“LEGISLAZIONE ATTUALE:
LEGGE –
QUADRO SULL’HANDICAP N. 104/92”
1. Principi
generali.
1.1 Generalità.
Le vicende della Legge –
quadro sull’handicap risulta travagliata fin dall’inizio. Già fonte di
discussione nel corso di varie legislature, durante
Per l’approvazione occorrerà
attendere la scadenza della X legislatura.
Il risultato finale consiste
in un testo al quanto complesso che si sviluppa in ben 44 disposizioni.
Dall’articolato emergono
varie anime ispiratrici.
Tra le più qualificanti
considero le seguenti. Per un primo verso
Sotto un diverso profilo, va
rimarcato poi come la normativa costituisca la realizzazione (quantomeno nelle
intenzioni del legislatore) del progetto di mettere a punto una
regolamentazione destinata ad affrontare il tema dell’handicap in modo globale.
Interventi legislativi per
lo più frammentari e settoriali a livello nazionale e produzione normativa
regionale copiosa, ma con evidenti disarmonie tra le varie parti del Paese,
configuravano (e, per certi versi, configurano ancora oggi) una situazione
tutt’altro che idonea a prospettare risposte soddisfacenti ed efficaci per la
tutela dei soggetti portatori di handicap.
Secondo quando viene
esplicitato dallo stesso relatore nel corso dei lavori parlamentari, con
Al di là del dato più
strettamente tecnico, l’idea di una regolamentazione complessiva delle varie
misure trovava (e trova tutt’oggi) sostegno in argomenti di carattere
sostanziale.
In altri termini, partendo
proprio dalla convinzione che soltanto attraverso il pieno sviluppo della
personalità sia conseguibile il recupero e l’inserimento non semplicemente
materiale ma effettivo del soggetto svantaggiato, si intendeva mettere a punto
una Legge che contemplasse una serie di misure (tra loro integrate) sul piano
della prevenzione, della cura e della riabilitazione.
Anzi sulla necessità del
superamento della logico meramente protettiva nel trattamento dei soggetti
handicappati, in passato già si era espresso più di un autore:
“Nelle diverse norme citate, infatti, l’obbligo
della Repubblica di intervenire per la realizzazione di condizioni di effettiva
eguaglianza sostanziale deve essere inquadrato nella più ampia finalità
indicata nell’articolo 2, che garantisce ai cittadini la tutela dei loro
diritti inviolabili non solo come singoli, ma anche “nelle formazioni sociali”
in cui si svolge la loro personalità.
Ciò vuol dire che gli
interventi a favore degli handicappati devono essere tali da assicurare la
realizzazione anche di questa ulteriore finalità: la strategia corretta è
quella dell’integrazione.
In altri termini, non si
tratta soltanto di offrire un sostegno, ma di strutturare gli interventi di
sostegno in modo tale che gli handicappati possono inserirsi nel modo più largo
possibile nella comunità di cui fanno parte”.
Ed anche
1.2 Finalità della legge.
L’articolo 1 della Legge
presa in esame afferma:
a) garantisce il pieno rispetto
della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola,
nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le
condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della
persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei
diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero
funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e
la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica e economica
della persona handicappata;
d) predispone interventi volti
a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona
handicappata.
Il problema dell’assistenza e dell’integrazione
sociale dei minorati civili, da tempo all’attenzione delle forze politiche e
sociali, ha costituito oggetto di numerose iniziative parlamentari intese a
definire i principi fondamentali dell’ordinamento in materia, colmando le
mancanze legislative e superando la frammentarietà e la settorialità delle
Leggi regionali e degli interventi degli Enti Locali.
Dette
iniziative sono state approvate, in un testo unificato, con Legge 5 febbraio
1992, n. 104, nota come Legge – quadro sull’handicap.
Tale
Legge rappresenta, il primo intervento normativo con valenza di una vera e
propria riforma economico – sociale del Paese in materia di diritti,
integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Il provvedimento
contiene le norme generali da seguire nei vari campi della prevenzione, cura e
riabilitazione, in modo da prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita
della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali.
Questa
Legge costituisce
Di particolare rilievo, in quanto rappresenta una concreta forma di solidarietà ai popoli, oltre che segno di civiltà giuridica, è la norma contenuta nell’ultimo comma dell’articolo 3, che estende l’applicabilità della Legge agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o avente stabile dimora nel territorio nazionale. La norma precisa che a questi soggetti le prestazioni sono corrisposte nei limiti e nelle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
1.3 “Dignità umana” nella Legge – quadro.
L’articolo 1 della Legge, assume un alto significato, oltre che sul piano civile, su quello propriamente normativo (sull’utilità di una legislazione per la rivendicazione da parte degli handicappati dei diritti civili.
Secondo quanto afferma il testo elaborato dal Comitato ristretto della Commissione XII – Affari Sociali (e che, pur con qualche modifica, vedrà la luce quale Legge – quadro), il richiamo alla pari dignità sociale costituisce la guida, nonché l’elemento ispiratore, dell’intera normativa.
Con esso si evidenzia cioè l’accoglimento nell’ambito della Legge di una visione del disabile non già come semplice soggetto assistito bensì come persona.
“La nostra Costituzione non contiene
una disposizione che riguardi specificamente ed espressamente gli handicappati
psichici. Così come, invece,
Perciò si poterebbe anche ritenere auspicabile un emendamento, nel senso suddetto, del vigente testo della nostra Costituzione – ma, in tal caso, la sede più idonea per l’inserimento di una disposizione di questo genere dovrebbe essere (anche in analogia alla collocazione delle corrispondenti disposizioni delle Costituzioni spagnole e portoghese) – il titolo II della I parte della Costituzione italiana: dedicato ai “Rapporti etico sociali”.
Certo, una siffatta modificazione del testo costituzionale, quali che possono essere, i suoi effetti propriamente precettivi, costituirebbe comunque una solenne testimonianza della maturazione che vi è stata, di questi problemi, nella coscienza civile e politica del nostro paese”.
1.4 L’impianto normativo.
Quanto al concreto impianto, dopo una
parte introduttiva e generale
Al raggiungimento di questo risultato sono riconducibili (più nello specifico) le diverse previsioni intese ad assicurare sempre all’handicappato il diritto all’educazione e all’istruzione (articolo 12 e seguenti), alla formazione professionali (articolo 17), all’inserimento lavorativo (articolo 18 e seguenti e 33), alle attività sportive, turistiche e ricreative (articolo 23), e, più in generale, alla mobilità (articolo 24 e seguenti). All’esercizio di voto è dedicato articolo 29 della Legge. Non mancano alcune previsioni agevolative in materia fiscale (ex articolo 32, ora articolo 10). E vengono altresì contemplati aggravamenti di pena nell’ipotesi di reati nei quali l’offeso sia una persona handicappata (articolo 36), mentre a specifici decreti è demandata la regolamentazione delle modalità di tutela della persona handicappata all’interno dei locali di sicurezza, nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena (articolo 37).
Le direttive generali contenute nell’articolo 1 trovano, insomma, articolazione, per certi versi nelle successive disposizione normative (con riguardo all’integrazione scolastica, quantomeno per taluni aspetti, articolo 12 e seguenti).
Per altri – data la natura di legge – quadro – la concreta specificazione è rinviata, in vario modo, all’intervento delle Regioni, nell’ambito delle loro competenze.
Più nello specifico, in alcuni casi
In altre parti, invece, il tenore della normativa figura tutt’altro che prescrittivo: orientandosi (il testo delle disposizioni), in più di un’occasione, a formulare previsioni (ancora) di carattere generale in ordine alle specie di attività da attuare da parte delle singole autorità per (cercare di) raggiungere le finalità della legge. Lo stesso lessico, almeno in certi passaggi, esprime lo spirito “programmatico” della Legge.
Inoltre, alle volte, pure là dove le norme contemplano la realizzazione di specifici interventi, con concreta messa in atto degli stessi non viene disposta con carattere vincolante, bensì l’iniziativa è lasciata alla discrezionalità di ciascuna autorità incaricata di quel determinato compito.
Nell’ambito di quelle investiture, alle autonomie locali si consente poi di agire (soltanto) entro i limiti del loro bilancio. Per un riscontro concreto di quanto appena detto appena evidenziato, basta percorrere le formule con le quali si prevede il progetto di attivazione del servizio di aiuto personale (articolo 9), ovvero, si prospetta la realizzazione di comunità alloggio e centri socio – riabilitativi per persone con handicap in situazioni di gravità (articolo 10).
Quanto ai termini – che pure in certi casi vengano fissati da alcune norme, in vista del recepimento (da parte di autorità statali o regionali) delle direttive alla Legge – quadro – essi hanno natura (meramente) “ordinatoria”.
Ne costituisce un esempio la
previsione di cui all’articolo 6, comma
Per alcuni autori, peraltro va evidenziato come, per molti versi, il risultato (raggiunto con l’emanazione della legge sull’handicap) non sia affatto soddisfacente. Anzi, esso denota la mancanza di (o comunque l’incapacità di tradurre in pratica) un’effettivo disegno organizzato e destinato ad assicurare assistenza, integrazione sociale e diritti agli handicappati. Gli aspetti esteriori della normativa (messi in luce in precedenza) rappresentano difatti gli indici del difetto di soluzioni, in molti casi, per problemi di carattere strutturale.
1.5 La natura della Legge – quadro.
La struttura della Legge in commento appare alquanto complessa.
Al fine di una valutazione può sinteticamente osservarsi quanto segue. In particolare, considerando dapprima l'articolo 2, va segnalato che il legislatore precisa (per certi versi) il significato da attribuire all’impianto complessivo, relativamente al rapporto corrente tra la stessa Legge e la legislazione regionale.
A tale proposito, nella prima parte
della norma si afferma che
Sul piano generale, occorre precisare che si tratta di limiti destinati a fluire sulla (ampiezza della) potestà legislativa di tipo “primario” (sui diversi tipi di potestà legislativa regionale.
Quanto al valore concreto da attribuire all’autoqualificazione, l’orientamento della Corte è nel senso di ritenere insufficiente la mera volontà legislativa: si afferma difatti che, per ritenere la definizione del legislatore costituzionalmente legittima, è necessario che le norme presentino un contenuto corrispondente alla qualificazione.
Quanto al concreto atteggiarsi, va evidenziato che nella Legge non mancano gli elementi per considerare la normativa sull’handicap quale fonte di limiti (pure) alla legislazione regionale concorrente. La stessa intitolazione denota questo carattere: proprio nel termine di Legge – quadro difatti si intende, orientativamente, individuare quel tipo di articolati contenenti i principi fondamentali della materia cui essi si riferiscono (destinati a rivolgersi, in quanto effettivamente tali, alla legislazione regionale concorrente.
Lungo l’articolato, sono individuabili poi alcuni motivi per sostenere la collocabilità della Legge nell’ottica della potestà attuativa – integrativa delle Regioni.
A titolo esemplificativo, si pensi in primo luogo a quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, là dove si incaricano le Regioni di disciplinare una serie di interventi relativi alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle minorazioni; o, ancora, al successivo articolo 18, che attribuisce alle Regioni il compito di regolamentare l’istituzione e la tenuta dell’albo regionale degli Enti che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone handicappate (nonché la facoltà di disciplinare altre provvidenze, per agevolare l’attività lavorativa del disabile).
Secondo quanto viene comunemente
consentito,
1.6 La sentenza della Corte Costituzionale n. 406 del 1992.
Proprio la complessa struttura, e la
mancanza di precise delimitazioni sulla posizione dei principi e la definizione
dei relativi ambiti materiali, hanno lasciato sussistere più di qualche
ambiguità in ordine alla forza della Legge. Sì che della questione di
costituzionalità della Legge stessa è stata investita
Tuttavia, di quasi tutte le
doglianze
Le ragioni principali dell’orientamento della Corte sono rinvenibili nel preambolo formulato (dalla stessa Corte) prima di affrontare in dettaglio le varie censure:
“
Essa incide perciò necessariamente in settori diversi, spaziando dalla ricerca scientifica ad interventi di tipo sanitario ed assistenziale, di inserimento nel campo della formazione professionale e nell’ambiente di lavoro, di integrazione scolastica, di eliminazione di barriere architettoniche ed in genere di ostacolo all’esercizio di varie attività e di molteplici diritti costituzionalmente protetti.
La tutela così apprestata dalla Legge dunque investe necessariamente oggetti che afferiscono parte a competenze statali e parte ad attribuzioni regionali e di Enti minori.
D’altra parte il suo complessivo disegno è fondato sull’esigenza di perseguire un’evidente interesse nazionale, stringente e infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap.
Al perseguimento di simile interesse partecipano, con lo Stato, gli Enti Locali minori e le Regioni, nel quadro dei principi posti dalla Legge e secondo le modalità e i limiti necessari ad assicurare l’effettivo soddisfacimento dell’interesse medesimo”.
Si precisa poi, con riguardo ai compiti delle Regioni, quanto segue:
“alle Regioni, in particolare, sono affidati sia interventi diretti, sia compiti di disciplina nei modi e livelli qualitativi di erogazione dei vari servizi da parte dei suddetti Enti Locali”.
1.7 La
normativa regionale.
Veniamo ora a considerare, in linea generale, la concreta influenza in commento sulla normativa regionale in materia.
Un primo problema, al quanto complesso, si pone con riferimento alla sorte delle Leggi regionali emanate precedentemente all’approvazione della Legge – quadro.
In effetti, già prima
dell’emanazione della Legge in oggetto, più di una Regione aveva provveduto a
legiferare in materia di handicap. Tuttavia (come spesso accade in casi del
genere)
Considerando il piano generale, va ricordato che l’articolo 10, della Legge 10 febbraio 1953, n. 62 (c.d. Legge Scelba) dispone tuttora che “le Leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali (…) abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse”, aggiungendo poi che “(i) Consigli regionali dovranno portare alle Leggi regionali le necessarie conseguenti modifiche entro 90 giorni”.
E’ una formulazione che non ha dato luogo a qualche sensibile differenza interpretativa: ritenendo alcuni che l’abrogazione (delle norme risultanti incompatibili con la disciplina statale) si verifichi al momento dell’entrata in vigore della legge statale; altri, che sia necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l’adeguamento ai nuovi principi; altri ancora, che l’avvento della Legge – cornice non produca di per sé effetti abrogativi, bensì determini l’incostituzionalità della normativa regionale (in contrasto con i nuovi principi).
In concreto, nel caso di specie resta affidato all’interprete il compito di scoprire quale parte della nuova normativa vada a sostituirsi alla precedente.
Un’ulteriore questione si pone con riferimento all’eventualità in cui il legislatore regionale difetti o ritardi l’adeguamento della propria normativa ai principi contenuti nella Legge quadro. Scartata l’ipotesi del ricorso allo strumento dello scioglimento del Consiglio regionale (escludendosi che quell’omissione possa farsi rientrare nelle fattispecie di cui all’articolo 126 Costituzione), non resta che ammettere – a quanto sembra – la rilevabilità della responsabilità del legislatore regionale sul piano politico.
Del resto, con riguardo al caso di specie, nella normativa in commento le modalità e i termini per l’attuazione da parte delle Regioni sono fissati in modo tutt’altro che preciso: limitandosi, in mancanza di una previsione generale, soltanto alcune disposizioni a prevedere la regolamentazione di specifici interventi (in particolare, l’articolo 6, comma 2, dispone che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della normativa, le Regioni disciplinino gli interventi di prevenzione e diagnosi precoce delle minorazioni). Con la conseguenza che, sul piano concreto, a tutt’oggi (se bene non sia mancato qualche intervento del legislatore regionale in determinati settori) soltanto alcune Regioni risultano avere emanato una normativa complessiva in applicazione della Legge n. 104 del 1992.
1.8
Concetto di handicap e situazione di gravità.
Il secondo
comma dell’articolo 3, precisa che il diritto alle prestazioni è in relazione
alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua all’efficacia delle terapie riabilitative.
Il menzionato articolo 3, stabilisce
inoltre che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo o globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume carattere di
gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
1.9 Accertamento dell’handicap.
Il
concetto di handicap, come definito dalla Legge n. 104, esprime la condizione
di svantaggio sociale che un dato soggetto presenta nei confronti delle altre
persone ritenute normali.
Si
differenzia pertanto dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che di
quella condizione costituisce il presupposto o la causa dell’efficiente.
Tale differenza è fondamentale per
individuare la tipologia degli interventi previsti dalla Legge: la menomazione,
valutata in forma percentuale di perdita della capacità lavorativa, è
considerata ai fini delle provvidenze economiche del collocamento obbligatorio
al lavoro, dell’assistenza sanitaria e di tutti gli altri benefici previsti
anteriormente alla Legge n. 104; lo stato di handicap è invece considerato come
condizione per fruire degli interventi contemplati da tale Legge, individuati e
graduati in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla
capacità complessiva residua e all’efficacia delle terapie riabilitative,
interventi da realizzare con programmi che prevedano preparazioni
specialistiche e sociali integrate tra loro, che valorizzano le abilità della
persona e agiscono sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo
la famiglia e la comunità.
L’accertamento
dell’handicap è effettuato, a domanda dell’interessato, dalle commissioni
mediche operanti presso le unità sanitarie locali per l’accertamento
dell’invalidità, integrate da un operatore sanitario e da un esperto nei casi
da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie stesse. Per il
funzionamento di dette commissioni valgono le norme previste per l’accertamento
dell’invalidità.
1.10 Accertamento
provvisorio.
Qualora la
commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla data di presentazione
della domanda, l’accertamento dell’handicap è effettuato dal medico specialista
nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale di
appartenenza.
Tale accertamento produce effetto
fino all’emissione di quello definitivo da parte della commissione medica, che
comunque deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione della
domanda.
In sede di accertamento
dell’handicap il giudizio della commissione o del medico specialista non si
esaurisce nell’accertamento medico – legale delle condizioni fisiche o
psichiche del soggetto, cioè della menomazione, ma deve, partendo da questa,
valutare la natura e l’entità dello svantaggio sociale e suggerire gli
interventi necessari per eliminarlo.
1.11 Obiettivi.
Per il
perseguimento degli obiettivi che si propone,
Tali principi riguardato:
1) la prevenzione e la diagnosi
precoce delle minorazioni, da attuare nel quadro della programmazione sanitaria
affidate alle Regioni e comprendente la ricerca scientifica, l’informazione e
l’educazione sanitaria della popolazione in ordine alle cause e alle conseguenze
dell’handicap e una serie di altri interventi diretti a individuare e rimuovere
i fattori di rischio, specie nel periodo prenatale;
2) la cura e la riabilitazione, da
realizzare con specifici interventi riabilitativi e ambulatori, a domicilio o
presso i centri socio – riabilitativi ed educativi a carattere diurno o
residenziale;
3) l’istituzione del servizio di aiuto
personale per i cittadini in temporanea o permanente grave limitazione
dell’autonomia personale. Il servizio, comprendente quello di interpretariato
per i non udenti, può essere svolto dai Comuni o dalle U.S.L., avvalendosi
anche dell’opera aggiuntiva dei giovani soggetti all’obbligo del servizio
militare e dichiarati obiettori di coscienza, nonché delle attività di
volontariato;
4) la realizzazione di comunità –
alloggio e di centri socio – riabilitativi per persone con handicap in
situazioni di gravità. Questo compito è affidato ai Comuni, alle Comunità
montane e ad altri Enti Locali, i quali possono utilizzare proprie strutture
ovvero avvalersi, mediante appositi finanziamenti, dell’opera di associazioni,
riconosciute o non riconosciute, di istituzioni private non aventi scopo di
lucro, di cooperative e di organizzazioni di volontariato;
5) misure assistenziali dirette a
compensare, per quanto possibile, lo svantaggio iniziale del minorato in tutte
le fasi della vita, a cominciare dai primi anni (attraverso l’inserimento negli
asili nido), nel periodo successivo (attraverso l’integrazione scolastica in
tutti gli ordini e gradi della scuola e la formazione professionale), nel
periodo lavorativo (attraverso interventi che consentono agli invalidi di
recarsi al posto di lavoro e assicurano l’inserimento e l’integrazione
lavorativa) e in tutto l’ulteriore periodo di vita con misure che consentono la
libera circolazione su tutto il territorio nazionale, di accedere
all’informazione audio – televisiva e alla telefonia (anche mediante
l’installazione di decodificatori o di apparecchiature complementari) e alle
strutture sportive, turistiche, e ricreative (per l’esercizio delle relative
attività).
Oltre le norme di principio e di
carattere programmatico sopra sintetizzate,
1.12 L’integrazione
sociale come schema alternativo ad un progetto delle pari opportunità.
Nell’ambito della Legge –
quadro l’articolo 8 assume la veste di norma programmatica. Essa indica agli
Enti Locali competenti quali debbano considerarsi gli obbiettivi primari nella
realizzazione di un programma complessivo di integrazione sociale del disabile:
a)
un programma che spazi dal rapporto del disabile
stesso con la famiglia, al suo inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro,
alla possibilità di un rapporto con il territorio;
b)
che trovi i suoi momenti qualificanti
nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nell’accesso ad attività
sportive, ricreative, culturali.
Ora, molti dei profili indicati
dalla norma sono analiticamente disciplinati dagli articoli successivi,
cosicché l’interesse che essa riveste per se stessa sta soprattutto nella
possibilità di cogliere, attraverso il suo contenuto, lo spirito che informa
l’intera Legge n.
In tal senso va ricordato che,
sebbene
Ebbene, questa connotazione di
lacunosità, talvolta di eccessiva vaghezza, può dirsi propria dell’articolo 8:
tanto a proposito del suo disposto in combinato con taluni articoli seguenti
(ad esempio, il combinato con gli articoli 9 e 10, da cui ben poco è dato
tranne in merito al tipo di prestazioni di assistenza domiciliare cui il
portatore di handicap ha diritto), quanto in riferimento alla stessa
formulazione di norma – cornice, dalla quale emerge un approccio alla materia
dell’integrazione sociale alquanto incompletato, forse superficiale,
sicuramente poco “simpatetico” nei confronti dei bisogni esistenziali che vi
sono coinvolti.
D’altra parte l’articolo riproduce,
in una sintesi che tuttavia non riassume gli spunti più originali, talune norme
contenute in una Legge della Regione Sicilia del 1981, dedicata
“all’Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti
portatori di handicap”. Si deve notare che i dibattiti promossi dai disabili su
forme più avanzate di assistenza alla persona, nel lasso di tempo che
intercorre fra quella Legge regionale e
Questa valutazione di fondo muove
dall’osservazione che laddove
Ed infatti, mentre nell’articolo 8,
assume il massimo rilievo il rapporto fra disabile ed istituzioni, restano in
ombra i modi e gli strumenti necessari alla costruzione della propria sfera
privata.
Ciò che manca nel progetto di
integrazione sociale disegnato dall’articolo 8 è la volontà di compiere un
salto di qualità rispetto a molte Leggi regionali, già alquanto articolate
sotto il profilo degli interventi assistenziali riabilitativi, così da giungere
ad un più globale statuto della persona, tale da porre l’inserimento del
disabile nella società in una prospettiva di pari opportunità.
Questo obiettivo è invece disatteso,
forse neppure chiaramente perseguito dal legislatore, come dimostra l’assoluta
disattenzione per gli ostacoli giuridici
che ancora si frappongono all’inserimento nella società di ampie fasce di
disabili – dei disabili psichici, in primo luogo – e come prova lo scarso
interesse per quei momenti del quotidiano che si svolgono al di fuori delle
istituzioni e delle strutture predisposte dallo Stato, e che sono però
fondamentali nella ricerca di una vita autonoma per il disabile.
In realtà
si può ritenere che, a proposito dell’articolo 8, il legislatore abbia fatto
professione di realismo, circoscrivendo al massimo le sue finalità ed, in
sostanza, accontentandosi di trasferire in una Legge dello Stato quelle misure
e quegli obbiettivi di carattere assistenziale che già si trovavano indicati in
precedenti leggi regionali.
Di fronte all’urgenza di creare una
base normativa uniforme di intervento in favore dell’handicap, si è creduto
opportuno sacrificare in parte il progetto originario della Legge, la cui
redazione doveva finalmente segnare, nelle intenzione dei relatori, il
passaggio da una visione del disabile come assistito alla prospettiva del disabile
come persona.
Così, la stessa dizione di
integrazione sociale risulta ideologicamente connotata in senso negativo,
adombrando piuttosto il tentativo di rendere maggiormente accessibile ai
soggetti portatori di handicap una società pensata per e destinata ai c.d.
normodotati, che non un progetto sociale condivisibile da disabili e normali in
condizioni di pari opportunità.
A tale scopo non è sufficiente che
l’integrazione sociale, di cui qui è parola, aderisca, nelle sue linee di
fondo, ad un modello enabling, con ciò intendendosi l’adozione di un programma
complessivamente volto ad avviare le persone disabili alla “normalità”, che
nella Legge n. 104, trova i suoi punti di forza in disposizioni di carattere
antidiscriminatorio ed in politiche di diritto diseguale.
Questa finalità non è sorretta, alla
base, da un progetto autenticamente pluralistica, nel senso dei valori e dei
modelli culturali cui “l’integrazione sociale” dell’articolo 8 intende dar
voce: il paradigma della normalità si identifica qui con il canone
individualista del soggetto autonomo e capace, abbiente o, almeno, produttivo
di reddito, ed in questa veste tende a porsi come l’unico modello di
soggettività possibile, rispetto al quale altri modi di essere – la differenza
dei disabili fra questi – sembrano configurarsi come disvalore in sé.
Per tale via si può arrivare a
comprendere come mai i redattori dell’articolo
Non solo, dunque, perché con
l’integrazione sociale in parola si perseguiva un obiettivo minimale, l’unico
ritenuto realisticamente realizzabile nel contesto istituzionale in cui la
norma nasce e si proietta (si veda, ad esempio, la drammatica carenza di fondi
pubblici che ha probabilmente impedito una migliore definizione del nodo
dell’assistenza alla persona): che è poi quello di adeguare la normativa
italiana a quella soglia minima di “civiltà” – rappresentata, ad esempio,
dall’abbattimento delle barriere architettoniche – già raggiunta nella
stragrande maggioranza del mondo occidentale da qualche decennio.
Ma anche perché la predisposizione
di uno strumentario giuridico che – in accordo con il carattere di Legge –
quadro sulla disabilità in generale del provvedimento – rendesse davvero
possibile l’inserimento nel sociale di persone con deficit mentale o sensoriale, doveva necessariamente
mettere in discussione taluni istituti e concetti della cultura giuridica
tradizionale che, evidentemente, non si è ritenuto di dover scalfire.
1.12.1 Valori e modelli del
progetto d’integrazione sociale previsto
dall’art.
8 della Legge n. 104 del 1992.
Riguardato dall’interno della sua
logica, il progetto di integrazione previsto dall’articolo 8, evidenzia un
aspetto positivo nella visione allargata (maggiormente organica rispetto a
precedenti interventi) di quelli che sono i momenti e le istituzioni
protagonisti dell’integrazione sociale: si dà rilievo non solo all’inserimento
nella scuola, o al lavoro, o all’abbattimento delle barriere architettoniche,
ma anche all’integrazione nella vita familiare, come, per altro verso,
all’accesso ad impianti sportivi, attività culturali, ricreative, di svago.
Emerge, altresì, la ricerca di una
programmazione coordinata fra i vari momenti dell’integrazione sociale, con il
coinvolgimento, ad esempio, della scuola, dei servizi sanitari, socio –
assistenziali ecc., nell’elaborazione di programmi riabilitativi e di
socializzazione individualizzati.
Si nota, inoltre, una visione più
adeguata del coinvolgimento del nucleo familiare della persona disabile anche
sul piano sociale, con interventi che vanno dalla previsione generica di aiuto
domestico ed economico al disabile ed alla sua famiglia, alle agevolazioni in
favore della lavoratrice madre di un figlio portatore di handicap.
Nel complesso, l’articolo 8 delinea una
situazione nella quale la persona con disabilità risulta affrancata dalla
istituzionalizzazione e dall’isolamento cui è stata, per tanto tempo, relegata:
finalmente presente sulla scena sociale, in condizione di accedere alla cabina
telefonica, al museo, di viaggiare o come di accedere all’aula universitaria; e
poi avviata ad una vita “normale”, grazie alla possibilità di frequentare una
scuola che non sia informata a criteri di segregazione, di studiare, di
imparare un mestiere o una professione e persino di prendere parte ad attività
sportive e ricreative.
Nella realizzazione di questo
programma, l’articolo 8 disegna delle aree di diritto diseguale – incidenti
principalmente nel settore della scuola e del collocamento sul lavoro –
rispetto alle quali la differenza del disabile assume rilevanza giuridica, in
quanto presupposto e ragione giustificatrice di una serie di trattamenti
differenziati, atti a colmare la distanza tra disabili e normodotati,
un’osservanza del principio di uguaglianza sostanziale, di cui all’articolo 3,
comma 2 della Costituzione.
La politica di avvio alla normalità
adottata si muove, dunque, all’interno di un’ottica labelling, nel senso che
l’intero programma di integrazione, di cui all’articolo 8, presuppone
nettamente definita la distinzione fra soggetti portatori di handicap e
soggetti normali, al fine di individuare nei primi i destinatari delle
prestazioni e dei servizi enumerati. E sebbene ciò appaia il frutto di una
scelta obbligata, non ci si può nascondere come rilievo in tal modo attribuito
alla diversità della persona disabile adombri una precisa opzione in senso
valoriale, poiché, in tal contesto, la differenza dei disabili emerge in quanto
disvalore, “diversità” in negativo, diversità da superare, e non invece come differenza
che chiede rispetto in quanto espressione di una specificità, di un dato modo
di essere, non omologabile secondo il paradigma della normalità.
Anche in merito alla elezione di una
tecnica di “diritto diseguale”, va osservato come, in virtù delle predette
disposizioni, il portatore di handicap sia individuato come il titolare di una
serie di pretese nei confronti dello Stato o degli Enti Locali, cosicché può
dirsi che il disabile “ha diritto” ad un trattamento differenziato nella
scuola, come “ha diritto” ad essere inserito nel mondo del lavoro per una
corsia preferenziale; ciò si traduce nell’adozione della prospettiva
individualistica propria della tecnica di assegnazione dei diritti ai singoli,
la quale presuppone un soggetto di diritto che si individua in funzione della
propria capacità di essere indipendente e, pertanto, eleva l’autonomia a valore
centrale della persona.
Ora, posto che il riconoscimento di
una pretesa in favore della persona disabile presuppone altresì, nell’ottica
della Legge n. 104, una “classificazione” in termini di “diversità”, è importante cogliere sin da
ora il ruolo ambiguo che l’autonomia personale gioca come valore fondante del
progetto di integrazione sociale in parola; sottolineandone l’intrinseca
contraddittorietà, sia nella sua eccezione materiale – in rapporto alle
condizioni di vita che in concreto questa normativa prefigura – sia quale
“misura” della libertà e dell’autodeterminazione dell’individuo.
Come dinanzi rilevato, la
raffigurazione del rapporto del disabile con il sociale, che le disposizioni
dell’articolo 8 rimandano, rende, già a prima vista, un quadro alquanto
parziale di quelli che sono i bisogni e le aspettative delle persone con
handicap.
L’enfasi data all’integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro quali momenti fondanti della vita sociale,
rinvia inevitabilmente all’elezione di un dato modello culturale di
“normalità”, cui la persona disabile deve uniformarsi se vuole integrarsi nella
società.
Trova conferma qui l’espressione,
sopra espressa, che l’obiettivo perseguito attraverso le disposizioni
dell’articolo 8 sia costituito dall’integrazione dei disabili nella società dei
normali e non dalla ricerca di pari opportunità per soggetti disabili e
soggetti normodotati, all’interno di un progetto pluralista.
Per questo non si concepisce altra
forma di partecipazione alla vita della collettività di quella scandita
dall’inserimento nella famiglia (non importa che non sia propria), dalla
scolarizzazione, dal collocamento lavorativo, dalla pratica di attività
sportive, ricreative, ecc.; poiché, in realtà, ciò che la politica enabling qui
accolta persegue è il raggiungimento di una soglia di normalità di adesione ai
valori dominanti, tale da garantire al disabile il rispetto degli altri, della
collettività dei normodotati, poco importando se l’assetto così raggiunto si
accordi con una scelta autonoma del disabile, o se soddisfi i suoi desideri od
una sua propria visione della vita.
In effetti, emerge con forza dai
lavori preparatori quest’ansia di omologare la diversità dell’handicap,
coinvolgendo la persona disabile in un’attività “spasmodica” di riabilitazione
e di socializzazione, al di fuori della quale si prefigurava soltanto
l’emarginazione più desolata e definitiva. E – se è evidente il carattere
paternalista di un intervento con il quale s’impone un modello di integrazione
sociale, che non lascia spazio per scelte dissonanti compiute in libertà ed
autonomia da parte del portatore di handicap – fa un po’ rabbrividire
l’immagine del disabile efficiente ed, anzi, iperattivo, costantemente immerso
in attività educative, formative, produttive e coinvolto senza posa in
iniziative di socializzazione, integrazione, ricreazione, che i relatori della
Legge hanno avuto in mente e che le disposizioni dell’articolo 8
sostanzialmente riflettono.
Di fronte alla determinazione con
cui il legislatore persegue quest’obiettivo di normalizzazione, sta – in un
contrasto stridente – la povertà, la laconicità delle previsioni che,
all’interno del programma di integrazione sociale, dovrebbero per prime dare
espressione ai bisogni esistenziali dei soggetti con disabilità.
E’ qui che emerge l’esistenza di
porre al centro di un intervento legislativo quadro sull’handicap i valori
della persona, mentre diventa evidente quanto il progetto contenuto
dall’articolo 8 costituisca, in tal senso, un’occasione perduta.
Nella rincorsa di un modello
d’integrazione sociale, forgiato sullo stile di vita dominante, si è perso il
senso del rispetto dei ritmi propri di una persona con disabilità, si è
trascurato di occuparsi del suo bisogno
di privacy, non lo si è considerato per un solo momento come soggetto di
relazioni umane, affettive, ecc.: in una parola, non si è pensato alla sua integrazione
in termini di libertà ed autodeterminazione.
Che dire, ad esempio, della
previsione dell’articolo 8, lettera h)?
Cosa si
intende per “affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari”? Si
deve ritenere riguardino soltanto soggetti disabili minori d’età, o anche
adulti? E in che misura è garantita la libertà di scelta del disabile rispetto
a tali affidamenti?
La laconicità della norma dà la
misura del distacco dei redattori della Legge dall’umanità della materia
trattata.
La stessa enfasi posta dalla Legge
sull’inserimento nella vita familiare – quale passaggio fondamentale ed, anzi,
indice del grado d’integrazione sociale della persona – dimostra l’assenza di
empatia per i bisogni e le aspirazioni dei soggetti disabili.
Ed infatti, che cosa fa pensare che
il giovane con disabilità non desideri, al pari di molti suoi coetanei
“normodotati”, una vita autonoma, costruita al di fuori della propria famiglia
di origine? Perché si ignora che le sue aspirazioni di indipendenza rispetto
alla famiglia possano in molti casi essere addirittura superiori, in
considerazione di una condizione che può farlo sentire di peso e che comunque
tende a rafforzare i vincoli di dipendenza dai genitori, e dai familiari in
genere?
1.12.2 Gli strumenti
del diritto privato:
storia di un
appuntamento mancato.
Come già
osservato, il programma d’integrazione sociale dell’articolo 8 restringe il
proprio campo di incidenza ad alcuni momenti della vita delle persone disabili,
tendenzialmente segnati dall’incontro con istituzioni o luoghi e servizi di
assistenza, mentre lascia al di fuori del proprio ambito la materia dei
rapporti fra privati, ivi compresa quella dei rapporti patrimoniali.
Così – mentre pianifica, attraverso
l’articolo 8, i modi, i tempi ed i luoghi dell’inserimento della società dei
portatori di handicap – il legislatore sembra ignorare che, nel medesimo
contesto sociale, molti fra i destinatari del suo progetto sono poi soggetti,
sul piano strettamente giuridico, a gravi limitazioni della capacità d’agire:
che vuol dire incapacità d’interesse valide relazioni negoziali, di contrarre
matrimonio, di compiere altri atti di natura personale, quale è il
riconoscimento di paternità naturale. Mentre, per moltissimi di loro, lo
svolgimento di taluni semplice atti, essenziali ai fini di una vita anche
economicamente indipendente – quali la riscossione della pensione, dello
stipendio, dell’indennità, il versamento in banca, la pratica verso il tale
ufficio pubblico, - continua ad essere un problema pratico rilevantissimo, la
cui soluzione si frappone al raggiungimento dell’autonomia personale.
In tal modo,
La persistenza di questo vuoto –
nonostante l’entrata in vigore di una Legge – quadro sull’handicap – si
giustifica con il tono assistenzialista che caratterizza l’impianto complessivo
del progetto riabilitativo di cui all’articolo
Il problema più urgente che questo
vuoto alimenta, investe, com’è ovvio, la condizione degli infermi di mente,
sulla quale continua a incombere la logica disabling del codice civile.
Gli istituti tradizionali di
protezione giuridica degli infermi di mente sono già da tempo oggetto di un
progetto di revisione ad opera di una parte della dottrina, che ha messo in
luce come la loro impostazione di fondo sia complessivamente squilibrata nel
senso di una protezione del disabile eccessiva, ingiusta, lesiva della dignità
e della libertà della persona, essenzialmente calibrata sulla tutela di
interessi di carattere strettamente patrimoniale, di cui beneficiano i
familiari e soggetti terzi, piuttosto che il disabile stesso.
Analogamente, la disciplina
codicistica della responsabilità civile (messa a punto dagli articoli 2046 e
2047) esprime un regime di favor nei confronti dell’incapace per infermità
mentale, che non si concilia con la realtà di un disabile psichico attivo ed
operante nella società, dove le occasioni di danneggiamento nei confronti di se
stesso ed di terzi appaiano moltiplicate, ma si giustifica solo in una cornice
normativa che contempla la segregazione e l’isolamento (cioè l’istituzionalizzazione)
come condizione normale del malato di mente.
Naturalmente, la sopravvivenza di
una disciplina così profondamente “inabilitante” la persona dell’infermo di
mente, accanto al nuovo progetto riabilitativo promosso dalla Legge n. 104,
apre un contrasto insanabile all’interno dell’ordinamento e, di fatto, frustra
la possibilità di pensare in concreto ad un’integrazione nella società per i
sofferenti psichici, poiché la distanza fra soggetti disabili e soggetti
“capaci” che la disciplina del Codice ha, in tal modo, creato non viene affatto
colmata dalle disposizioni contenute nell’articolo 8.
Tuttavia un tale contrasto è
preesistente alla Legge – quadro, essendosi profilato in termini nettissimi sin
dall’entrata in vigore della Legge psichiatrica n. 180 del 1978, quando
l’ordinamento si dotò di una Legge radicalmente antimanicomiale, con ciò
implicitamente decretando il superamento dei principi di carattere medico –
psichiatrico cui la disciplina del Codice Civile si era ispirata.
Pertanto, la totale assenza di
presidi di carattere giuridico nel progetto riabilitativo coniato dalla Legge –
quadro, appare ancor più deprecabile, poiché, già all’epoca della sua
redazione, era chiaro che i problemi legati all’integrazione nella società
delle persone inferme di mente – i problemi che l’entrata in vigore della Legge
n. 180 aveva posto – non si esaurivano nella ricerca di nuove soluzioni di tipo
logistico, quale l’istituzione di comunità – alloggio, e neppure potevano
trovare una risposta esauriente nella previsione di misure volte a rendere loro
accessibili e fruibili servizi e strutture.
Il programma riabilitativo
dell’articolo 8 disattende ogni aspettativa in tal senso, al punto che è lecito
chiedersi se fosse davvero opportuno redigere una Legge con la pretesa di
ricomprendervi l’intero universo delle disabilità, con i tanti problemi che vi
sono connessi, quando poi le questioni principali legate alla condizione dei
sofferenti psichici dovevano essere eluse in maniera così eclatante.
Non era
più sensato limitarne il contenuto a un nucleo fortemente ed esplicitamente
antidiscriminatorio, lasciando la definizione degli interventi di
riabilitazione e integrazione sociale a Leggi di settore, che opportunamente
differenziassero tra disabilità e disabilità? D’altra parte, i limiti che il
progetto enabling dell’articolo 8 evidenzia non stanno solo nella sopravvivenza
– al suo esterno – del modello disabling del codice civile.
Tornando alle valutazioni di fondo,
il modello riabilitativo adottato dall’articolo 8 conferma un modello incerto
ed incoerente, che, sebbene vagheggi l’approdo alla normalità da parte del
disabile, calpesta il paradigma individualista incentrato sul valore
dell’autonomia soggettiva, ossia il riferimento all’individuo legalmente capace
e nella condizione di esercitare i propri diritti. Non si interviene nei
riguardi degli infermi di mente, che continuano tranquillamente ad essere dei
soggetti giuridicamente incapaci; non si opera nei riguardi delle persone con
disabilità fisiche o sensoriali, nei confronti delle quali non viene apprestata
alcuna misura di sostegno di tipo gestorio.
Al di sopra di tutto questo domina,
poi, l’impressione che talune pratiche “del diritto” siano di per se stesse
discriminatorie, nei confronti delle persone disabili, a causa della loro
complessità; la sensazione è che la semplificazione di taluni atti, in nome di
un progetto “delle pari opportunità”, avrebbe favorito il superamento della
barriera che divide le persone disabili da quelle “normodotate”, assai meglio
dell’istituzione di circoli ricreativi previsti dall’art. in commento.
Soprattutto, scaturisce da queste
osservazioni la consapevolezza che un programma di integrazione sociale dei
disabili – che rifugga dall’affrontare le questioni tecnico – giuridiche di
sapore spiccatamente privatistico inerenti lo statuto della persona, dalla
capacità d’agire al diritto alla privacy, dalla responsabilità civile
all’attività negoziale – fallisce il suo obiettivo a dispetto della sua
vocazione enabling e delle disposizioni antidiscriminatorie che contiene,
poiché non sa impedire “il radicarsi del circuito vizioso che vede i deboli
destinati, prima o poi, a diventare esattamente quel che la società vede e
pensa di loro, a coincidere con ciò che l’ordinamento giuridico offre a
ciascuno”.
2. Agevolazioni
nel rapporto di lavoro dipendente permessi parentali.
2.1 Normativa
applicabile.
Nell’ambito del rapporto di lavoro
dipendente, pubblico o privato,
La materia, regolata dall’articolo
33 della Legge, ha dato luogo a notevoli difficoltà di applicazione, in parte
superate dopo contrastanti opinioni espresse da organi governativi, seguite da
una successiva Legge di interpretazione autentica e da un parere del Consiglio
di Stato.
La concessione dei permessi, nei
limiti previsti, spetta di diritto, per cui non è necessario addurre
particolari motivi, ma è sufficiente presentare, a corredo della domanda, la
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti cui la concessione
stessa è subordinata.
2.2 Condizione
generale: situazione di gravità.
Condizione fondamentale per la
fruizione dei permessi è che la persona handicappata abbisognevole di
assistenza si trovi in situazione di gravità. L’articolo 3, della Legge n. 104,
definisce “situazione di gravità” quella della persona handicappata la cui
minorazione, singola o plurima, ne abbia ridotto l’autonomia personale,
correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione.
Da tale definizione si desume che la
situazione di gravità non è accertata con eretto riferimento all’entità della
menomazione, anche se di grado elevato, ma deve essere valutata in relazione
allo svantaggio sociale che la menomazione stessa ha prodotto e, in
particolare, alla riduzione dell’autonomia personale.
La situazione di gravità è
comprovata da un certificato rilasciato dall’apposita commissione medica della
competente unità sanitaria locale oppure dal medico specialista in servizio
presso l’unità sanitaria stessa.
La concessione dei permessi è
inoltre subordinata alla condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati.
2.3 Soggetti
del diritto: madre lavoratrice.
L’articolo 33 della Legge n. 104 nel
testo originale indica la madre lavoratrice come soggetto principale del
diritto ad assentarsi dal lavoro per provvedere all’assistenza del figlio
handicappato in situazione di gravità.
Tale diritto si esercita in forma
diversa a seconda che il figlio sia di età inferiore a tre anni oppure abbia
superato tale età. Per i primi tre anni di vita del bambino la madre ha diritto
a prolungare il periodo di astensione facoltativa dal lavoro, prevista in via
generale dalla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
In alternativa a detta astensione e
sempre fino al compimento del terzo anno di età del bambino, la madre può
chiedere al proprio datore di lavoro di usufruire di due ore di permesso
giornaliero. Tale permesso, essendo riferito ad un esplicito limite temporale,
non è suscettibile di riduzione nel caso in cui l’orario di lavoro sia
inferiore a sei ore al giorno. Successivamente al compimento del terzo anno di
vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a tre giorni di permesso
mensile, fruibili anche in maniera continuativa. Tale diritto si esaurisce
nell’ambito di ciascun mese, per cui non è cumulabile con quello del mese
successivo. Il permesso spetta anche dopo il raggiungimento della maggiore età
del figlio.
Perché il diritto al prolungamento
dell’estensione facoltativa o ai permessi giornalieri o mensili sorga è
necessario che la madre abbia un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o
privato. Sono pertanto escluse le lavoratrici a domicilio, quelle addette ai
servizi domestici e le lavoratrici autonome.
2.3.1 Modifiche della Legge 104 del 1992.
Nella legge 8 marzo del 2000, n.
53 riguardante “disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”; si sono apportate
alcune modifiche alla Legge n. 104 del 1992.
1)
All’articolo 33 di tale Legge sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 3, dopo le parole: ”permesso mensile” sono
inserite le seguenti: ”coperti da contribuzione figurativa”;
b)
al comma 5, le parole: “con lui convivente”, sono
soppresse;
c)
al comma 6, dopo le parole: “può usufruire” è
inserita la seguente: “alternativamente”.
2)
Le disposizioni dell’articolo 33 di tale Legge, come
modificato dall’articolo 19 della
presente Legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia
diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente
o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non
convivente.
2.4 Soggetti
di diritto: padre lavoratore.
In alternativa alla madre, i
permessi, nelle varie forme previste (prolungamento dell’astensione dal lavoro
o due ore al giorno fino a tre anni di vita del bambino; tre giorni mensili
dopo il compimento di tale età), spettano al padre, anche adottivo o
affidatario, che abbia un rapporto di lavoro dipendente. Sono esclusi i
lavoratori a domicilio, quelli addetti ai servizi domestici e i lavoratori
autonomi.