, un pedagogista, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più consulenti nella patologia segnalata. All'interno dell'Unita multidisciplinare è individuato un coordinatore.
2. L'Unità di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) informazione, educazione sanitaria e attività di prevenzione;
b) consulenza e sostegno, anche psicologico, della famiglia;
c) collaborazione con enti ed istituzioni;
d) interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona in situazione di handicap;
e) individuazione dell'handicap e compilazione della diagnosi funzionale;
f) collaborazione con gli operatori della scuola e i genitori per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale nonché del piano educativo individualizzato;
g) verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento sociale, scolastico e nelle strutture che favoriscono l'integrazione della persona in situazione di handicap;
h) controlli periodici per una valutazione globale in itinere sull'andamento del soggetto nelle fasi evolutive dal punto di vista clinico, relazionale, delle capacità residue e delle potenzialità di apprendimento.

Art.11
(Unità multidisciplinare dell'età adulta)


1. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta è composta da un neurologo, un fisiatra, uno psicologo, un sociologo, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più specialisti e operatori competenti per singole situazioni o progetti. All'interno dell'Unità multidisciplinare è individuato un coordinatore.
2. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta progetta ed effettua interventi in forma ambulatoriale, domiciliare e negli altri ambienti di vita della persona in situazione di handicap.
3. L'Unità multidisciplinare di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) collaborazione con l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva per l'effettuazione di studi epidemiologici volti a definire incidenza, prevalenza e gravità dell'handicap sul territorio. I risultati di tali indagini a carattere permanente, sono oggetto, insieme ad altri contributi, di diffusione ed approfondimento attraverso iniziative scientifiche ed incontri volti alla sensibilizzazione della popolazione ed all'aggiornamento degli operatori interessati;
b) valutazione clinica della persona attraverso l'esame dell'iter diagnostico e terapeutico già percorso, allo scopo di definire le esigenze sanitarie della stessa sia a livello iniziale che di monitoraggio successivo. Tale approfondimento sanitario è finalizzato alla realizzazione di un protocollo di trattamento individualizzato, le cui tappe sono registrate nel diario personale del disabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
c) valutazione psicologica del paziente anche mediante l'acquisizione del profilo funzionale fornito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva allo scopo di stabilire e quantificare i deficit presenti, le potenzialità residue, le abilità acquisite e poter cosi' elaborare un progetto educativo individualizzato, in collaborazione con gli operatori sociali;
d) valutazione sociale condotta insieme all'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva al fine di mediare il contano con la famiglia e con le altre figure significative per l'utente;
e) verifica periodica dei trattamenti e degli interventi messi in atto per ogni singolo utente;
f) consulenza e sostegno alle famiglie, nelle forme individuali o per gruppi specifici;
g) collaborazione funzionale, anche attraverso protocolli d'intesa, con i servizi per l'impiego competenti, con i comitati tecnici provinciali di cui all'articolo 6 della legge 68/1999 e con gli enti locali per la ricerca delle condizioni, degli ausili e dei sostegni più opportuni per un efficace inserimento lavorativo di persone in situazione di handicap nelle strutture produttive private e pubbliche;
h) ..... (soppressa)
i) collaborazione con il servizio psichiatrico per i casi di confine;
l) ..... (soppressa).

 

 

Deliberazione della G.R. n. 3410 MA/SSO del 12.12.1995.
LR n. 24/80 - L. n. 104/92 art. 12 comma 5 e 6 - DPR 24.2.94 - atto di coordinamento relativo ai compiti delle UU.SS.LL. in materia di alunni in situazione di handicap.

DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F)-E UNITA' MULTIDISCIPLINARE

a) Le UU.SS.LL. istituiscono le Unità Multidisciplinari per l'Età Evolutiva (U.M.E.E.) a prevalente operatività territoriale dotate di autonomia organizzativa funzionale, costituite da almeno un operatore di ciascuna delle seguenti figure professionali: neuropsichiatria infantile, psicologo dell'età evolutiva, assistente sociale, terapista della riabilitazione (fkt), psicomotricista, logopedista.

L'U.M.E.E. si configura - nell'ambito delle competenze derivate dall'applicazione del DPR 24.02.94 - come un'attività di servizio in risposta ai bisogni di prevenzione, di diagnosi, terapia e riabilitazione dei problemi psicofisici dell'Età Evolutiva e comunque dei soggetti portatori di handicap che, indipendentemente dall'età anagrafica, frequentano scuole di ogni ordine e grado, e si avvale della consulenza specialistica delle figure professionali, dipendenti della USL o convenzionate, a seconda della necessità dei casi.

b) Di norma la figura per l'attivazione degli adempimenti relativi all'attività dell'U.M.E.E. viene individuata nell'Assistente Sociale.

c) Le figure professionali coinvolte nelle funzioni dell'U.M.E.E. sono quelle che, caso per caso, seguono l'alunno in situazioni di handicap, assicurando comunque una operatività multidisciplinare.

d) I Centri privati comunque convenzionati che hanno in carico soggetti che si avvalgono dei benefici di che trattasi, sono tenuti a fornire gli stessi adempimenti richiesti alle UU.SS.LL., ivi compreso l'uso corretto della modulistica allegata al presente atto. Le UU.SS.LL. esercitano una funzione di coordinamento e controllo su detta attività per il tramite dei propri organismi. La documentazione fornita dai Centri Convenzionati ai Provveditorati agli Studi ha pari valore di quella fornita dalle UU.SS.LL..

e) I soggetti seguiti da Centri o specialisti privati non convenzionati con il S.S.N. devono essere valutati dagli specialisti della U.M.E.E. della USL di appartenenza, che provvedono a redigere la Diagnosi Funzionale.

f) La diagnosi funzionale è un atto complesso che prevede la ricomposizione, in un quadro globale, di diagnosi clinico-medica, valutazione psicologica e sociale, finalizzata soprattutto all'individuazione delle potenzialità del soggetto. Il modello per la DF è duplice: il modello "C" per la Diagnosi Clinica, sottoscritta dallo specialista e il modello "D" per la Diagnosi Funzionale propriamente detta che si sottolinea deve essere finalizzata alla individuazione delle potenzialità del soggetto. La stessa è controfirmata dalle figure della U.M.E.E. che l'hanno elaborata.

g) La diagnosi funzionale (D.F.) è redatta all'atto della prima richiesta dell'intervento didattico specializzato ed è aggiornata, nell'arco della intera carriera scolastica dell'alunno, in concomitanza ad eventuali variazioni significative del quadro clinico - funzionale, redatto nei tempi e con le procedure di cui all'art. 4, comma 4 e 5 del DPR 24.02.94.

h) L'Unità Multidisciplinare, una volta preso in carico il problema e formulata la diagnosi, rilascia la documentazione per l'assegnazione dell'intervento didattico specializzato ai genitori dell'alunno che provvederanno a consegnarla alla scuola. Per tutte le operazioni sopradescritte si, sottolinea l'importanza e la priorità del Servizio Pubblico.

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)

a) Il profilo dinamico funzionale consente l'integrazione dinamica e la contestualizzazione di tutti gli elementi valutativi espressi dalle varie componenti (U.M.E.E. - operatori scolastici - genitori) e costituisce lo strumento di base per la programmazione scolastica e integrata. Il Capo d'Istituto convoca le riunioni per i compiti di cui al comma 4 e 5 dell'art. 4 del DPR 24.02.94, previo accordo con l'U.M.E.E. in merito alla data e sede dell'incontro (sede scolastica o di USL), che vengono concordate con le figure di riferimento della stessa (di norma Assistente Sociale o altro operatore all'uopo individuato dalla USL).

b) Agli incontri tra Scuola ed U.M.E.E. per la stesura del PDF, partecipano oltre agli insegnanti curricolari ed ai docenti di sostegno, i genitori dell'alunno in questione e l'operatore dell'Ente Locale laddove previsto dal piano di intervento educativo.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO - PERSONALIZZATO (P.E.P.)

a) Il P.E.P. costituisce il momento centrale dell'integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Si ritiene indispensabile che quanto finora enunciato venga inquadrato nell'Accordo di programma fra Scuola, Servizi Sanitari e Servizi Sociali da stipularsi ai diversi livelli istituzionali.

b) Alle riunioni per la stesura del P.E.P., insieme ai genitori dell'alunno, partecipano, di volta in volta, l'operatore o gli operatori che l'U.M.E.E. designa come prevalenti per la problematica in atto congiuntamente agli insegnanti curricolari e di sostegno e, ove presente, l'insegnate operatore psico-pedagogico della scuola, l'operatore dell'Ente Locale laddove previsto dal piano di intervento educativo.

c) il PEP tiene conto dei progetti didattico - educativi, riabilitativi e di socializzazione, individualizzati nonché delle forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 13 della legge 104/94.

d) Resta inteso che alla redazione del PDF e del PEP partecipano gli operatori appartenenti a quella. U.M.E.E. che ha redatto la DF e che ha in carico il caso. Ferma restando la primaria competenza della USL di iscrizione del soggetto interessato, per i casi particolari di residenza e/o frequenza di scuole al di fuori del territorio della USL, gli adempimenti d'istituto verranno concordati di volta involta tra le varie UU.SS.LL. interessate, di norma la USL di residenza.

e) Per tutti i casi in cui l'U.M.E.E. non ha potuto effettuare la presa in carico del alunno per scelta della famiglia, che ritiene opportuno affidarsi ad altri e perciò risulta impossibile la partecipazione alla redazione del PDF e del PEP, gli operatori della U.M.E.E. comunicano per iscritto ad Capo d'Istituto detta impossibilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione della G.R. n. 1965 SE/SSO del 12/11/2002.
LR n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni - criteri per la costituzione e la dotazione di personale delle unità multidisciplinari e modalità per la collaborazione delle stesse con le commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della L. n. 104/92 e con gli organismi previsti dalla L. n. 68/99.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA


- di definire i seguenti criteri per la costituzione e per la dotazione di personale delle Unità Multidisciplinari - di cui all'art. 9 della L.r. 4.6.96 n. 18, come da ultimo modificata ed integrata con L.r. 21.11.2000 n. 28, di seguito denominata L.r. n. 18/96 - nonché le modalità per la collaborazione delle stesse con le Commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della legge n. 104/92 e con gli organismi previsti dalla Legge n. 68/99:

DEFINIZIONE E FINALITÀ DELLE UNITÀ MULTIDISCIPLINARI

- Le unità multidisciplinari sono unità operative semplici, con personale dedicato, dotate di autonomia gestionale e tecnico professionale, collocate a livello distrettuale o interdistrettuali quali servizi integrati territoriali di cui al Piano Sanitario Regionale 1998-2000, approvato con L.R. 20.10.98 n. 34.
Tali unità operative hanno compiti di informazione, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di valutazione, programmazione e verifica degli interventi educativi, riabilitativi, d'integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti in condizione di difficoltà, di menomazione o disabilità, come indicato dal Piano Sanitario Regionale al paragrafo 4.2.3.4. "Servizi Integrati Territoriali".
- Tra le attività svolte dalle unità multidisciplinari particolare rilievo assume la prevenzione.
- Le unità multidisciplinari svolgono funzioni di "Sportello unico" per la presa in carico degli utenti e per la gestione e il coordinamento degli interventi da attivare. Raccolgono e conservano in un unico fascicolo, che viene gestito nel rispetto della legge sulla privacy, copia della documentazione relativa a ciascun soggetto. Tale fascicolo raccoglie copia dei documenti eventualmente custoditi dai familiari e dei documenti prodotti da vari servizi della AUSL.
- Le Commissioni sanitarie, ex art. 4 L. n. 104/92 inviano alle unità multidisciplinari copia di tutta la documentazione, dalle stesse redatta, relativa ai soggetti riconosciuti in situazione di handicap.
- Le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile di cui all'art. 1 della legge 15.10.90 n. 295 forniscono la documentazione in possesso, su richiesta delle unità multidisciplinari e per una adeguata presa in carico dell'utente.
- Le unità multidisciplinari assicurano l'integrazione socio-sanitaria, così come previsto dal Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002, approvato con deliberazione amministrativa n. 306 del 1 marzo 2000.
Collaborano, inoltre, con i presidi pubblici e privati di riabilitazione, accreditati ai sensi della normativa vigente, con gli enti locali, le autonomie scolastiche, i centri per l'impiego e le organizzazioni del privato sociale.

UNITÀ MULTIDISCIPLINARE DELL'ETÀ EVOLUTIVA - UMEE
- Le UMEE elaborano, dandone poi attuazione, percorsi d'integrazione e raccordo con il dipartimento materno-infantile, i pediatri di libera scelta ed ospedalieri, con i servizi di neuropsichiatria infantile e con gli altri servizi, anche residenziali, comunque interessati, con le unità multidisciplinari per l'età adulta e con i consultori familiari. Esse operano anche in favore di soggetti con disturbi dello sviluppo psicofisico dell'infanzia e dell'adolescenza.
- Ciascuna AUSL costituisce nel proprio territorio, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della L.r. n. 18/96, una o più UMEE, secondo l'organizzazione ritenuta più funzionale.
- Le AUSL, nella predisposizione delle piante organiche, prevedono le figure professionali di cui all'articolo 10 della L.r. n. 18/96, come stabilito dal Piano sanitario regionale e più precisamente:
a) Specialisti ed operatori strutturati presso le UMEE: assistente sociale, neuropsichiatra infantile, operatori della riabilitazione, psicologo, pedagogista, ove già attribuito all'UMEE;
b) Specialisti ed operatori non strutturati: fisiatra, specialisti consulenti per la patologia segnalata, altri tecnici della riabilitazione.
- All'interno delle unità multidisciplinari, tra le figure ivi strutturate a tempo pieno, i direttori generali individuano un responsabile.
- Ai fini della costituzione delle UMEE, i Direttori generali provvedono, entro centoventi giorni dalla approvazione della presente deliberazione, a determinarne la dotazione organica. Il relativo provvedimento aziendale è sottoposto al controllo preventivo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera c), della L.r. 17 luglio 1996, n. 26 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale del 9.5.2001, n. 943. La deliberazione, concernente il suindicato controllo preventivo, è adottata su proposta congiunta del Servizio Servizi Sociali e del Servizio Sanità della Regione. La consistenza della dotazione organica, che deve in ogni caso essere basata sull'analisi dei bisogni della popolazione di riferimento e sulla programmazione annuale e pluriennale delle attività, deve essere definita in ambito aziendale dai Direttori generali con riferimento ai nuovi ambiti territoriali dei distretti in corso di definizione da parte dei competenti organi regionali coincidenti con gli ambiti territoriali sociali, previsti dal Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002.
- Gli operatori che compongono le UMEE debbono possedere competenze ed esperienze specifiche nel campo dell'età evolutiva, dare garanzia di stabilità dei componenti, di unitarietà e continuità degli interventi professionali.

UNITÀ MULTIDISCIPLINARE DELL'ETÀ ADULTA - UMEA
- Le UMEA elaborano ed attuano percorsi d'integrazione e raccordo con i dipartimenti e/o servizi di neurologia e riabilitazione, il dipartimento di salute mentale, i medici di medicina generale, il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), le residenze socio-sanitarie e con altri servizi, anche residenziali, comunque interessati.
- Ciascun AUSL costituisce nel proprio territorio ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.r. n. 18/96, una o più UMEA, secondo l'organizzazione ritenuta più funzionale.
- Le AUSL, nella predisposizione delle piante organiche, prevedono le figure professionali di cui all'articolo 11 della L.r. n. 18/86, come stabilito dal Piano sanitario regionale e più precisamente:
a) Specialisti ed operatori strutturati presso l'UMEA: assistente sociale, educatore professionale/operatore della riabilitazione, fisiatra, neurologo, psicologo sociologo;
b) Specialisti ed operatori non strutturati: altri tecnici della riabilitazione, specialisti consulenti per la patologia segnalata.
- All'interno delle unità multidisciplinari, tra le figure ivi strutturate a tempo pieno, i direttori generali individuano un responsabile.
- Ai fini della costituzione delle UMEA, la cui composizione è stabilita all'art. 11, comma 1, della L.r. n. 18/96, i direttori generali provvedono, entro centoventi giorni dall'adozione della presente deliberazione, a determinarne la dotazione organica. Il relativo provvedimento aziendale è sottoposto al controllo preventivo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera c), della L.r. 17 luglio 1996, n. 26 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale del 9.5.2001, n. 943. La deliberazione, concernente il suindicato controllo preventivo, è adottata su proposta congiunta del Servizio Servizi Sociali e del Servizio Sanità della Regione. La consistenza della dotazione organica, che deve in ogni caso essere basata sull'analisi dei bisogni della popolazione di riferimento e sulla programmazione annuale e pluriennale delle attività, deve essere definita in ambito aziendale dai Direttori generali con riferimento ai nuovi ambiti territoriali dei distretti in corso di definizione da parte dei competenti organi regionali coincidenti con gli ambiti territoriali sociali, previsti dal Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002.
- Gli operatori che compongono le UMEA debbono possedere competenze ed esperienze specifiche nel campo dell'età adulta, dare garanzia di stabilità dei componenti, di unitarietà e continuità degli interventi professionali.

 

OMOGENEITÀ DEGLI INTERVENTI SANITARI
- Al fine di assicurare l'omogeneità degli interventi sanitari, è costituito, presso ciascuna AUSL, un Coordinamento del quale fanno parte: i responsabili delle UMEE e delle UMEA, delle Commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, delle Unità valutative distrettuali nonché specialisti di settore che collaborano con l'area distrettuale.
- Il Coordinamento è convocato almeno ogni sei mesi dal direttore sanitario o dal direttore di distretto sanitario da lui delegato.
- In particolare, il Coordinamento:
a. svolge attività di collegamento per gli aspetti organizzativi generali riguardanti l'intervento sanitario sulla disabilità;
b. promuove studi epidemiologici volti a definire incidenza, prevalenza e gravità della disabilità nel territorio;
c. definisce, su proposta delle unità multidisciplinari, i bisogni formativi e di aggiornamento degli operatori delle stesse unità multidisciplinari.

RAPPORTO CON ALTRI ORGANISMI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

- Al fine di assicurare l'omogeneità degli interventi si definiscono le seguenti modalità di collaborazione:
a. l'Unità valutativa distrettuale si avvale della presenza delle unità multidisciplinari per la presa in carico delle persone in situazione di disabilità, per la valutazione dei bisogni e la ricerca delle risposte sanitarie e socio-assistenziali le quali saranno erogate direttamente dalle unità multidisciplinari o inirettamente tramite i servizi della AUSL o strutture accreditate.
Per quanto riguarda l'ambito socio-sanitario saranno attivati, secondo la normativa vigente, tutti gli strumenti necessari per assicurare l'unitarietà dell'intervento.
b. Le Commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della L. n. 104/92, nelle funzioni ad esse attribuite dalla normativa vigente, sono integrate con la presenza del responsabile o suo delegato e dell'assistente sociale dell'UMEE e dell'UMEA che hanno in carico il soggetto disabile e si avvalgono inoltre degli specialisti delle unità multidisciplinari stesse.
Le UMEA ai fini della compilazione, da parte delle medesime Commissioni, delle schede per la definizione della capacità utile per lo svolgimento dell'attività lavorativa di cui al DPCM 13.1.2000: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68" collaborano all'accertamento collegiale di cui alla Legge n. 68/99 e alla compilazione delle stesse schede fornendo ogni informazione utile in loro possesso.
Più specificatamente, allo scopo di individuare la capacità globale della persona disabile al fine di consentirne il collocamento "mirato" previsto dalla normativa sopra citata, le UMEA collaborano, ai fini dell'accertamento espletato dalla Commissione Sanitaria di cui alla Legge n. 104/92, alla redazione dell'apposita scheda relativa al "profilo socio-lavorativo" che formerà parte integrante della relazione conclusiva redatta ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13.1.2000.
c. Le UMEA per favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei soggetti disabili collaborano con i Centri per l'impigo e i Servizi provinciali per la formazione e per il collocamento obbligatorio in un sistema di rete al fine di attivare uno spazio di mediazione tra disabilità e sistema produttivo e garantire il monitoraggio in itinere dell'inserimento lavorativo.
d. Le UMEE e le UMEA collaborano con i Comuni e con le Commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della Legge n. 104/92 ai fini della individuazione e della successiva valutazione dei portatori di disabilità in situazione di particolare gravità rientranti nei benefici di cui all'art. 39 lettera l ter) della legge n. 104/92 e della L.r. n. 18/96.

CENTRI E SERVIZI DI RIABILITAZIONE ACCREDITATI
1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle unità multidisciplinari, le AUSL, mediante accordi, possono avvalersi dei centri e presidi di riabilitazione funzionale, autorizzati e accreditati, operanti nell'ambito aziendale.
In tal caso questi ultimi devono trasmettere alle AUSL, con cadenza periodica, una comunicazione circa i casi trattati completa del progetto riabilitativo multidisciplinare inerente ciascun soggetto in carico.
2. Le prestazioni erogate nell'esercizio delle funzioni delle unità multidisciplinari di cui al comma uno sono parificate, ai fini economici, alle prestazioni ambulatoriali.