Leggi UMEE
Decreto
del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994
"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"
Art.3 comma 2
Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare
composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista
in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli
operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di
convenzione con la medesima.
Art. 9
(Unità multidisciplinari)
1. Presso ciascuna USL sono costituite le Unità
multidisciplinari per la presa in carico dei soggetti portatori di handicap
appartenenti all'età evolutiva e all'età adulta.
2. Le Unità multidisciplinari dell'età evolutiva svolgono i
propri interventi in favore di soggetti portatori di handicap di età non
superiore ai diciotto anni, ovvero, nel caso che i soggetti stessi proseguano
gli studi oltre tale età anche di età superiore e fino al compimento dei corsi
di studio, con esclusione di quelli universitari.
3. Le Unità multidisciplinari dell'età adulta svolgono i
propri interventi in favore dei soggetti di età superiore a quella prevista dal
comma 2 e si raccordano funzionalmente con le unità multidisciplinari dell'età
evolutiva (UMEE) per la presa in carico dei soggetti.
3 bis. Le UMEE in collaborazione con le unità
multidisciplinari dell'età adulta elaborano un programma di uscita dalla scuola
dell'obbligo finalizzato all'individuazione di un percorso certo di
integrazione, tenendo conto delle reali possibilità e potenzialità delle
persone in situazione di handicap.
4. Le Unità multidisciplinari per l'età evolutiva e le
Unità multidisciplinari per l'età adulta sono collocate a livello di distretto.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli
10 e 11 ciascuna AUSL istituisce nel proprio ambito una o più Unità
multidisciplinari in relazione al numero di abitanti o alla configurazione del
territorio.
5 bis. Ciascuna AUSL su proposta delle Unità
multidisciplinari programma corsi di aggiornamento permanente per gli operatori
usufruendo sia di risorse interne alle unità multidisciplinari che di operatori
esterni formati.
6.
6 bis.
Art.10
(Unità multidisciplinare dell'età evolutiva)
1. L'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva è composta
da un neuro-psichiatra infantile, uno psicologo, un pedagogista, un assistente
sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come logopedisti,
fisioterapisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più consulenti nella
patologia segnalata. All'interno dell'Unita multidisciplinare è individuato un
coordinatore.
2. L'Unità di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) informazione, educazione sanitaria e attività di
prevenzione;
b) consulenza e sostegno, anche psicologico, della
famiglia;
c) collaborazione con enti ed istituzioni;
d) interventi per la cura e la riabilitazione precoce della
persona in situazione di handicap;
e) individuazione dell'handicap e compilazione della
diagnosi funzionale;
f) collaborazione con gli operatori della scuola e i
genitori per l'elaborazione del profilo dinamico funzionale nonché del piano
educativo individualizzato;
g) verifica del progetto educativo ai fini dell'inserimento
sociale, scolastico e nelle strutture che favoriscono l'integrazione della
persona in situazione di handicap;
h) controlli periodici per una valutazione globale in
itinere sull'andamento del soggetto nelle fasi evolutive dal punto di vista
clinico, relazionale, delle capacità residue e delle potenzialità di
apprendimento.
Art.11
(Unità multidisciplinare dell'età adulta)
1. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta è composta da
un neurologo, un fisiatra, uno psicologo, un sociologo, un assistente sociale,
uno o più tecnici della riabilitazione come fisioterapisti, logopedisti,
psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più specialisti e operatori competenti per
singole situazioni o progetti. All'interno dell'Unità multidisciplinare è
individuato un coordinatore.
2. L'Unità multidisciplinare dell'età adulta progetta ed
effettua interventi in forma ambulatoriale, domiciliare e negli altri ambienti
di vita della persona in situazione di handicap.
3. L'Unità multidisciplinare di cui al comma 1 svolge le
seguenti funzioni:
a) collaborazione con l'Unità multidisciplinare per l'età
evolutiva per l'effettuazione di studi epidemiologici volti a definire
incidenza, prevalenza e gravità dell'handicap sul territorio. I risultati di
tali indagini a carattere permanente, sono oggetto, insieme ad altri
contributi, di diffusione ed approfondimento attraverso iniziative scientifiche
ed incontri volti alla sensibilizzazione della popolazione ed all'aggiornamento
degli operatori interessati;
b) valutazione clinica della persona attraverso l'esame
dell'iter diagnostico e terapeutico già percorso, allo scopo di definire le
esigenze sanitarie della stessa sia a livello iniziale che di monitoraggio
successivo. Tale approfondimento sanitario è finalizzato alla realizzazione di
un protocollo di trattamento individualizzato, le cui tappe sono registrate nel
diario personale del disabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
c) valutazione psicologica del paziente anche mediante
l'acquisizione del profilo funzionale fornito dall'Unità multidisciplinare
dell'età evolutiva allo scopo di stabilire e quantificare i deficit presenti,
le potenzialità residue, le abilità acquisite e poter cosi' elaborare un
progetto educativo individualizzato, in collaborazione con gli operatori
sociali;
d) valutazione sociale condotta insieme all'Unità
multidisciplinare dell'età evolutiva al fine di mediare il contano con la
famiglia e con le altre figure significative per l'utente;
e) verifica periodica dei trattamenti e degli interventi
messi in atto per ogni singolo utente;
f) consulenza e sostegno alle famiglie, nelle forme
individuali o per gruppi specifici;
g) collaborazione funzionale, anche attraverso protocolli
d'intesa, con i servizi per l'impiego competenti, con i comitati tecnici
provinciali di cui all'articolo 6 della legge 68/1999 e con gli enti locali per
la ricerca delle condizioni, degli ausili e dei sostegni più opportuni per un
efficace inserimento lavorativo di persone in situazione di handicap nelle
strutture produttive private e pubbliche;
h) ..... (soppressa)
i) collaborazione con il servizio psichiatrico per i casi
di confine;
l) ..... (soppressa).
DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F)-E UNITA'
MULTIDISCIPLINARE
a) Le UU.SS.LL. istituiscono le Unità Multidisciplinari per l'Età Evolutiva
(U.M.E.E.) a prevalente operatività territoriale dotate di autonomia
organizzativa funzionale, costituite da almeno un operatore di ciascuna delle
seguenti figure professionali: neuropsichiatria infantile, psicologo dell'età
evolutiva, assistente sociale, terapista della riabilitazione (fkt),
psicomotricista, logopedista.
L'U.M.E.E. si configura - nell'ambito delle competenze derivate
dall'applicazione del DPR 24.02.94 - come un'attività di servizio in risposta
ai bisogni di prevenzione, di diagnosi, terapia e riabilitazione dei problemi
psicofisici dell'Età Evolutiva e comunque dei soggetti portatori di handicap
che, indipendentemente dall'età anagrafica, frequentano scuole di ogni ordine e
grado, e si avvale della consulenza specialistica delle figure professionali,
dipendenti della USL o convenzionate, a seconda della necessità dei casi.
b) Di norma la figura per l'attivazione degli adempimenti relativi all'attività
dell'U.M.E.E. viene individuata nell'Assistente Sociale.
c) Le figure professionali coinvolte nelle funzioni dell'U.M.E.E. sono quelle
che, caso per caso, seguono l'alunno in situazioni di handicap, assicurando
comunque una operatività multidisciplinare.
d) I Centri privati comunque convenzionati che hanno in carico soggetti che si
avvalgono dei benefici di che trattasi, sono tenuti a fornire gli stessi
adempimenti richiesti alle UU.SS.LL., ivi compreso l'uso corretto della
modulistica allegata al presente atto. Le UU.SS.LL. esercitano una funzione di
coordinamento e controllo su detta attività per il tramite dei propri
organismi. La documentazione fornita dai Centri Convenzionati ai Provveditorati
agli Studi ha pari valore di quella fornita dalle UU.SS.LL..
e) I soggetti seguiti da Centri o specialisti privati non convenzionati con il
S.S.N. devono essere valutati dagli specialisti della U.M.E.E. della USL di
appartenenza, che provvedono a redigere la Diagnosi Funzionale.
f) La diagnosi funzionale è un atto complesso che prevede la ricomposizione, in
un quadro globale, di diagnosi clinico-medica, valutazione psicologica e
sociale, finalizzata soprattutto all'individuazione delle potenzialità del
soggetto. Il modello per
g) La diagnosi funzionale (D.F.) è redatta all'atto della prima richiesta
dell'intervento didattico specializzato ed è aggiornata, nell'arco della intera
carriera scolastica dell'alunno, in concomitanza ad eventuali variazioni
significative del quadro clinico - funzionale, redatto nei tempi e con le
procedure di cui all'art. 4, comma 4 e 5 del DPR 24.02.94.
h) L'Unità Multidisciplinare, una volta preso in carico il problema e formulata
la diagnosi, rilascia la documentazione per l'assegnazione dell'intervento
didattico specializzato ai genitori dell'alunno che provvederanno a consegnarla
alla scuola. Per tutte le operazioni sopradescritte si, sottolinea l'importanza
e la priorità del Servizio Pubblico.
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)
a) Il profilo dinamico funzionale consente l'integrazione dinamica e la
contestualizzazione di tutti gli elementi valutativi espressi dalle varie
componenti (U.M.E.E. - operatori scolastici - genitori) e costituisce lo
strumento di base per la programmazione scolastica e integrata. Il Capo
d'Istituto convoca le riunioni per i compiti di cui al comma 4 e 5 dell'art. 4
del DPR 24.02.94, previo accordo con l'U.M.E.E. in merito alla data e sede
dell'incontro (sede scolastica o di USL), che vengono concordate con le figure
di riferimento della stessa (di norma Assistente Sociale o altro operatore
all'uopo individuato dalla USL).
b) Agli incontri tra Scuola ed U.M.E.E. per la stesura del PDF, partecipano
oltre agli insegnanti curricolari ed ai docenti di sostegno, i genitori
dell'alunno in questione e l'operatore dell'Ente Locale laddove previsto dal
piano di intervento educativo.
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO - PERSONALIZZATO (P.E.P.)
a) Il P.E.P. costituisce il momento centrale dell'integrazione tra attività scolastiche
ed extrascolastiche. Si ritiene indispensabile che quanto finora enunciato
venga inquadrato nell'Accordo di programma fra Scuola, Servizi Sanitari e
Servizi Sociali da stipularsi ai diversi livelli istituzionali.
b) Alle riunioni per la stesura del P.E.P., insieme ai genitori dell'alunno,
partecipano, di volta in volta, l'operatore o gli operatori che l'U.M.E.E.
designa come prevalenti per la problematica in atto congiuntamente agli
insegnanti curricolari e di sostegno e, ove presente, l'insegnate operatore
psico-pedagogico della scuola, l'operatore dell'Ente Locale laddove previsto
dal piano di intervento educativo.
c) il PEP tiene conto dei progetti didattico - educativi, riabilitativi e di
socializzazione, individualizzati nonché delle forme di integrazione tra
attività scolastiche ed extrascolastiche di cui alla lettera a), comma 1
dell'art. 13 della legge 104/94.
d) Resta inteso che alla redazione del PDF e del PEP partecipano gli operatori
appartenenti a quella. U.M.E.E. che ha redatto
e) Per tutti i casi in cui l'U.M.E.E. non ha potuto effettuare la presa in
carico del alunno per scelta della famiglia, che ritiene opportuno affidarsi ad
altri e perciò risulta impossibile la partecipazione alla redazione del PDF e
del PEP, gli operatori della U.M.E.E. comunicano per iscritto ad Capo
d'Istituto detta impossibilità.
omissis
DELIBERA
- di definire i seguenti criteri per la costituzione e per la dotazione di
personale delle Unità Multidisciplinari - di cui all'art. 9 della L.r. 4.6.96
n. 18, come da ultimo modificata ed integrata con L.r. 21.11.2000 n. 28, di
seguito denominata L.r. n. 18/96 - nonché le modalità per la collaborazione
delle stesse con le Commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della legge n.
104/92 e con gli organismi previsti dalla Legge n. 68/99:
DEFINIZIONE E FINALITÀ DELLE UNITÀ MULTIDISCIPLINARI
- Le unità multidisciplinari sono unità operative semplici, con personale
dedicato, dotate di autonomia gestionale e tecnico professionale, collocate a
livello distrettuale o interdistrettuali quali servizi integrati territoriali
di cui al Piano Sanitario Regionale 1998-2000, approvato con L.R. 20.10.98 n.
34.
Tali unità operative hanno compiti di informazione, prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione, nonché di valutazione, programmazione e verifica degli
interventi educativi, riabilitativi, d'integrazione scolastica, sociale e
lavorativa dei soggetti in condizione di difficoltà, di menomazione o
disabilità, come indicato dal Piano Sanitario Regionale al paragrafo 4.2.3.4.
"Servizi Integrati Territoriali".
- Tra le attività svolte dalle unità multidisciplinari particolare rilievo
assume la prevenzione.
- Le unità multidisciplinari svolgono funzioni di "Sportello unico"
per la presa in carico degli utenti e per la gestione e il coordinamento degli
interventi da attivare. Raccolgono e conservano in un unico fascicolo, che
viene gestito nel rispetto della legge sulla privacy, copia della
documentazione relativa a ciascun soggetto. Tale fascicolo raccoglie copia dei
documenti eventualmente custoditi dai familiari e dei documenti prodotti da
vari servizi della AUSL.
- Le Commissioni sanitarie, ex art.
- Le Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile di cui all'art. 1
della legge 15.10.90 n. 295 forniscono la documentazione in possesso, su
richiesta delle unità multidisciplinari e per una adeguata presa in carico
dell'utente.
- Le unità multidisciplinari assicurano l'integrazione socio-sanitaria, così
come previsto dal Piano regionale per un sistema integrato di interventi e
servizi sociali 2000/2002, approvato con deliberazione amministrativa n. 306
del 1 marzo 2000.
Collaborano, inoltre, con i presidi pubblici e privati di riabilitazione,
accreditati ai sensi della normativa vigente, con gli enti locali, le autonomie
scolastiche, i centri per l'impiego e le organizzazioni del privato sociale.
UNITÀ MULTIDISCIPLINARE DELL'ETÀ EVOLUTIVA - UMEE
- Le UMEE elaborano, dandone poi attuazione, percorsi d'integrazione e raccordo
con il dipartimento materno-infantile, i pediatri di libera scelta ed
ospedalieri, con i servizi di neuropsichiatria infantile e con gli altri
servizi, anche residenziali, comunque interessati, con le unità
multidisciplinari per l'età adulta e con i consultori familiari. Esse operano
anche in favore di soggetti con disturbi dello sviluppo psicofisico
dell'infanzia e dell'adolescenza.
- Ciascuna AUSL costituisce nel proprio territorio, ai sensi dell'art. 9, comma
5 della L.r. n. 18/96, una o più UMEE, secondo l'organizzazione ritenuta più
funzionale.
- Le AUSL, nella predisposizione delle piante organiche, prevedono le figure
professionali di cui all'articolo 10 della L.r. n. 18/96, come stabilito dal
Piano sanitario regionale e più precisamente:
a) Specialisti ed operatori strutturati presso le UMEE: assistente sociale,
neuropsichiatra infantile, operatori della riabilitazione, psicologo,
pedagogista, ove già attribuito all'UMEE;
b) Specialisti ed operatori non strutturati: fisiatra, specialisti consulenti
per la patologia segnalata, altri tecnici della riabilitazione.
- All'interno delle unità multidisciplinari, tra le figure ivi strutturate a
tempo pieno, i direttori generali individuano un responsabile.
- Ai fini della costituzione delle UMEE, i Direttori generali provvedono, entro
centoventi giorni dalla approvazione della presente deliberazione, a
determinarne la dotazione organica. Il relativo provvedimento aziendale è
sottoposto al controllo preventivo della Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 28, comma 2, lettera c), della L.r. 17 luglio 1996, n. 26 e
successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale del
9.5.2001, n. 943. La deliberazione, concernente il suindicato controllo
preventivo, è adottata su proposta congiunta del Servizio Servizi Sociali e del
Servizio Sanità della Regione. La consistenza della dotazione organica, che
deve in ogni caso essere basata sull'analisi dei bisogni della popolazione di
riferimento e sulla programmazione annuale e pluriennale delle attività, deve
essere definita in ambito aziendale dai Direttori generali con riferimento ai
nuovi ambiti territoriali dei distretti in corso di definizione da parte dei
competenti organi regionali coincidenti con gli ambiti territoriali sociali,
previsti dal Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi
sociali 2000/2002.
- Gli operatori che compongono le UMEE debbono possedere competenze ed
esperienze specifiche nel campo dell'età evolutiva, dare garanzia di stabilità
dei componenti, di unitarietà e continuità degli interventi professionali.
UNITÀ MULTIDISCIPLINARE DELL'ETÀ ADULTA - UMEA
- Le UMEA elaborano ed attuano percorsi d'integrazione e raccordo con i
dipartimenti e/o servizi di neurologia e riabilitazione, il dipartimento di
salute mentale, i medici di medicina generale, il servizio di assistenza
domiciliare integrata (ADI), le residenze socio-sanitarie e con altri servizi,
anche residenziali, comunque interessati.
- Ciascun AUSL costituisce nel proprio territorio ai sensi dell'art. 9, comma
5, della L.r. n. 18/96, una o più UMEA, secondo l'organizzazione ritenuta più
funzionale.
- Le AUSL, nella predisposizione delle piante organiche, prevedono le figure
professionali di cui all'articolo 11 della L.r. n. 18/86, come stabilito dal
Piano sanitario regionale e più precisamente:
a) Specialisti ed operatori strutturati presso l'UMEA: assistente sociale,
educatore professionale/operatore della riabilitazione, fisiatra, neurologo,
psicologo sociologo;
b) Specialisti ed operatori non strutturati: altri tecnici della
riabilitazione, specialisti consulenti per la patologia segnalata.
- All'interno delle unità multidisciplinari, tra le figure ivi strutturate a tempo
pieno, i direttori generali individuano un responsabile.
- Ai fini della costituzione delle UMEA, la cui composizione è stabilita
all'art. 11, comma 1, della L.r. n. 18/96, i direttori generali provvedono,
entro centoventi giorni dall'adozione della presente deliberazione, a
determinarne la dotazione organica. Il relativo provvedimento aziendale è
sottoposto al controllo preventivo della Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 28, comma 2, lettera c), della L.r. 17 luglio 1996, n. 26 e
successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale del
9.5.2001, n. 943. La deliberazione, concernente il suindicato controllo
preventivo, è adottata su proposta congiunta del Servizio Servizi Sociali e del
Servizio Sanità della Regione. La consistenza della dotazione organica, che
deve in ogni caso essere basata sull'analisi dei bisogni della popolazione di
riferimento e sulla programmazione annuale e pluriennale delle attività, deve
essere definita in ambito aziendale dai Direttori generali con riferimento ai
nuovi ambiti territoriali dei distretti in corso di definizione da parte dei
competenti organi regionali coincidenti con gli ambiti territoriali sociali,
previsti dal Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi
sociali 2000/2002.
- Gli operatori che compongono le UMEA debbono possedere competenze ed
esperienze specifiche nel campo dell'età adulta, dare garanzia di stabilità dei
componenti, di unitarietà e continuità degli interventi professionali.
OMOGENEITÀ DEGLI INTERVENTI SANITARI
- Al fine di assicurare l'omogeneità degli interventi sanitari, è costituito,
presso ciascuna AUSL, un Coordinamento del quale fanno parte: i responsabili
delle UMEE e delle UMEA, delle Commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della
legge n. 104/92, delle Unità valutative distrettuali nonché specialisti di
settore che collaborano con l'area distrettuale.
- Il Coordinamento è convocato almeno ogni sei mesi dal direttore sanitario o
dal direttore di distretto sanitario da lui delegato.
- In particolare, il Coordinamento:
a. svolge attività di collegamento per gli aspetti organizzativi generali
riguardanti l'intervento sanitario sulla disabilità;
b. promuove studi epidemiologici volti a definire incidenza, prevalenza e
gravità della disabilità nel territorio;
c. definisce, su proposta delle unità multidisciplinari, i bisogni formativi e
di aggiornamento degli operatori delle stesse unità multidisciplinari.
RAPPORTO CON ALTRI ORGANISMI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE
- Al fine di assicurare l'omogeneità degli interventi si definiscono le
seguenti modalità di collaborazione:
a. l'Unità valutativa distrettuale si avvale della presenza delle unità
multidisciplinari per la presa in carico delle persone in situazione di
disabilità, per la valutazione dei bisogni e la ricerca delle risposte
sanitarie e socio-assistenziali le quali saranno erogate direttamente dalle
unità multidisciplinari o inirettamente tramite i servizi della AUSL o
strutture accreditate.
Per quanto riguarda l'ambito socio-sanitario saranno attivati, secondo la
normativa vigente, tutti gli strumenti necessari per assicurare l'unitarietà
dell'intervento.
b. Le Commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della L. n. 104/92, nelle
funzioni ad esse attribuite dalla normativa vigente, sono integrate con la
presenza del responsabile o suo delegato e dell'assistente sociale dell'UMEE e
dell'UMEA che hanno in carico il soggetto disabile e si avvalgono inoltre degli
specialisti delle unità multidisciplinari stesse.
Le UMEA ai fini della compilazione, da parte delle medesime Commissioni, delle
schede per la definizione della capacità utile per lo svolgimento dell'attività
lavorativa di cui al DPCM 13.1.2000: "Atto di indirizzo e coordinamento in
materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma
4, della legge 12 marzo 1999, n. 68" collaborano all'accertamento
collegiale di cui alla Legge n. 68/99 e alla compilazione delle stesse schede
fornendo ogni informazione utile in loro possesso.
Più specificatamente, allo scopo di individuare la capacità globale della
persona disabile al fine di consentirne il collocamento "mirato"
previsto dalla normativa sopra citata, le UMEA collaborano, ai fini
dell'accertamento espletato dalla Commissione Sanitaria di cui alla Legge n.
104/92, alla redazione dell'apposita scheda relativa al "profilo
socio-lavorativo" che formerà parte integrante della relazione conclusiva
redatta ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13.1.2000.
c. Le UMEA per favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa dei soggetti
disabili collaborano con i Centri per l'impigo e i Servizi provinciali per la
formazione e per il collocamento obbligatorio in un sistema di rete al fine di
attivare uno spazio di mediazione tra disabilità e sistema produttivo e
garantire il monitoraggio in itinere dell'inserimento lavorativo.
d. Le UMEE e le UMEA collaborano con i Comuni e con le Commissioni sanitarie di
cui all'art. 4 della Legge n. 104/92 ai fini della individuazione e della
successiva valutazione dei portatori di disabilità in situazione di particolare
gravità rientranti nei benefici di cui all'art. 39 lettera l ter) della legge
n. 104/92 e della L.r. n. 18/96.
CENTRI E SERVIZI DI RIABILITAZIONE ACCREDITATI
1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle unità multidisciplinari,
le AUSL, mediante accordi, possono avvalersi dei centri e presidi di
riabilitazione funzionale, autorizzati e accreditati, operanti nell'ambito
aziendale.
In tal caso questi ultimi devono trasmettere alle AUSL, con cadenza periodica,
una comunicazione circa i casi trattati completa del progetto riabilitativo
multidisciplinare inerente ciascun soggetto in carico.
2. Le prestazioni erogate nell'esercizio delle funzioni delle unità
multidisciplinari di cui al comma uno sono parificate, ai fini economici, alle
prestazioni ambulatoriali.