“LEGISLAZIONE ATTUALE:
LEGGE –
QUADRO SULL’HANDICAP N. 104/92”
1. Principi
generali.
1.1 Generalità.
Le vicende della Legge –
quadro sull’handicap risulta travagliata fin dall’inizio. Già fonte di
discussione nel corso di varie legislature, durante
Per l’approvazione occorrerà
attendere la scadenza della X legislatura.
Il risultato finale consiste
in un testo al quanto complesso che si sviluppa in ben 44 disposizioni.
Dall’articolato emergono
varie anime ispiratrici.
Tra le più qualificanti
considero le seguenti. Per un primo verso
Sotto un diverso profilo, va
rimarcato poi come la normativa costituisca la realizzazione (quantomeno nelle
intenzioni del legislatore) del progetto di mettere a punto una
regolamentazione destinata ad affrontare il tema dell’handicap in modo globale.
Interventi legislativi per
lo più frammentari e settoriali a livello nazionale e produzione normativa
regionale copiosa, ma con evidenti disarmonie tra le varie parti del Paese,
configuravano (e, per certi versi, configurano ancora oggi) una situazione
tutt’altro che idonea a prospettare risposte soddisfacenti ed efficaci per la
tutela dei soggetti portatori di handicap.
Secondo quando viene
esplicitato dallo stesso relatore nel corso dei lavori parlamentari, con
Al di là del dato più
strettamente tecnico, l’idea di una regolamentazione complessiva delle varie
misure trovava (e trova tutt’oggi) sostegno in argomenti di carattere
sostanziale.
In altri termini, partendo
proprio dalla convinzione che soltanto attraverso il pieno sviluppo della
personalità sia conseguibile il recupero e l’inserimento non semplicemente
materiale ma effettivo del soggetto svantaggiato, si intendeva mettere a punto
una Legge che contemplasse una serie di misure (tra loro integrate) sul piano
della prevenzione, della cura e della riabilitazione.
Anzi sulla necessità del
superamento della logico meramente protettiva nel trattamento dei soggetti
handicappati, in passato già si era espresso più di un autore:
“Nelle diverse norme citate, infatti, l’obbligo
della Repubblica di intervenire per la realizzazione di condizioni di effettiva
eguaglianza sostanziale deve essere inquadrato nella più ampia finalità
indicata nell’articolo 2, che garantisce ai cittadini la tutela dei loro
diritti inviolabili non solo come singoli, ma anche “nelle formazioni sociali”
in cui si svolge la loro personalità.
Ciò vuol dire che gli
interventi a favore degli handicappati devono essere tali da assicurare la
realizzazione anche di questa ulteriore finalità: la strategia corretta è
quella dell’integrazione.
In altri termini, non si
tratta soltanto di offrire un sostegno, ma di strutturare gli interventi di
sostegno in modo tale che gli handicappati possono inserirsi nel modo più largo
possibile nella comunità di cui fanno parte”.
Ed anche
1.2 Finalità della legge.
L’articolo 1 della Legge
presa in esame afferma:
a) garantisce il pieno rispetto
della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola,
nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le
condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della
persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei
diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero
funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e
la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica e economica
della persona handicappata;
d) predispone interventi volti
a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona
handicappata.
Il problema dell’assistenza e dell’integrazione
sociale dei minorati civili, da tempo all’attenzione delle forze politiche e
sociali, ha costituito oggetto di numerose iniziative parlamentari intese a
definire i principi fondamentali dell’ordinamento in materia, colmando le
mancanze legislative e superando la frammentarietà e la settorialità delle
Leggi regionali e degli interventi degli Enti Locali.
Dette
iniziative sono state approvate, in un testo unificato, con Legge 5 febbraio
1992, n. 104, nota come Legge – quadro sull’handicap.
Tale
Legge rappresenta, il primo intervento normativo con valenza di una vera e
propria riforma economico – sociale del Paese in materia di diritti,
integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Il provvedimento
contiene le norme generali da seguire nei vari campi della prevenzione, cura e
riabilitazione, in modo da prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita
della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali.
Questa
Legge costituisce
Di particolare rilievo, in quanto rappresenta una concreta forma di solidarietà ai popoli, oltre che segno di civiltà giuridica, è la norma contenuta nell’ultimo comma dell’articolo 3, che estende l’applicabilità della Legge agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o avente stabile dimora nel territorio nazionale. La norma precisa che a questi soggetti le prestazioni sono corrisposte nei limiti e nelle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
1.3 “Dignità umana” nella Legge – quadro.
L’articolo 1 della Legge, assume un alto significato, oltre che sul piano civile, su quello propriamente normativo (sull’utilità di una legislazione per la rivendicazione da parte degli handicappati dei diritti civili.
Secondo quanto afferma il testo elaborato dal Comitato ristretto della Commissione XII – Affari Sociali (e che, pur con qualche modifica, vedrà la luce quale Legge – quadro), il richiamo alla pari dignità sociale costituisce la guida, nonché l’elemento ispiratore, dell’intera normativa.
Con esso si evidenzia cioè l’accoglimento nell’ambito della Legge di una visione del disabile non già come semplice soggetto assistito bensì come persona.
“La nostra Costituzione non contiene
una disposizione che riguardi specificamente ed espressamente gli handicappati
psichici. Così come, invece,
Perciò si poterebbe anche ritenere auspicabile un emendamento, nel senso suddetto, del vigente testo della nostra Costituzione – ma, in tal caso, la sede più idonea per l’inserimento di una disposizione di questo genere dovrebbe essere (anche in analogia alla collocazione delle corrispondenti disposizioni delle Costituzioni spagnole e portoghese) – il titolo II della I parte della Costituzione italiana: dedicato ai “Rapporti etico sociali”.
Certo, una siffatta modificazione del testo costituzionale, quali che possono essere, i suoi effetti propriamente precettivi, costituirebbe comunque una solenne testimonianza della maturazione che vi è stata, di questi problemi, nella coscienza civile e politica del nostro paese”.
1.4 L’impianto normativo.
Quanto al concreto impianto, dopo una
parte introduttiva e generale
Al raggiungimento di questo risultato sono riconducibili (più nello specifico) le diverse previsioni intese ad assicurare sempre all’handicappato il diritto all’educazione e all’istruzione (articolo 12 e seguenti), alla formazione professionali (articolo 17), all’inserimento lavorativo (articolo 18 e seguenti e 33), alle attività sportive, turistiche e ricreative (articolo 23), e, più in generale, alla mobilità (articolo 24 e seguenti). All’esercizio di voto è dedicato articolo 29 della Legge. Non mancano alcune previsioni agevolative in materia fiscale (ex articolo 32, ora articolo 10). E vengono altresì contemplati aggravamenti di pena nell’ipotesi di reati nei quali l’offeso sia una persona handicappata (articolo 36), mentre a specifici decreti è demandata la regolamentazione delle modalità di tutela della persona handicappata all’interno dei locali di sicurezza, nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena (articolo 37).
Le direttive generali contenute nell’articolo 1 trovano, insomma, articolazione, per certi versi nelle successive disposizione normative (con riguardo all’integrazione scolastica, quantomeno per taluni aspetti, articolo 12 e seguenti).
Per altri – data la natura di legge – quadro – la concreta specificazione è rinviata, in vario modo, all’intervento delle Regioni, nell’ambito delle loro competenze.
Più nello specifico, in alcuni casi
In altre parti, invece, il tenore della normativa figura tutt’altro che prescrittivo: orientandosi (il testo delle disposizioni), in più di un’occasione, a formulare previsioni (ancora) di carattere generale in ordine alle specie di attività da attuare da parte delle singole autorità per (cercare di) raggiungere le finalità della legge. Lo stesso lessico, almeno in certi passaggi, esprime lo spirito “programmatico” della Legge.
Inoltre, alle volte, pure là dove le norme contemplano la realizzazione di specifici interventi, con concreta messa in atto degli stessi non viene disposta con carattere vincolante, bensì l’iniziativa è lasciata alla discrezionalità di ciascuna autorità incaricata di quel determinato compito.
Nell’ambito di quelle investiture, alle autonomie locali si consente poi di agire (soltanto) entro i limiti del loro bilancio. Per un riscontro concreto di quanto appena detto appena evidenziato, basta percorrere le formule con le quali si prevede il progetto di attivazione del servizio di aiuto personale (articolo 9), ovvero, si prospetta la realizzazione di comunità alloggio e centri socio – riabilitativi per persone con handicap in situazioni di gravità (articolo 10).
Quanto ai termini – che pure in certi casi vengano fissati da alcune norme, in vista del recepimento (da parte di autorità statali o regionali) delle direttive alla Legge – quadro – essi hanno natura (meramente) “ordinatoria”.
Ne costituisce un esempio la
previsione di cui all’articolo 6, comma
Per alcuni autori, peraltro va evidenziato come, per molti versi, il risultato (raggiunto con l’emanazione della legge sull’handicap) non sia affatto soddisfacente. Anzi, esso denota la mancanza di (o comunque l’incapacità di tradurre in pratica) un’effettivo disegno organizzato e destinato ad assicurare assistenza, integrazione sociale e diritti agli handicappati. Gli aspetti esteriori della normativa (messi in luce in precedenza) rappresentano difatti gli indici del difetto di soluzioni, in molti casi, per problemi di carattere strutturale.
1.5 La natura della Legge – quadro.
La struttura della Legge in commento appare alquanto complessa.
Al fine di una valutazione può sinteticamente osservarsi quanto segue. In particolare, considerando dapprima l'articolo 2, va segnalato che il legislatore precisa (per certi versi) il significato da attribuire all’impianto complessivo, relativamente al rapporto corrente tra la stessa Legge e la legislazione regionale.
A tale proposito, nella prima parte
della norma si afferma che
Sul piano generale, occorre precisare che si tratta di limiti destinati a fluire sulla (ampiezza della) potestà legislativa di tipo “primario” (sui diversi tipi di potestà legislativa regionale.
Quanto al valore concreto da attribuire all’autoqualificazione, l’orientamento della Corte è nel senso di ritenere insufficiente la mera volontà legislativa: si afferma difatti che, per ritenere la definizione del legislatore costituzionalmente legittima, è necessario che le norme presentino un contenuto corrispondente alla qualificazione.
Quanto al concreto atteggiarsi, va evidenziato che nella Legge non mancano gli elementi per considerare la normativa sull’handicap quale fonte di limiti (pure) alla legislazione regionale concorrente. La stessa intitolazione denota questo carattere: proprio nel termine di Legge – quadro difatti si intende, orientativamente, individuare quel tipo di articolati contenenti i principi fondamentali della materia cui essi si riferiscono (destinati a rivolgersi, in quanto effettivamente tali, alla legislazione regionale concorrente.
Lungo l’articolato, sono individuabili poi alcuni motivi per sostenere la collocabilità della Legge nell’ottica della potestà attuativa – integrativa delle Regioni.
A titolo esemplificativo, si pensi in primo luogo a quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, là dove si incaricano le Regioni di disciplinare una serie di interventi relativi alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle minorazioni; o, ancora, al successivo articolo 18, che attribuisce alle Regioni il compito di regolamentare l’istituzione e la tenuta dell’albo regionale degli Enti che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone handicappate (nonché la facoltà di disciplinare altre provvidenze, per agevolare l’attività lavorativa del disabile).
Secondo quanto viene comunemente
consentito,
1.6 La sentenza della Corte Costituzionale n. 406 del 1992.
Proprio la complessa struttura, e la
mancanza di precise delimitazioni sulla posizione dei principi e la definizione
dei relativi ambiti materiali, hanno lasciato sussistere più di qualche
ambiguità in ordine alla forza della Legge. Sì che della questione di
costituzionalità della Legge stessa è stata investita
Tuttavia, di quasi tutte le
doglianze
Le ragioni principali dell’orientamento della Corte sono rinvenibili nel preambolo formulato (dalla stessa Corte) prima di affrontare in dettaglio le varie censure:
“
Essa incide perciò necessariamente in settori diversi, spaziando dalla ricerca scientifica ad interventi di tipo sanitario ed assistenziale, di inserimento nel campo della formazione professionale e nell’ambiente di lavoro, di integrazione scolastica, di eliminazione di barriere architettoniche ed in genere di ostacolo all’esercizio di varie attività e di molteplici diritti costituzionalmente protetti.
La tutela così apprestata dalla Legge dunque investe necessariamente oggetti che afferiscono parte a competenze statali e parte ad attribuzioni regionali e di Enti minori.
D’altra parte il suo complessivo disegno è fondato sull’esigenza di perseguire un’evidente interesse nazionale, stringente e infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap.
Al perseguimento di simile interesse partecipano, con lo Stato, gli Enti Locali minori e le Regioni, nel quadro dei principi posti dalla Legge e secondo le modalità e i limiti necessari ad assicurare l’effettivo soddisfacimento dell’interesse medesimo”.
Si precisa poi, con riguardo ai compiti delle Regioni, quanto segue:
“alle Regioni, in particolare, sono affidati sia interventi diretti, sia compiti di disciplina nei modi e livelli qualitativi di erogazione dei vari servizi da parte dei suddetti Enti Locali”.
1.7 La
normativa regionale.
Veniamo ora a considerare, in linea generale, la concreta influenza in commento sulla normativa regionale in materia.
Un primo problema, al quanto complesso, si pone con riferimento alla sorte delle Leggi regionali emanate precedentemente all’approvazione della Legge – quadro.
In effetti, già prima
dell’emanazione della Legge in oggetto, più di una Regione aveva provveduto a
legiferare in materia di handicap. Tuttavia (come spesso accade in casi del
genere)
Considerando il piano generale, va ricordato che l’articolo 10, della Legge 10 febbraio 1953, n. 62 (c.d. Legge Scelba) dispone tuttora che “le Leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali (…) abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse”, aggiungendo poi che “(i) Consigli regionali dovranno portare alle Leggi regionali le necessarie conseguenti modifiche entro 90 giorni”.
E’ una formulazione che non ha dato luogo a qualche sensibile differenza interpretativa: ritenendo alcuni che l’abrogazione (delle norme risultanti incompatibili con la disciplina statale) si verifichi al momento dell’entrata in vigore della legge statale; altri, che sia necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l’adeguamento ai nuovi principi; altri ancora, che l’avvento della Legge – cornice non produca di per sé effetti abrogativi, bensì determini l’incostituzionalità della normativa regionale (in contrasto con i nuovi principi).
In concreto, nel caso di specie resta affidato all’interprete il compito di scoprire quale parte della nuova normativa vada a sostituirsi alla precedente.
Un’ulteriore questione si pone con riferimento all’eventualità in cui il legislatore regionale difetti o ritardi l’adeguamento della propria normativa ai principi contenuti nella Legge quadro. Scartata l’ipotesi del ricorso allo strumento dello scioglimento del Consiglio regionale (escludendosi che quell’omissione possa farsi rientrare nelle fattispecie di cui all’articolo 126 Costituzione), non resta che ammettere – a quanto sembra – la rilevabilità della responsabilità del legislatore regionale sul piano politico.
Del resto, con riguardo al caso di specie, nella normativa in commento le modalità e i termini per l’attuazione da parte delle Regioni sono fissati in modo tutt’altro che preciso: limitandosi, in mancanza di una previsione generale, soltanto alcune disposizioni a prevedere la regolamentazione di specifici interventi (in particolare, l’articolo 6, comma 2, dispone che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della normativa, le Regioni disciplinino gli interventi di prevenzione e diagnosi precoce delle minorazioni). Con la conseguenza che, sul piano concreto, a tutt’oggi (se bene non sia mancato qualche intervento del legislatore regionale in determinati settori) soltanto alcune Regioni risultano avere emanato una normativa complessiva in applicazione della Legge n. 104 del 1992.
1.8
Concetto di handicap e situazione di gravità.
Il secondo
comma dell’articolo 3, precisa che il diritto alle prestazioni è in relazione
alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua all’efficacia delle terapie riabilitative.
Il menzionato articolo 3, stabilisce
inoltre che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo o globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume carattere di
gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
1.9 Accertamento dell’handicap.
Il
concetto di handicap, come definito dalla Legge n. 104, esprime la condizione
di svantaggio sociale che un dato soggetto presenta nei confronti delle altre
persone ritenute normali.
Si
differenzia pertanto dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che di
quella condizione costituisce il presupposto o la causa dell’efficiente.
Tale differenza è fondamentale per
individuare la tipologia degli interventi previsti dalla Legge: la menomazione,
valutata in forma percentuale di perdita della capacità lavorativa, è
considerata ai fini delle provvidenze economiche del collocamento obbligatorio
al lavoro, dell’assistenza sanitaria e di tutti gli altri benefici previsti
anteriormente alla Legge n. 104; lo stato di handicap è invece considerato come
condizione per fruire degli interventi contemplati da tale Legge, individuati e
graduati in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla
capacità complessiva residua e all’efficacia delle terapie riabilitative,
interventi da realizzare con programmi che prevedano preparazioni
specialistiche e sociali integrate tra loro, che valorizzano le abilità della
persona e agiscono sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo
la famiglia e la comunità.
L’accertamento
dell’handicap è effettuato, a domanda dell’interessato, dalle commissioni
mediche operanti presso le unità sanitarie locali per l’accertamento
dell’invalidità, integrate da un operatore sanitario e da un esperto nei casi
da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie stesse. Per il
funzionamento di dette commissioni valgono le norme previste per l’accertamento
dell’invalidità.
1.10 Accertamento
provvisorio.
Qualora la
commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla data di presentazione
della domanda, l’accertamento dell’handicap è effettuato dal medico specialista
nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale di
appartenenza.
Tale accertamento produce effetto
fino all’emissione di quello definitivo da parte della commissione medica, che
comunque deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione della
domanda.
In sede di accertamento
dell’handicap il giudizio della commissione o del medico specialista non si
esaurisce nell’accertamento medico – legale delle condizioni fisiche o
psichiche del soggetto, cioè della menomazione, ma deve, partendo da questa,
valutare la natura e l’entità dello svantaggio sociale e suggerire gli
interventi necessari per eliminarlo.
1.11 Obiettivi.
Per il
perseguimento degli obiettivi che si propone,
Tali principi riguardato:
1) la prevenzione e la diagnosi
precoce delle minorazioni, da attuare nel quadro della programmazione sanitaria
affidate alle Regioni e comprendente la ricerca scientifica, l’informazione e
l’educazione sanitaria della popolazione in ordine alle cause e alle conseguenze
dell’handicap e una serie di altri interventi diretti a individuare e rimuovere
i fattori di rischio, specie nel periodo prenatale;
2) la cura e la riabilitazione, da
realizzare con specifici interventi riabilitativi e ambulatori, a domicilio o
presso i centri socio – riabilitativi ed educativi a carattere diurno o
residenziale;
3) l’istituzione del servizio di aiuto
personale per i cittadini in temporanea o permanente grave limitazione
dell’autonomia personale. Il servizio, comprendente quello di interpretariato
per i non udenti, può essere svolto dai Comuni o dalle U.S.L., avvalendosi
anche dell’opera aggiuntiva dei giovani soggetti all’obbligo del servizio
militare e dichiarati obiettori di coscienza, nonché delle attività di
volontariato;
4) la realizzazione di comunità –
alloggio e di centri socio – riabilitativi per persone con handicap in
situazioni di gravità. Questo compito è affidato ai Comuni, alle Comunità
montane e ad altri Enti Locali, i quali possono utilizzare proprie strutture
ovvero avvalersi, mediante appositi finanziamenti, dell’opera di associazioni,
riconosciute o non riconosciute, di istituzioni private non aventi scopo di
lucro, di cooperative e di organizzazioni di volontariato;
5) misure assistenziali dirette a
compensare, per quanto possibile, lo svantaggio iniziale del minorato in tutte
le fasi della vita, a cominciare dai primi anni (attraverso l’inserimento negli
asili nido), nel periodo successivo (attraverso l’integrazione scolastica in
tutti gli ordini e gradi della scuola e la formazione professionale), nel
periodo lavorativo (attraverso interventi che consentono agli invalidi di
recarsi al posto di lavoro e assicurano l’inserimento e l’integrazione
lavorativa) e in tutto l’ulteriore periodo di vita con misure che consentono la
libera circolazione su tutto il territorio nazionale, di accedere
all’informazione audio – televisiva e alla telefonia (anche mediante
l’installazione di decodificatori o di apparecchiature complementari) e alle
strutture sportive, turistiche, e ricreative (per l’esercizio delle relative
attività).
Oltre le norme di principio e di
carattere programmatico sopra sintetizzate,
1.12 L’integrazione
sociale come schema alternativo ad un progetto delle pari opportunità.
Nell’ambito della Legge –
quadro l’articolo 8 assume la veste di norma programmatica. Essa indica agli
Enti Locali competenti quali debbano considerarsi gli obbiettivi primari nella
realizzazione di un programma complessivo di integrazione sociale del disabile:
a)
un programma che spazi dal rapporto del disabile
stesso con la famiglia, al suo inserimento nella scuola e nel mondo del lavoro,
alla possibilità di un rapporto con il territorio;
b)
che trovi i suoi momenti qualificanti
nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nell’accesso ad attività
sportive, ricreative, culturali.
Ora, molti dei profili indicati
dalla norma sono analiticamente disciplinati dagli articoli successivi,
cosicché l’interesse che essa riveste per se stessa sta soprattutto nella
possibilità di cogliere, attraverso il suo contenuto, lo spirito che informa
l’intera Legge n.
In tal senso va ricordato che,
sebbene
Ebbene, questa connotazione di
lacunosità, talvolta di eccessiva vaghezza, può dirsi propria dell’articolo 8:
tanto a proposito del suo disposto in combinato con taluni articoli seguenti
(ad esempio, il combinato con gli articoli 9 e 10, da cui ben poco è dato
tranne in merito al tipo di prestazioni di assistenza domiciliare cui il
portatore di handicap ha diritto), quanto in riferimento alla stessa
formulazione di norma – cornice, dalla quale emerge un approccio alla materia
dell’integrazione sociale alquanto incompletato, forse superficiale,
sicuramente poco “simpatetico” nei confronti dei bisogni esistenziali che vi
sono coinvolti.
D’altra parte l’articolo riproduce,
in una sintesi che tuttavia non riassume gli spunti più originali, talune norme
contenute in una Legge della Regione Sicilia del 1981, dedicata
“all’Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti
portatori di handicap”. Si deve notare che i dibattiti promossi dai disabili su
forme più avanzate di assistenza alla persona, nel lasso di tempo che
intercorre fra quella Legge regionale e
Questa valutazione di fondo muove
dall’osservazione che laddove
Ed infatti, mentre nell’articolo 8,
assume il massimo rilievo il rapporto fra disabile ed istituzioni, restano in
ombra i modi e gli strumenti necessari alla costruzione della propria sfera
privata.
Ciò che manca nel progetto di
integrazione sociale disegnato dall’articolo 8 è la volontà di compiere un
salto di qualità rispetto a molte Leggi regionali, già alquanto articolate
sotto il profilo degli interventi assistenziali riabilitativi, così da giungere
ad un più globale statuto della persona, tale da porre l’inserimento del
disabile nella società in una prospettiva di pari opportunità.
Questo obiettivo è invece disatteso,
forse neppure chiaramente perseguito dal legislatore, come dimostra l’assoluta
disattenzione per gli ostacoli giuridici
che ancora si frappongono all’inserimento nella società di ampie fasce di
disabili – dei disabili psichici, in primo luogo – e come prova lo scarso
interesse per quei momenti del quotidiano che si svolgono al di fuori delle
istituzioni e delle strutture predisposte dallo Stato, e che sono però
fondamentali nella ricerca di una vita autonoma per il disabile.
In realtà
si può ritenere che, a proposito dell’articolo 8, il legislatore abbia fatto
professione di realismo, circoscrivendo al massimo le sue finalità ed, in
sostanza, accontentandosi di trasferire in una Legge dello Stato quelle misure
e quegli obbiettivi di carattere assistenziale che già si trovavano indicati in
precedenti leggi regionali.
Di fronte all’urgenza di creare una
base normativa uniforme di intervento in favore dell’handicap, si è creduto
opportuno sacrificare in parte il progetto originario della Legge, la cui
redazione doveva finalmente segnare, nelle intenzione dei relatori, il
passaggio da una visione del disabile come assistito alla prospettiva del disabile
come persona.
Così, la stessa dizione di
integrazione sociale risulta ideologicamente connotata in senso negativo,
adombrando piuttosto il tentativo di rendere maggiormente accessibile ai
soggetti portatori di handicap una società pensata per e destinata ai c.d.
normodotati, che non un progetto sociale condivisibile da disabili e normali in
condizioni di pari opportunità.
A tale scopo non è sufficiente che
l’integrazione sociale, di cui qui è parola, aderisca, nelle sue linee di
fondo, ad un modello enabling, con ciò intendendosi l’adozione di un programma
complessivamente volto ad avviare le persone disabili alla “normalità”, che
nella Legge n. 104, trova i suoi punti di forza in disposizioni di carattere
antidiscriminatorio ed in politiche di diritto diseguale.
Questa finalità non è sorretta, alla
base, da un progetto autenticamente pluralistica, nel senso dei valori e dei
modelli culturali cui “l’integrazione sociale” dell’articolo 8 intende dar
voce: il paradigma della normalità si identifica qui con il canone
individualista del soggetto autonomo e capace, abbiente o, almeno, produttivo
di reddito, ed in questa veste tende a porsi come l’unico modello di
soggettività possibile, rispetto al quale altri modi di essere – la differenza
dei disabili fra questi – sembrano configurarsi come disvalore in sé.
Per tale via si può arrivare a
comprendere come mai i redattori dell’articolo
Non solo, dunque, perché con
l’integrazione sociale in parola si perseguiva un obiettivo minimale, l’unico
ritenuto realisticamente realizzabile nel contesto istituzionale in cui la
norma nasce e si proietta (si veda, ad esempio, la drammatica carenza di fondi
pubblici che ha probabilmente impedito una migliore definizione del nodo
dell’assistenza alla persona): che è poi quello di adeguare la normativa
italiana a quella soglia minima di “civiltà” – rappresentata, ad esempio,
dall’abbattimento delle barriere architettoniche – già raggiunta nella
stragrande maggioranza del mondo occidentale da qualche decennio.
Ma anche perché la predisposizione
di uno strumentario giuridico che – in accordo con il carattere di Legge –
quadro sulla disabilità in generale del provvedimento – rendesse davvero
possibile l’inserimento nel sociale di persone con deficit mentale o sensoriale, doveva necessariamente
mettere in discussione taluni istituti e concetti della cultura giuridica
tradizionale che, evidentemente, non si è ritenuto di dover scalfire.
1.12.1 Valori e modelli del
progetto d’integrazione sociale previsto
dall’art.
8 della Legge n. 104 del 1992.
Riguardato dall’interno della sua
logica, il progetto di integrazione previsto dall’articolo 8, evidenzia un
aspetto positivo nella visione allargata (maggiormente organica rispetto a
precedenti interventi) di quelli che sono i momenti e le istituzioni
protagonisti dell’integrazione sociale: si dà rilievo non solo all’inserimento
nella scuola, o al lavoro, o all’abbattimento delle barriere architettoniche,
ma anche all’integrazione nella vita familiare, come, per altro verso,
all’accesso ad impianti sportivi, attività culturali, ricreative, di svago.
Emerge, altresì, la ricerca di una
programmazione coordinata fra i vari momenti dell’integrazione sociale, con il
coinvolgimento, ad esempio, della scuola, dei servizi sanitari, socio –
assistenziali ecc., nell’elaborazione di programmi riabilitativi e di
socializzazione individualizzati.
Si nota, inoltre, una visione più
adeguata del coinvolgimento del nucleo familiare della persona disabile anche
sul piano sociale, con interventi che vanno dalla previsione generica di aiuto
domestico ed economico al disabile ed alla sua famiglia, alle agevolazioni in
favore della lavoratrice madre di un figlio portatore di handicap.
Nel complesso, l’articolo 8 delinea una
situazione nella quale la persona con disabilità risulta affrancata dalla
istituzionalizzazione e dall’isolamento cui è stata, per tanto tempo, relegata:
finalmente presente sulla scena sociale, in condizione di accedere alla cabina
telefonica, al museo, di viaggiare o come di accedere all’aula universitaria; e
poi avviata ad una vita “normale”, grazie alla possibilità di frequentare una
scuola che non sia informata a criteri di segregazione, di studiare, di
imparare un mestiere o una professione e persino di prendere parte ad attività
sportive e ricreative.
Nella realizzazione di questo
programma, l’articolo 8 disegna delle aree di diritto diseguale – incidenti
principalmente nel settore della scuola e del collocamento sul lavoro –
rispetto alle quali la differenza del disabile assume rilevanza giuridica, in
quanto presupposto e ragione giustificatrice di una serie di trattamenti
differenziati, atti a colmare la distanza tra disabili e normodotati,
un’osservanza del principio di uguaglianza sostanziale, di cui all’articolo 3,
comma 2 della Costituzione.
La politica di avvio alla normalità
adottata si muove, dunque, all’interno di un’ottica labelling, nel senso che
l’intero programma di integrazione, di cui all’articolo 8, presuppone
nettamente definita la distinzione fra soggetti portatori di handicap e
soggetti normali, al fine di individuare nei primi i destinatari delle
prestazioni e dei servizi enumerati. E sebbene ciò appaia il frutto di una
scelta obbligata, non ci si può nascondere come rilievo in tal modo attribuito
alla diversità della persona disabile adombri una precisa opzione in senso
valoriale, poiché, in tal contesto, la differenza dei disabili emerge in quanto
disvalore, “diversità” in negativo, diversità da superare, e non invece come differenza
che chiede rispetto in quanto espressione di una specificità, di un dato modo
di essere, non omologabile secondo il paradigma della normalità.
Anche in merito alla elezione di una
tecnica di “diritto diseguale”, va osservato come, in virtù delle predette
disposizioni, il portatore di handicap sia individuato come il titolare di una
serie di pretese nei confronti dello Stato o degli Enti Locali, cosicché può
dirsi che il disabile “ha diritto” ad un trattamento differenziato nella
scuola, come “ha diritto” ad essere inserito nel mondo del lavoro per una
corsia preferenziale; ciò si traduce nell’adozione della prospettiva
individualistica propria della tecnica di assegnazione dei diritti ai singoli,
la quale presuppone un soggetto di diritto che si individua in funzione della
propria capacità di essere indipendente e, pertanto, eleva l’autonomia a valore
centrale della persona.
Ora, posto che il riconoscimento di
una pretesa in favore della persona disabile presuppone altresì, nell’ottica
della Legge n. 104, una “classificazione” in termini di “diversità”, è importante cogliere sin da
ora il ruolo ambiguo che l’autonomia personale gioca come valore fondante del
progetto di integrazione sociale in parola; sottolineandone l’intrinseca
contraddittorietà, sia nella sua eccezione materiale – in rapporto alle
condizioni di vita che in concreto questa normativa prefigura – sia quale
“misura” della libertà e dell’autodeterminazione dell’individuo.
Come dinanzi rilevato, la
raffigurazione del rapporto del disabile con il sociale, che le disposizioni
dell’articolo 8 rimandano, rende, già a prima vista, un quadro alquanto
parziale di quelli che sono i bisogni e le aspettative delle persone con
handicap.
L’enfasi data all’integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro quali momenti fondanti della vita sociale,
rinvia inevitabilmente all’elezione di un dato modello culturale di
“normalità”, cui la persona disabile deve uniformarsi se vuole integrarsi nella
società.
Trova conferma qui l’espressione,
sopra espressa, che l’obiettivo perseguito attraverso le disposizioni
dell’articolo 8 sia costituito dall’integrazione dei disabili nella società dei
normali e non dalla ricerca di pari opportunità per soggetti disabili e
soggetti normodotati, all’interno di un progetto pluralista.
Per questo non si concepisce altra
forma di partecipazione alla vita della collettività di quella scandita
dall’inserimento nella famiglia (non importa che non sia propria), dalla
scolarizzazione, dal collocamento lavorativo, dalla pratica di attività
sportive, ricreative, ecc.; poiché, in realtà, ciò che la politica enabling qui
accolta persegue è il raggiungimento di una soglia di normalità di adesione ai
valori dominanti, tale da garantire al disabile il rispetto degli altri, della
collettività dei normodotati, poco importando se l’assetto così raggiunto si
accordi con una scelta autonoma del disabile, o se soddisfi i suoi desideri od
una sua propria visione della vita.
In effetti, emerge con forza dai
lavori preparatori quest’ansia di omologare la diversità dell’handicap,
coinvolgendo la persona disabile in un’attività “spasmodica” di riabilitazione
e di socializzazione, al di fuori della quale si prefigurava soltanto
l’emarginazione più desolata e definitiva. E – se è evidente il carattere
paternalista di un intervento con il quale s’impone un modello di integrazione
sociale, che non lascia spazio per scelte dissonanti compiute in libertà ed
autonomia da parte del portatore di handicap – fa un po’ rabbrividire
l’immagine del disabile efficiente ed, anzi, iperattivo, costantemente immerso
in attività educative, formative, produttive e coinvolto senza posa in
iniziative di socializzazione, integrazione, ricreazione, che i relatori della
Legge hanno avuto in mente e che le disposizioni dell’articolo 8
sostanzialmente riflettono.
Di fronte alla determinazione con
cui il legislatore persegue quest’obiettivo di normalizzazione, sta – in un
contrasto stridente – la povertà, la laconicità delle previsioni che,
all’interno del programma di integrazione sociale, dovrebbero per prime dare
espressione ai bisogni esistenziali dei soggetti con disabilità.
E’ qui che emerge l’esistenza di
porre al centro di un intervento legislativo quadro sull’handicap i valori
della persona, mentre diventa evidente quanto il progetto contenuto
dall’articolo 8 costituisca, in tal senso, un’occasione perduta.
Nella rincorsa di un modello
d’integrazione sociale, forgiato sullo stile di vita dominante, si è perso il
senso del rispetto dei ritmi propri di una persona con disabilità, si è
trascurato di occuparsi del suo bisogno
di privacy, non lo si è considerato per un solo momento come soggetto di
relazioni umane, affettive, ecc.: in una parola, non si è pensato alla sua integrazione
in termini di libertà ed autodeterminazione.
Che dire, ad esempio, della
previsione dell’articolo 8, lettera h)?
Cosa si
intende per “affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari”? Si
deve ritenere riguardino soltanto soggetti disabili minori d’età, o anche
adulti? E in che misura è garantita la libertà di scelta del disabile rispetto
a tali affidamenti?
La laconicità della norma dà la
misura del distacco dei redattori della Legge dall’umanità della materia
trattata.
La stessa enfasi posta dalla Legge
sull’inserimento nella vita familiare – quale passaggio fondamentale ed, anzi,
indice del grado d’integrazione sociale della persona – dimostra l’assenza di
empatia per i bisogni e le aspirazioni dei soggetti disabili.
Ed infatti, che cosa fa pensare che
il giovane con disabilità non desideri, al pari di molti suoi coetanei
“normodotati”, una vita autonoma, costruita al di fuori della propria famiglia
di origine? Perché si ignora che le sue aspirazioni di indipendenza rispetto
alla famiglia possano in molti casi essere addirittura superiori, in
considerazione di una condizione che può farlo sentire di peso e che comunque
tende a rafforzare i vincoli di dipendenza dai genitori, e dai familiari in
genere?
1.12.2 Gli strumenti
del diritto privato:
storia di un
appuntamento mancato.
Come già
osservato, il programma d’integrazione sociale dell’articolo 8 restringe il
proprio campo di incidenza ad alcuni momenti della vita delle persone disabili,
tendenzialmente segnati dall’incontro con istituzioni o luoghi e servizi di
assistenza, mentre lascia al di fuori del proprio ambito la materia dei
rapporti fra privati, ivi compresa quella dei rapporti patrimoniali.
Così – mentre pianifica, attraverso
l’articolo 8, i modi, i tempi ed i luoghi dell’inserimento della società dei
portatori di handicap – il legislatore sembra ignorare che, nel medesimo
contesto sociale, molti fra i destinatari del suo progetto sono poi soggetti,
sul piano strettamente giuridico, a gravi limitazioni della capacità d’agire:
che vuol dire incapacità d’interesse valide relazioni negoziali, di contrarre
matrimonio, di compiere altri atti di natura personale, quale è il
riconoscimento di paternità naturale. Mentre, per moltissimi di loro, lo
svolgimento di taluni semplice atti, essenziali ai fini di una vita anche
economicamente indipendente – quali la riscossione della pensione, dello
stipendio, dell’indennità, il versamento in banca, la pratica verso il tale
ufficio pubblico, - continua ad essere un problema pratico rilevantissimo, la
cui soluzione si frappone al raggiungimento dell’autonomia personale.
In tal modo,
La persistenza di questo vuoto –
nonostante l’entrata in vigore di una Legge – quadro sull’handicap – si
giustifica con il tono assistenzialista che caratterizza l’impianto complessivo
del progetto riabilitativo di cui all’articolo
Il problema più urgente che questo
vuoto alimenta, investe, com’è ovvio, la condizione degli infermi di mente,
sulla quale continua a incombere la logica disabling del codice civile.
Gli istituti tradizionali di
protezione giuridica degli infermi di mente sono già da tempo oggetto di un
progetto di revisione ad opera di una parte della dottrina, che ha messo in
luce come la loro impostazione di fondo sia complessivamente squilibrata nel
senso di una protezione del disabile eccessiva, ingiusta, lesiva della dignità
e della libertà della persona, essenzialmente calibrata sulla tutela di
interessi di carattere strettamente patrimoniale, di cui beneficiano i
familiari e soggetti terzi, piuttosto che il disabile stesso.
Analogamente, la disciplina
codicistica della responsabilità civile (messa a punto dagli articoli 2046 e
2047) esprime un regime di favor nei confronti dell’incapace per infermità
mentale, che non si concilia con la realtà di un disabile psichico attivo ed
operante nella società, dove le occasioni di danneggiamento nei confronti di se
stesso ed di terzi appaiano moltiplicate, ma si giustifica solo in una cornice
normativa che contempla la segregazione e l’isolamento (cioè l’istituzionalizzazione)
come condizione normale del malato di mente.
Naturalmente, la sopravvivenza di
una disciplina così profondamente “inabilitante” la persona dell’infermo di
mente, accanto al nuovo progetto riabilitativo promosso dalla Legge n. 104,
apre un contrasto insanabile all’interno dell’ordinamento e, di fatto, frustra
la possibilità di pensare in concreto ad un’integrazione nella società per i
sofferenti psichici, poiché la distanza fra soggetti disabili e soggetti
“capaci” che la disciplina del Codice ha, in tal modo, creato non viene affatto
colmata dalle disposizioni contenute nell’articolo 8.
Tuttavia un tale contrasto è
preesistente alla Legge – quadro, essendosi profilato in termini nettissimi sin
dall’entrata in vigore della Legge psichiatrica n. 180 del 1978, quando
l’ordinamento si dotò di una Legge radicalmente antimanicomiale, con ciò
implicitamente decretando il superamento dei principi di carattere medico –
psichiatrico cui la disciplina del Codice Civile si era ispirata.
Pertanto, la totale assenza di
presidi di carattere giuridico nel progetto riabilitativo coniato dalla Legge –
quadro, appare ancor più deprecabile, poiché, già all’epoca della sua
redazione, era chiaro che i problemi legati all’integrazione nella società
delle persone inferme di mente – i problemi che l’entrata in vigore della Legge
n. 180 aveva posto – non si esaurivano nella ricerca di nuove soluzioni di tipo
logistico, quale l’istituzione di comunità – alloggio, e neppure potevano
trovare una risposta esauriente nella previsione di misure volte a rendere loro
accessibili e fruibili servizi e strutture.
Il programma riabilitativo
dell’articolo 8 disattende ogni aspettativa in tal senso, al punto che è lecito
chiedersi se fosse davvero opportuno redigere una Legge con la pretesa di
ricomprendervi l’intero universo delle disabilità, con i tanti problemi che vi
sono connessi, quando poi le questioni principali legate alla condizione dei
sofferenti psichici dovevano essere eluse in maniera così eclatante.
Non era
più sensato limitarne il contenuto a un nucleo fortemente ed esplicitamente
antidiscriminatorio, lasciando la definizione degli interventi di
riabilitazione e integrazione sociale a Leggi di settore, che opportunamente
differenziassero tra disabilità e disabilità? D’altra parte, i limiti che il
progetto enabling dell’articolo 8 evidenzia non stanno solo nella sopravvivenza
– al suo esterno – del modello disabling del codice civile.
Tornando alle valutazioni di fondo,
il modello riabilitativo adottato dall’articolo 8 conferma un modello incerto
ed incoerente, che, sebbene vagheggi l’approdo alla normalità da parte del
disabile, calpesta il paradigma individualista incentrato sul valore
dell’autonomia soggettiva, ossia il riferimento all’individuo legalmente capace
e nella condizione di esercitare i propri diritti. Non si interviene nei
riguardi degli infermi di mente, che continuano tranquillamente ad essere dei
soggetti giuridicamente incapaci; non si opera nei riguardi delle persone con
disabilità fisiche o sensoriali, nei confronti delle quali non viene apprestata
alcuna misura di sostegno di tipo gestorio.
Al di sopra di tutto questo domina,
poi, l’impressione che talune pratiche “del diritto” siano di per se stesse
discriminatorie, nei confronti delle persone disabili, a causa della loro
complessità; la sensazione è che la semplificazione di taluni atti, in nome di
un progetto “delle pari opportunità”, avrebbe favorito il superamento della
barriera che divide le persone disabili da quelle “normodotate”, assai meglio
dell’istituzione di circoli ricreativi previsti dall’art. in commento.
Soprattutto, scaturisce da queste
osservazioni la consapevolezza che un programma di integrazione sociale dei
disabili – che rifugga dall’affrontare le questioni tecnico – giuridiche di
sapore spiccatamente privatistico inerenti lo statuto della persona, dalla
capacità d’agire al diritto alla privacy, dalla responsabilità civile
all’attività negoziale – fallisce il suo obiettivo a dispetto della sua
vocazione enabling e delle disposizioni antidiscriminatorie che contiene,
poiché non sa impedire “il radicarsi del circuito vizioso che vede i deboli
destinati, prima o poi, a diventare esattamente quel che la società vede e
pensa di loro, a coincidere con ciò che l’ordinamento giuridico offre a
ciascuno”.
2. Agevolazioni
nel rapporto di lavoro dipendente permessi parentali.
2.1 Normativa
applicabile.
Nell’ambito del rapporto di lavoro
dipendente, pubblico o privato,
La materia, regolata dall’articolo
33 della Legge, ha dato luogo a notevoli difficoltà di applicazione, in parte
superate dopo contrastanti opinioni espresse da organi governativi, seguite da
una successiva Legge di interpretazione autentica e da un parere del Consiglio
di Stato.
La concessione dei permessi, nei
limiti previsti, spetta di diritto, per cui non è necessario addurre
particolari motivi, ma è sufficiente presentare, a corredo della domanda, la
documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti cui la concessione
stessa è subordinata.
2.2 Condizione
generale: situazione di gravità.
Condizione fondamentale per la
fruizione dei permessi è che la persona handicappata abbisognevole di
assistenza si trovi in situazione di gravità. L’articolo 3, della Legge n. 104,
definisce “situazione di gravità” quella della persona handicappata la cui
minorazione, singola o plurima, ne abbia ridotto l’autonomia personale,
correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione.
Da tale definizione si desume che la
situazione di gravità non è accertata con eretto riferimento all’entità della
menomazione, anche se di grado elevato, ma deve essere valutata in relazione
allo svantaggio sociale che la menomazione stessa ha prodotto e, in
particolare, alla riduzione dell’autonomia personale.
La situazione di gravità è
comprovata da un certificato rilasciato dall’apposita commissione medica della
competente unità sanitaria locale oppure dal medico specialista in servizio
presso l’unità sanitaria stessa.
La concessione dei permessi è
inoltre subordinata alla condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati.
2.3 Soggetti
del diritto: madre lavoratrice.
L’articolo 33 della Legge n. 104 nel
testo originale indica la madre lavoratrice come soggetto principale del
diritto ad assentarsi dal lavoro per provvedere all’assistenza del figlio
handicappato in situazione di gravità.
Tale diritto si esercita in forma
diversa a seconda che il figlio sia di età inferiore a tre anni oppure abbia
superato tale età. Per i primi tre anni di vita del bambino la madre ha diritto
a prolungare il periodo di astensione facoltativa dal lavoro, prevista in via
generale dalla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
In alternativa a detta astensione e
sempre fino al compimento del terzo anno di età del bambino, la madre può
chiedere al proprio datore di lavoro di usufruire di due ore di permesso
giornaliero. Tale permesso, essendo riferito ad un esplicito limite temporale,
non è suscettibile di riduzione nel caso in cui l’orario di lavoro sia
inferiore a sei ore al giorno. Successivamente al compimento del terzo anno di
vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a tre giorni di permesso
mensile, fruibili anche in maniera continuativa. Tale diritto si esaurisce
nell’ambito di ciascun mese, per cui non è cumulabile con quello del mese
successivo. Il permesso spetta anche dopo il raggiungimento della maggiore età
del figlio.
Perché il diritto al prolungamento
dell’estensione facoltativa o ai permessi giornalieri o mensili sorga è
necessario che la madre abbia un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o
privato. Sono pertanto escluse le lavoratrici a domicilio, quelle addette ai
servizi domestici e le lavoratrici autonome.
2.3.1 Modifiche della Legge 104 del 1992.
Nella legge 8 marzo del 2000, n.
53 riguardante “disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”; si sono apportate
alcune modifiche alla Legge n. 104 del 1992.
1)
All’articolo 33 di tale Legge sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 3, dopo le parole: ”permesso mensile” sono
inserite le seguenti: ”coperti da contribuzione figurativa”;
b)
al comma 5, le parole: “con lui convivente”, sono
soppresse;
c)
al comma 6, dopo le parole: “può usufruire” è
inserita la seguente: “alternativamente”.
2)
Le disposizioni dell’articolo 33 di tale Legge, come
modificato dall’articolo 19 della
presente Legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia
diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente
o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non
convivente.
2.4 Soggetti
di diritto: padre lavoratore.
In alternativa alla madre, i
permessi, nelle varie forme previste (prolungamento dell’astensione dal lavoro
o due ore al giorno fino a tre anni di vita del bambino; tre giorni mensili
dopo il compimento di tale età), spettano al padre, anche adottivo o
affidatario, che abbia un rapporto di lavoro dipendente. Sono esclusi i
lavoratori a domicilio, quelli addetti ai servizi domestici e i lavoratori
autonomi.
2.5 Soggetti
di diritto: parenti e affini.
Il permesso di tre giorni mensili
previsto dopo il terzo anno di età della persona handicappata in situazione di
gravità può essere concesso a parenti o affini entro il terzo grado, al quale
debba prestare assistenza in modo continuo.
2.6 Soggetti
del diritto: handicappato maggiorenne.
Se la
persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità è provvista di
rapporto di lavoro dipendente, privato o pubblico, può essa stessa fluire dei
permessi sia di due ore giornaliere, sia di tre giorni mensili.
In questo caso la prestazione
assistenziale non richiede l’attività dei genitori o dei parenti o affini, ma
da diritto soltanto all’erogazione, da parte del datore di lavoro, di
un’indennità, a scomputo del contributo per malattia in cui si concreta la
retribuzione dei giorni o delle ore di permesso.
2.7 Compatibilità dei permessi.
A norma dell’articolo 7,
ultimo comma, della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, richiamato dall’articolo
33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal lavoro per
prolungamento dell’astensione facoltativa o per fruizione dei permessi
giornalieri o mensili sono computati nell’anzianità di servizio, ma comportano
la proporzionale riduzione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità
o gratifica natalizia.
Per
i pubblici dipendenti gli ultimi contratti collettivi di lavoro stabiliscono
che i permessi mensili non riducono il congedo ordinario e non sono computati
ai fini del raggiungimento dei limiti temporali previsti per la concessione
degli altri permessi retributivi e cioè dei permessi spettanti per la
partecipazione ai concorsi o agli esami (otto giorni all’anno), per lutti di
familiari (tre giorni consecutivi per evento), per gravi motivi personali o
familiari (tre giorni l’anno) e per matrimonio (quindici giorni consecutivi).
2.8 Retribuibilità dei permessi.
Il secondo comma
dell’articolo 33 della Legge n. 104 del 1992 stabilisce che i permessi di due
ore giornaliere, riconducibili a quelli previsti dalla Legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, per l’allattamento del bambino o comunque di riposo, sono retribuiti.
Nessuna indicazione invece è prevista per i permessi di tre giorni mensili; ciò
aveva in un primo tempo fatto ritenere che tali permessi non fossero
retribuiti.
Si è pertanto ravvisata la necessità di porre il quesito al Consiglio
di Stato. Nelle more dell’espressione del parere di detto organo consultivo, è
intervenuta
Al riguardo il Consiglio ha osservato, indipendentemente
dell’intervento legislativo, che nella specie non si tratta di retribuzione di
una prestazione fittizia al lavoro, ma di perequazione di una prestazione
assistenziale che sostituisce la prestazione lavorativa è dunque è di ostacolo
alla percezione del corrispettivo proprio di questa. Ciò nel senso che la
prestazione assistenziale di cui la persona handicappata in situazione di
gravità ha bisogno non è compiuta dall’apparato pubblico istituzionalmente
obbligato, bensì, in luogo di questo, dal congiunto lavoratore, il quale per
compierla è costretto a sospendere l’attività lavorativa, quindi il suo diritto
alla retribuzione. Egli perciò ne viene compensato attraverso la surrogazione
della retribuzione con una indennità di pari importo.
In conclusione, sia i
permessi di due ore giornaliere, sia quelli di tre giorni mensili sono
retribuiti. Nella retribuzione non è compreso il compenso incentivante, né
altro emolumento connesso alla presenza in servizio.
Per i lavoratori privati la
retribuzione è anticipata dal datore di lavoro, oppure direttamente dall’INPS,
secondo le disposizioni vigenti in materia.
2.9 Modalità
per la concessione dei permessi.
Per usufruire dei permessi il richiedente deve
presentare al proprio datore di lavoro domanda correlata dai documenti
comprovanti il diritto, e cioè:
a) certificato attestante la
situazione di gravità dell’handicappato;
b) certificato di nascita del
bambino handicappato, se di età inferiore a tre anni;
c) dichiarazione o altra
attestazione comprovante che il richiedente, ove non sia lo stesso handicappato
lavoratore, è convivente con l’assistito, ha con lui i vincoli di parentela o
di affinità previsti dalla legge e che è l’unico membro della famiglia in grado
di provvedere all’assistenza;
d) dichiarazione attestante che
l’assistito non è ricoverato stabilmente presso strutture sanitarie specializzate
nella cura della patologia segnalata;
e) se il richiedente è il padre
della persona handicappata, dichiarazione della propria moglie lavoratrice
dipendente da cui risulti che la stessa rinuncia ad avvalersi del diritto ai
permessi. Il richiedente deve inoltre presentare entro dieci giorni una
dichiarazione al datore di lavoro del coniuge da cui risulti l’avvenuta
rinuncia. Nel caso in cui la moglie non sia lavoratrice dipendente e si trovi
in situazione di materiale impossibilità di assistere il figlio handicappato,
tale condizione deve essere fatta risultare da dichiarazione di uno dei coniugi
ovvero da altro idoneo documento;
f)
se il richiedente è genitore o altro parente adottivo o affidatario
della persona handicappata, copia del provvedimento di adozione o affidamento e
altra certificazione da cui risulti che la persona handicappata è
effettivamente entrata nella famiglia di adozione o di affidamento;
g) se il richiedente è lo
stesso handicappato, sua dichiarazione che intende avvalersi del diritto ai
permessi e che non vi siano altri familiari che gli prestano assistenza.
Le dichiarazioni suddette
devono essere rese sotto la
responsabilità civile e penale di chi le rilascia, a norma dell’articolo
4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e possono anche essere contestuali.
2.10 Norme
particolari per i ciechi civili.
Limitatamente ai ciechi civili,
a) la condizione di privo della
vista non implica di per sé mancanza del requisito di idoneità fisica per
l’accesso al pubblico impiego e per l’inquadramento nelle qualifiche funzionali
o profili professionali superiori a quelli di appartenenza;
b) le attività lavorative
comunque prestate dai privi della vista sono considerate particolarmente usuranti,
per cui ai fini del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva sono
valutate con la maggiorazione di un terzo della loro durata;
c)
nei pubblici concorsi il personale privo della vista
ha diritto di precedenza assoluta nella scelta della sede o servizio; lo stesso
diritto spetta nei trasferimenti, passaggi e assegnazioni provvisorie, relativi
al movimento interregionale, interprovinciale e intercomunale.
2.11
Agevolazioni per i tossicodipendenti e i loro familiari.
Nei confronti di queste
persone sono previste le seguenti misure di sostegno, a condizione che gli
interessati s’impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e
di riabilitazione predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da
strutture associative convenzionate stabilite dalle Leggi regionali:
a) concessione dell’aspettativa
per infermità per l’intera durata del ricovero presso strutture specializzate;
per il periodo eccedente la durata massima dell’aspettativa con retribuzione
intera (secondo le norme di stato giuridico) compete la retribuzione ridotta
alla metà per l’intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi
giornalieri retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del
progetto;
c) riduzione dell’orario di
lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi previsti per il rapporto a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione in mansioni
diverse da quelle abituali, ma appartenenti alla stessa qualifica, quando tale
misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della
terapia in atto.
Il
collocamento in aspettativa è previsto non soltanto in favore dell’handicappato
per un suo parente entro il secondo o, in mancanza, entro il terzo grado, che
sia pubblico dipendente, quando l’handicappato abbia iniziato l’esecuzione del
progetto di riabilitazione. L’aspettativa è concessa per motivi di famigli per
l’intera durata del progetto.
3. Altre agevolazioni previste
nel rapporto del lavoro.
3.1 Diritto alla sede.
Diritto alla sede, che per
la generalità dei pubblici dipendenti è più propriamente inteso come interesse
giuridicamente protetto, assume per le persona handicappate un vero e proprio
diritto perfetto per quanto riguarda la precedenza sull’assegnazione della sede
di servizio all’atto dell’assunzione nella pubblica amministrazione, la
precedenza nei trasferimenti a domanda e divieto di trasferimento d’autorità.
Dispone al riguardo l’articolo
21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che la persona handicappata con un
grado di invalidità superiore dei due terzi o con minorazioni ascrivibili alle
prime tre categorie della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648,
assunta presso gli Enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo
(ad esempio, in base alle norme sul collocamento obbligatorio), ha diritto di
scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
Successivamente
all’assunzione l’handicappato ha diritto di precedenza nei trasferimenti a
domanda.
Tale diritto può essere
esercitato nell’ambito delle sedi vacanti pubblicate nel bollettino ufficiale
dell’amministrazione a norma dell’articolo 32 dello Statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
L’articolo 33 della citata
Legge n. 104 prevede poi che la persona handicappata in situazione di gravità,
ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso. La
norma è applicabile sia ai lavoratori pubblici, sia a quelli privati.
La locuzione “ove
possibile” va intesa nel senso che il diritto dell’interessato ad ottenere il
trasferimento della sede più vicina al proprio domicilio (evidentemente poter
usufruire dell’assistenza dei suoi familiari) è subordinato all’assistenza
nella sede stessa di un posto vacante corrispondente alla qualifica rivestita
dal richiedente.
Qualora manchi tale
disponibilità, il diritto non può essere fatto valere fino a quando non si
verifichino nuove vacanze dell’organico della sede prescelta, fermo restando
che, verificandosi detta condizione, la domanda di trasferimento dev’essere
soddisfatta in via provvisoria.
Nell’ambito del pubblico
impiego, la norma va raccordata con quella del precedente articolo 21, che si
riferisce, come ho detto, alle sedi vacanti che la pubblica amministrazione ha
stabilito di ricoprire, mentre il cosiddetto diritto di scelta previsto
dall’articolo 33 si può esercitare anche per le altre sedi, delle quali
l’amministrazione non abbia pubblicato la vacanza ai sensi del citato articolo
32 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato.
Il diritto
può essere fatto valore soltanto nell’ambito della medesima amministrazione di
appartenenza. Il diritto di scegliere, ove possibile, la sede più vicina al
proprio domicilio è previsto anche per il genitore o il familiare lavoratore,
con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un
parente o affine entro il terzo grado.
3.2 Sentenza della
Corte Costituzionale in riferimento all’art. 21 e 33 della Legge n. 104 del 5
febbraio del 1992.
Per quanto riguarda
l’articolo 21 e 33, comma 6, della Legge n. 104 del 1992, è significativa la
sentenza della Corte Costituzionale n. 246 del 1997, promossa dal TAR della Calabria, sezione di Catanzaro su
ricorso proposto da Scarfone Elsa contro il Ministero della Pubblica Istruzione
ed altri.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per
La garanzia della vicinanza
del luogo di lavoro rispetto alla residenza è strumento che agevola la tutela
dell’integrità fisica del disabile, ma non può certo dedursi la violazione
dell’articolo 32 della Costituzione con riferimento alle condizioni poste al
“diritto di precedenza” nell’assegnazione della sede.
Considerazioni analoghe
valgono per i parametri concernenti il diritto al lavoro (articoli 4 e 38 della
Costituzione), che vanno interpretati riconoscendo al legislatore uno spazio
per operare la ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, e dunque
l’introduzione dei limiti nell’attribuzione di diritti e nel riconoscimento di
altre situazioni soggettive di garanzia dei lavoratori disabili.
3.3 Agevolazioni per gli esami
di concorso o di abilitazione.
Per consentire alla persona
handicappata di sostenere le prove di esame nei concorsi pubblici o per
l’abilitazione alle professioni in condizione di parità con i soggetti
normodotati l’articolo 20 della Legge n. 104 del 92 prevede l’uso degli ausili
necessari in relazione all’handicap, nonché la concessione di tempi aggiuntivi
eventualmente necessari.
L’indicazione di detti
ausili e dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi è richiesta dagli
interessati nella domanda di partecipazione al concorso o all’esame
d’abilitazione.
4. Diritto all’istruzione e
all’integrazione scolastica.
4.1 Principi
costituzionali.
Il diritto
allo studio, previsto dall’articolo 34 della Costituzione, presenta per le
persone handicappate notevoli difficoltà di inserimento e di integrazione nella
scuola.
Dopo la riforma Gentile del
1923, che ha previsto l’obbligatorietà dell’istruzione scolastica (e il
correlativo diritto) per i ciechi e i sordomuti, e la successiva istituzione di
classi differenziali, la prima norma che ha riconosciuto il diritto allo studio
dei soggetti con handicap è contenuta nell’articolo 28 della Legge 30 marzo
1971, n. 118.
Tale norma ha previsto
l’accesso alla scuola pubblica dell’obbligo dei mutilati e invalidi civili che
non siano autosufficienti, il loro inserimento nelle classi normali,
facilitazioni per la loro frequenza nelle scuole medie, superiori e
universitarie, il trasporto gratuito dall’abitazione alla scuola, idonei
accorgimenti per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche
che impediscono la frequenza, nonché l’assistenza scolastica per gli invalidi
più gravi.
Con la sentenza n. 215 del
3 giugno 1987
Con tale sentenza
Alla luce dei principi
enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale è opportuno individuare
nelle intese fra scuola, USL, Enti Locali una indispensabile misura
d’integrazione e sostegno idonea a garantire una razionale integrazione
scolastica generalizzata di alunni con handicap anche nelle scuole secondarie
di secondo grado.
4.1.1 Disposizioni
applicative. L’insegnante di sostegno.
La
sentenza della Corte Costituzionale ha avuto immediata applicazione da parte
delle autorità scolastiche, con l’estensione in via analogica alle scuole medie
superiori delle norme nel frattempo emanata per la scuola dell’obbligo, con la
previsione di una nuova figura di docente, l’insegnante di sostegno, in
possesso di particolari titoli di specializzazione, e con la previsione di
idonei criteri di svolgimento dei programmi e delle prove d’esame e di
valutazione del rendimento degli alunni handicappati.
4.2 Innovazioni
recate dalla Legge – quadro n. 104.
Le
indicazioni contenute nella menzionata sentenza della Corte Costituzionale e
sulla base dell’esperienza successivamente acquisita nella pratica
applicazione,
Tale
disciplina, contenuta negli articoli da
-
Il diritto all’educazione e all’istruzione. Il primo
di tali articoli, dopo aver affermato che al bambino handicappato di età
inferiore a tre anni è assicurato l’inserimento negli asili nido, pone il
principio fondamentale che alla persona con handicap è garantito il diritto
all’educazione e all’istruzione scolastica di ogni ordine e grado e nelle
istituzioni universitarie e che l’esercizio di tale diritto non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all’handicap.
-
L’integrazione scolastica. L’integrazione scolastica
della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di
ogni ordine e grado e nelle università si realizza, oltre che con gli
interventi previsti dalle Leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n.
517, e successive modificazioni, anche attraverso:
a)
la programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari, socio – assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi,
nonché con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati. A
ciò provvedono gli Enti Locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie
locali, nell’ambito delle rispettive competenze, mediante accordi di programma
finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti
educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme
di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche;
b)
la dotazione alle scuole e alle università di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di
ausilio tecnico;
c)
la programmazione, da parte dell’università, di
interventi adeguati al bisogno della persona e alla peculiarità del piano di
studio individuale;
d)
la sperimentazione e ricerca educativa e
l’aggiornamento culturale e professionale, da realizzare nelle classi
frequentante da alunni con handicap.
Nelle
scuole di ogni ordine e grado sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti
specializzati;
-
La valutazione del rendimento e prova d’esame. Nella
valutazione degli alunni handicappati da parte dell’insegnante è indicato,
sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano
stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte,
sulla base dei suddetti elementi, prove d’esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale.
Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l’autonomia e la comunicazione. Gli alunni handicappati sostengono le prove
finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento degli
esami anche universitari degli ausili loro necessari.
5. Diritto
alla libera circolazione
barriere
architettoniche.
5.1
Barriere architettoniche negli edifici e
locali pubblici.
Vanno sotto il nome barriere architettoniche tutti
gli ostacoli che limitano o impediscono il libero accesso, la libera
circolazione o comunque la libera utilizzazione di spazi, edifici e loro
componenti (scale, porte strette, ascensori mancanti o troppo piccoli,
marciapiedi, ecc.).
La rimozione di questi ostacoli, avente lo scopo di
assicurare il diritto alla mobilità per le persone handicappate, è prevista da
una serie di disposizioni, in origine contenute in circolari ministeriali e
successivamente tradotte in norme legislative.
La prima Legge che ha posto principi fondamentali in
materia è
Il relativo regolamento di esecuzione, approvato con
D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, reca dettagliate prescrizioni riguardanti le
strutture esterne connesse agli edifici pubblici (percorsi pedonali, parcheggi,
sosta e circolazione), le caratteristiche strutturali interne (porte, locali
igienici, ascensori, apparecchi elettrici di comando e di segnalazione), i
servizi speciali di pubblica utilità (tranvie, filovie, autobus, metropolitane,
treni, stazioni, ferrovie, servizi di navigazione, aerostazioni, servizi per
viaggiatori, impianti telefonici, sale e luoghi per riunioni e spettacoli):
tutte prescrizioni tecniche aventi lo scopo di eliminare gli ostacoli
costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che s’incontrano lungo i
percorsi (gradini, risalti, dislivelli), ovvero da esiguità di passaggi e
ristrettezze di ambienti (strettoie, cabine di ascensori, aperture di porte,
ecc.), in modo da consentire l’accessibilità e l’utilizzazione da parte delle
persone handicappate.
Per assicurare l’osservanza delle cennate
disposizioni, con successiva Legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono state previste
sanzioni nei casi di violazione delle disposizioni stesse, nonché agevolazioni
particolari per contrarre mutui finalizzati ad interventi edilizi di
adeguamento alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e
uno stanziamento di fondi per l’esecuzione di detti interventi.
5.2
Barriere architettoniche.
Per quanto riguarda gli edifici privati le norme
concernenti l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche sono
state emanate molti anni dopo, e cioè con Legge 9 gennaio 1989, n. 13, dettata
dall’ovvia considerazione che sono proprio questi edifici che presentano i
primi, più frequenti e spesso insormontabili ostacoli per gli spostamenti delle
persone handicappate.
Le norme esecutive, approvate con Decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recano una molteplicità di
prescrizioni tecniche, applicabili agli edifici privati di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata di nuova costruzione, a quelli
da ristrutturare e agli esterni di loro pertinenza.
L’osservanza di tali norme deve garantire l’accessibilità,
cioè la possibilità delle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale di
raggiungere un edificio e di circolare negli spazi in condizione di adeguata
sicurezza e autonomia, la visibilità, cioè la possibilità di accedere agli
spazi in relazione e almeno ad un servizio igienico di unità immobiliare, e
l’adattabilità, cioè la possibilità di rendere accessibile uno spazio costruito
a costi limitati.
In corrispondenza di ciascuno di questi
requisiti,
5.3
Innovazioni nelle parti comuni di edifici
privati condominiali.
La richiesta al condominio
di effettuare dette modifiche dev’essere fatta per scritto e può essere
presentata sia dalla persona handicappata (o da chi ne esercita la tutela o la
potestà), sia da ogni altro condomino. Se il condominio non approva le
modifiche o non si pronuncia entro tre mesi dalla richiesta, il portatore di
handicap, che per effetto di patologie invalidanti irreversibili non sia in
grado di raggiungere la propria abitazione senza l’aiuto di terze persone a
rischio della salute, può provvedere, a proprie spese, alla messa in opera di
particolari innovazioni sulle parti comuni, quali l’installazione di servoscale
o di altre strutture mobili o facilmente rimovibili, la modifica dell’ampiezza
delle porte di accesso, ecc., a condizione che l’innovazione non rechi
pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato e non ne alteri il
decoro architettonico.
5.4
Contributi per innovazioni in edifici privati
condominiali.
Per la realizzazione delle opere direttamente
finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali
per l’assistenza ai minorati, sono concessi contributi a fondo perduto.
Hanno diritto al contributo:
a) i portatori di menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, e quelle relative
alla deambulazione e alla mobilità;
b) coloro che abbiano a carico
detti soggetti in base alle norme sugli assegni familiari;
c) i condomini ove risiedono le
suindicate categorie di beneficiari.
La domanda per ottenere il
contributo dev’essere presentata, in bollo, al Sindaco del Comune in cui ha
sito l’immobile.
Qualora non sia
materialmente possibile la realizzazione
delle opere di modifica dell’immobile, il contributo può anche essere
concesso per l’acquisto di beni mobili che siano strettamente idonei al
raggiungimento dei fini che si sarebbero ottenuti con l’opera non realizzabile.
5.5
Normativa recata dalla Legge n. 104
sull’abbattimento barriere
architettoniche.
Norme più incisive nella lotta contro le barriere
architettoniche sono contenute nell’articolo 24 della Legge – quadro
sull’handicap 5 febbraio 1992, n. 104, che richiamando la previgente normativa
in materia e al fine di rendere effettiva l’osservanza, detta le seguenti
disposizioni:
1) i progetti da presentare al
Comune per l’esecuzione delle opere edilizie riguardanti edifici pubblici e
privati aperti al pubblico devono essere corredati da una documentazione
grafica e da una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia
di accessibilità e di superamento alle barriere architettoniche;
2) il rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia per l’esecuzione delle opere suddette è subordinato alla verifica
della conformità del progetto effettuata dall’ufficio tecnico o dal tecnico
incaricato dal Comune. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di agilità e
di abilità per le opere in questione, deve accertare che esse siano state
realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche;
3) le opere realizzate negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico in conformità a dette
disposizioni, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile
l’utilizzazione delle opere da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità e l’abitabilità e il
collaudatore sono direttamente responsabili, ciascuno per la parte di propria
competenza, e sono puniti con ammenda e con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
Nel piano finanziario il
citato articolo 24 dispone che:
a) una quota dei fondi previsti
per la realizzazione di opere di urbanizzazione e gli interventi di recupero
sia utilizzata per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima dell’entrata in
vigore della Legge 104;
b) nell’ambito della
complessiva somma che in ciascun anno
c) c) i piani comunali di
eliminazione delle barriere architettoniche possono essere modificati con
integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento all’individuazione e alla realizzazione dei percorsi accessibili,
all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
5.6
Barriere architettoniche per l’esercizio di
attività sportive.
Le attività sportive, turistiche e ricreative
costituiscono un mezzo efficace al processo di riabilitazione fisica e di
integrazione sociale delle persone handicappate.
Per questo l’articolo 23 della Legge n. 104 prevede
la rimozione degli ostacoli esistenti nei luoghi in cui dette attività vengono
svolte, favorendo in modo particolare la pratica delle discipline sportive e
soprattutto quelle agonistiche.
A tale fine dispone che le Regioni, i Comuni e il
CONI realizzino, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche, l’accessibilità e la fruibilità
delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone
handicappate.
In attuazione di una norma contenuta nel citato
articolo 23, con Decreto del Ministro della sanità in data 4 marzo 1993 sono
stati stabiliti i protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica
sportiva agonistica delle persone handicappate.
I protocolli prevedono che i soggetti portatori di
handicap che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi
previamente al controllo dell’idoneità specifica allo sport che intendono
svolgere o svolgono.
Il controllo dev’essere ripetuto con periodicità
annuale o inferiore quando ritenuto necessario dai sanitari. La qualifica di
agonista per i portatori di handicap che praticano attività sportiva è
demandata alla Federazione italiana sport disabili (FISD) o agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Fanno capo alla FISD
Nell’ambito degli invalidi civili opera da tempo
l’Ente nazionale promozione sportiva disabili (ENPSDI), la quale, aderendo alle
finalità del CONI e delle Federazioni nazionali sportive riconosciute, svolge
attività di diffusione, organizzazione e coordinamento delle pratiche sportive
sia amatoriali che agonistiche.
5.7
Barriere
architettoniche per l’esercizio
di attività turistiche
e ricreative.
Reiterando
precedenti norme contenute nella Legge 9 gennaio 1989 n. 13, l’articolo 23 della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabiliste che gli stabilimenti balneari e le
relative strutture devono essere provvisti di almeno una cabina e di un locale
igienico utilizzabili da persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale e che dev’essere assicurata l’effettiva possibilità di balneazione
attraverso la predisposizione di appositi “percorsi orizzontali”. A questo
adempimento è subordinato il rilascio delle concessioni demaniali e dei loro
rinnovi.
L’articolo
23 prevede inoltre che le concessioni autostradali e i loro rinnovi sono
subordinati alla visibilità degli impianti, cioè all’effettiva possibilità di
accedervi.
Altre norme, contenute
nella menzionata Legge n. 13 del 1989, prevedono analoghe prescrizioni per
consentire l’accesso agli spazi relazionali (piazze, giardini, ecc.), alle
strutture ricreative e culturali (cinema, teatri, musei, stadi, ecc.), nonché
alle strutture ricettive (alberghi, villaggi turistici, campeggi, ecc.).
Particolarmente
significativa è la norma dell’ultimo comma dell’articolo 23 sopraindicato, la
quale commina una sanzione amministrativa e la chiusura dell’esercizio (da uno
a sei mesi) per chiunque nella gestione di imprese turistiche o di altri
pubblici esercizi discrimini persone handicappate.
5.8 Barriere architettoniche
nella circolazione e sosta dei veicoli.
Contrassegno speciale.
Per
facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone
invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, l’articolo 381
del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, prevede il rilascio di uno speciale
contrassegno che consente di circolare e sostare anche in zone di divieto.
Il contrassegno deve indicare le generalità e il
domicilio del minorato e dev’essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo.
Esso è utilizzabile su tutto il territorio nazionale, ha validità per cinque
anni ed è strettamente personale. Non è vincolato a un determinato veicolo.
Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di
invalidità della persona interessata, il Sindaco può, con propria ordinanza,
assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita
segnaletica indicante la targa del veicolo autorizzato a usufruirne.
Il contrassegno speciale è utilizzabile, a norma
dell’articolo 28 della Legge n. 104, negli spazi riservati ai veicoli delle
persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in
concessione, sia in quelli realizzati o gestiti da privati.
5.9 Barriere architettoniche nell’esercizio del
diritto al voto.
Per facilitare o rendere
possibile l’esercizio del diritto di voto l’articolo 1 della Legge 15 gennaio
1991, n.
a) in occasione delle
consultazioni elettorali i Comuni organizzino servizi e trasporto pubblico in
modo da consentire alle persone handicappate di raggiungere il seggio
elettorale;
b) il disabile impossibilitato
ad esercitare autonomamente il diritto di voto possa essere accompagnato in
cabina da persona di sua fiducia. L’accompagnatore dev’essere iscritto nelle
liste elettorali e non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di
un handicappato.
5.10 Barriere
architettoniche nei mezzi pubblici di trasporto.
Il
D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, prevede l’obbligo di installare nei mezzi
pubblici di trasporto collettivo (treni, tranvie, autobus, metropolitane, mezzi
di navigazione nazionale e interna, aerostazioni) accorgimenti tecnici idonei a
consentirne la fruizione da parte delle persone handicappate (passerelle, rampe
mobili di accesso, adeguamenti che rendono possibile il trasporto di carrozzine
per non deambulanti, ecc.).
La norma prevede inoltre
l’obbligo per i Comuni di assicurare, nell’ambito delle proprie risorse
ordinarie di bilancio, modalità di trasporto individuale per le persone
handicappate non in grado di servizi dei mezzi pubblici e demanda alle Regioni
il compito di elaborare, in coordinamento con i Comuni, piani di mobilità che
prevedano servizi alternativi per le zone non coperte da servizi di trasporto
collettivo per le persone handicappate. Stabilisce infine che il Ministro dei
trasporti debba provvedere all’omologazione di almeno un prototipo di autobus
urbano ed extraurbano, conforme alle finalità della mobilità delle persone
handicappate.
5.10.1
Agevolazioni nei viaggi su mezzi pubblici.
Allo scopo di favorire e facilitare
l’uso dei mezzi pubblici di trasporto sono consentiti accorgimenti tecnici e
riduzioni tariffarie per le persone handicappate cui debbano effettuare viaggi
su mezzi pubblici ferroviari, aeri, urbani, extraurbani e di navigazione.
5.11
Interventi riabilitativi a favore del disabile
– criteri e tendenze in
ambito europeo.
Di fondamentale importanza
sono gli interventi riabilitativi a favore dei soggetti disabili in ambito
Europeo in quanto le novità legislative emerse nel nostro Paese in ambito
previdenziale e assistenziale, rispondono ad una tendenza generale che
interessa molti Paesi europei, comunitari e non, di intervenire sui bisogni del
disabile integrando gli interventi di tipo economico con quelli non economici
al duplice scopo di favorire la integrazione e la partecipazione dell’individuo
alla vita sociale e di utilizzare al meglio le risorse economiche.
L’aumento della vita media e
l’aumento della dipendenza legato ai fenomeni del pensionamento, dell'handicap
e della disoccupazione, sono fattori di rischio per una minore partecipazione
dell’individuo alla vita del Paese. Solo un utilizzo adeguato delle risorse
economiche, ad esempio investendo in formazione, può rallentare ed invertire la
tendenza di questo fenomeno.
Molti Paesi Europei devono
già fronteggiare l’emergenza disoccupazione che è significativamente maggiore
per i cittadini disabili. Si calcola che il tasso sia del 20 – 30% più elevato
rispetto alla popolazione generale e che le cifre siano peggiori per la donna
disabile. L’insufficienza degli strumenti di politica occupazionale è dunque un
problema condiviso a livello Europeo.
Nel nostro Paese il
Ministero del Lavoro nel
Il Consiglio d’Europa,
fondato nel 1949, è un organismo politico impegnato nell’accrescere l’unità,
sviluppare i diritti e i valori umani in Europa.
Soltanto le questioni
relative alla Difesa esulano dagli interessi del Consiglio.
Attualmente il Consiglio
conta 41 Paesi Membri ma quando un minor numero di Stati desidera sviluppare
delle tematiche nelle quali non tutti gli altri partner desiderano unirsi,
allora questi possono stipulare un Accordo Parziale.
L’Accordo Parziale nel
Settore Sociale e della Salute Pubblica è stato concluso nel 1959 allo scopo di
continuare il lavoro iniziato dal trattato di Bruxelles e portato avanti
dall’Unione dell’Europa Occidentale. I campi di applicazione riguardano tra gli
altri la riabilitazione e l’integrazione delle persone con disabilità.
Per questo motivo nel 1996
il Comitato per
L’elaborazione dei dati
ottenuti dai Questionari è stata affidata ad un consulente.
Le aree di indagine
identificate dal Questionario sono state quelle dei principi legislativi, dei
criteri che regolano i benefici comuni ai diversi paesi, ivi compresi quelli
relativi all’inserimento lavorativo ed il ruolo dei team valutativi
multidisciplinari.
Le legislazioni dei singoli
Stati in materia di integrazione ed occupazione delle persone con disabilità
discendono dai principi contenuti in numerose emanazioni di organismi
internazionali tra le quali:
·
L’accordo n. 159 del 1983 dell’Organizzazione del Lavoro (ILO), sulla
riabilitazione professionale e l’occupazione delle persone disabili;
·
Raccomandazione R(92)6 del Consiglio d’Europa, su una politica coerente
per la riabilitazione delle persone disabili;
·
Risoluzione delle Nazioni Unite 20/12/1993, sulle pari opportunità per
le persone disabili;
·
Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea, sulle pari opportunità
di occupazione per le persone con disabilità 17/06/1999.
5.12
Raccomandazione R(92)6 del Consiglio d’Europa.
La questione sostanziale che
è stata indagata nella disamina dei principi legislativi dei singoli Stati è
stata quella della riabilitazione come pre – requisito alla concessione di
benefici economici. Che cosa debba intendersi per riabilitazione quando si
parla di disabilità, al di là delle idee che possiamo aver maturato
personalmente nei nostri percorsi formativi e professionali, è contenuto nella
Raccomandazione R(92)6 del Consiglio d’Europa su una politica coerente per la
riabilitazione delle persone con disabilità.
La riabilitazione è un
dovere della società e copre più campi di intervento dalla prevenzione alla
integrazione professionale.
Le persone con disabilità
devono aver garantito un minimo livello di vita, specifiche provvidenze ed un
sistema di protezione sociale.
Il testo della
Raccomandazione si spinge oltre, citando specificamente che nel sistema di
protezione sociale ed economica devono essere previsti anche i benefici per le
famiglie con figli disabili, benefici sia per l’assistenza a lungo termine sia
a coloro che non possono cercare lavoro perché assistono un familiare disabile.
Il principio che si va
diffondendo è dunque quello per cui la tutela del disabile passa attraverso la
riabilitazione e non più o non solo attraverso la erogazione dei benefici
economici, in genere sempre insufficienti a soddisfare i bisogni dei cittadini
più deboli.
Quindi, quando si parla di
riabilitazione delle persone disabili è un concetto ampio, comprensivo degli
aspetti clinici sociali e lavorativi.
Nel gruppo di età tra i 16 e
i 65 anni, la partecipazione alla vita sociale tende ad identificarsi con
l’acquisizione ed il mantenimento di un’attività lavorativa. Anche per taluni
disabili particolarmente gravi, per i quali è esclusa la possibilità di
esercitare un vero e proprio lavoro, esistono comunque dei programmi di lavoro
in contesto reale, allo scopo di favorire la socializzazione e il mantenimento
del livello di autonomia raggiunto in determinati ambiti come, ad esempio,
quello della comunicazione o dell’uso di mezzi di trasporto.
5.13
I
benefici relativi alla
sfera dell’occupazione sotto
il grande della riabilitazione.
La situazione europea può
essere schematizzata tenendo presente che esistono misure passive e attive.
Le misure passive sono
essenzialmente rappresentate dal sistema della quota invalidi in base al quale
le aziende devono assumere un determinato numero di persone con disabilità.
Un’altra misura passiva è la protezione contro l’ingiusto licenziamento.
Le misure attive sono
distinguibili in misure attive “per l’impresa” e “per chi cerca lavoro”.
Le prime, sono costituite
nella stragrande maggioranza dei casi da incentivi per il datore di lavoro che
ospita corsi di formazione e apprendistato o che riadatta posti di lavoro.
Talvolta si tratta di sgravi fiscali per il lavoratore disabile.
Il secondo tipo di misure,
sono presenti in tutti i paesi; queste sono rappresentate in prima istanza
dagli interventi riabilitativi che spaziano da quelli clinici a quelli socio –
professionali con programmi di formazione, riqualificazione e inserimento
professionale.
In alcuni Paesi come
l’Olanda esiste un’unica struttura che si prende in carico il soggetto con
disabilità; compreso tutti gli interventi necessari alla reintegrazione: dalla
riabilitazione clinica alla valutazione della disabilità sino all’avvio ai
programmi di riabilitazione professionale. In altri Paesi, invece, il momento
clinico della riabilitazione è gestito nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale mentre gli altri servizi riabilitativi finalizzati alla occupazione
sono normati da atti sulla Sicurezza Sociale o da atti specifici come ad
esempio in Danimarca, dove esiste un Atto sulle politiche sociali attive.
5.14
Norme standard sulle pari opportunità dei disabili
delle Nazioni Unite del
20/12/1993.
Le Regole per la parità di
opportunità dei disabili sono state elaborate movendo dall’esperienza
accumulata nel corso del decennio delle Nazioni Unite per le persone disabili
(1983 – 1992).
Esse esigono che gli Stati
assumono l’impegno morale e politico con la convinzione di agire per uguagliare
le opportunità.
Esse enunciano principi
importanti in materia di responsabilità, di azione e di cooperazione. Esse
mettono l’accento sui settori d’importanza decisiva per la qualità della vita e
la partecipazione piena e completa nell’eguaglianza. Esse costituiscono uno
strumento per l’adozione di politiche e di misure a favore dei disabili e degli
organismi che li rappresentano, inoltre, definiscono un quadro di cooperazione
tecnica ed economica per gli Stati, l’Organizzazione Nazioni Unite e le altre
organizzazioni internazionali.
Le regole che gli Stati
hanno adottato per le pari opportunità dei disabili sono suddivise:
1) Condizioni preliminari alla
partecipazione nell’uguaglianza;
2) Settori focali per la
partecipazione nell’uguaglianza;
3) Misure di applicazione.
Nel primo caso possiamo far
rientrare le prime quattro regole:
·
Sensibilizzazione; gli Stati dovrebbero prendere le misure del caso per suscitare una
presa di coscienza accresciuta dei problemi dei disabili, dei loro diritti, dei
loro bisogni, del loro potenziale e del loro contributo alla società. Quindi
appoggiare campagne di informazione e sulle politiche in loro favore. Inoltre,
dovrebbero istituire programmi d’istruzione pubblica che riflettano sotto tutti
i loro aspetti i principi d’integrazione e di uguaglianza e programmi mirati
che consentono opportunità ai disabili.
·
Cure sanitarie; gli Stati dovrebbero prendere le misure del caso per assicurare a tali
soggetti cure sanitarie efficaci.
·
Riabilitazione; al fine di permettere loro di raggiungere e di conservare un livello
ottimale di indipendenza e di attività.
·
Servizi di sostegno; in modo da assicurare la messa a punto e la
prestazione di servizi di sostegno ai disabili, aiuti tecnici compresi, per
aiutarli ad acquistare una più grande indipendenza nella vita quotidiana e ad
esercitare i loro diritti.
Nel secondo caso rientrano:
·
L’accessibilità; per la pari opportunità in tutte le sfere della vita sociale, sia all’ambiente
fisico, che all’informazione e alla comunicazione.
·
Educazione; offrire opportunità uguali in materia di insegnamento primario,
secondario e superiore, in un quadro integrato.
·
Impiego; riconoscere il principio secondo il quale i disabili devono avere la
possibilità di esercitare il diritto al lavoro.
·
Mantenimento dei redditi e sicurezza sociale; è agli Stati che spetta far
beneficiare i disabili della sicurezza sociale con un sostegno finanziario
senza scoraggiare la ricerca di un impiego.
·
Cultura; gli Stati faranno in modo che i portatori di handicap abbiano la
possibilità di valorizzare il loro potenziale creativo, artistico e
intellettuale, non solo nel proprio interesse, ma anche in quello della
collettività.
·
Tempo libero e sport; è necessario adottare misure per rendere
accessibili ai disabili luoghi di svago e di sport, alberghi, spiagge, stadi,
palestre, ecc.
·
Religione; assicurare a tali soggetti una piena ed intera partecipazione alla
vita religiosa della collettività.
Nel terzo e ultimo caso possiamo trovare:
·
Informazione e ricerca; gli Stati si assumono la responsabilità della
raccolta e della diffusione di informazioni sulle condizioni di vita dei
disabili ed incoraggiare la realizzazione di studi approfonditi su tutti gli
aspetti del problema, in particolare sulle difficoltà cui vanno incontro tali
soggetti.
·
Adozione di decisioni e pianificazione; con lo scopo di favorire
politiche adeguate per i disabili su scala nazionale sollecitando e sostenendo
l’azione condotta a livello regionale e locale.
·
Legislazione; creare il quadro legislativo nel quale si colloca l’adozione di misure
destinate a permettere la piena partecipazione dei disabili e ad assicurare
loro delle opportunità veramente pari.
·
Politiche economiche; coordinare progetti ricorrendo a prestiti, esoneri
fiscali, fondi speciali e altre misure di sostegno in favore dei portatori di
handicap.
·
Coordinamento dei lavori; è di competenza statale la creazione di comitati di
coordinamento nazionale o di organi analoghi che possono servire da centri di
collegamento nazionale per i problemi relativi alla disabilità, ed il
rafforzamento di tali comitati.
·
Organizzazione di disabili; con l’obbiettivo di rappresentare gli interessi su
scala nazionale, regionale e locale e assicurare la loro partecipazione
all’elaborazione delle politiche governative.
·
Formazione del personale; adeguata ai diversi livelli, partecipa alla
pianificazione dei programmi ed alla prestazione dei servizi.
5.15
Obbiettivi del Consiglio dell’Unione Europea.
Ciò che ci si attende per il futuro è contenuto nella
risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea sulle pari opportunità di
occupazione per le persone con disabilità.
La risoluzione, emanata il 17/06/1999 è disegnata sulla
scorta delle indicazioni provenienti dalla Conferenza Europea sulle Politiche
per l’occupazione delle persone disabili svoltasi a Dresda nel febbraio 1999 e
si articola in quattro pilastri:
-
Aumentare il potenziale occupazionale;
-
Creare lavori adeguati;
-
Adattare l’organizzazione del lavoro sulle esigenze della persona
disabile;
-
Promuovere la cultura delle pari opportunità.
Venendo agli aspetti tecnico – valutativi, va chiarito
che gli interventi di politica occupazionale fanno parte della gamma dei
benefici non economici ovvero degli interventi alternativi alla erogazione di
indennizzi o pensioni.
Tuttavia nei Paesi oggetto di indagine l’accesso ai
benefici non economici passa sempre attraverso il filtro valutativo previsto
per l’erogazione del beneficio economico.
In Italia, come altrove, occorre infatti il titolo di
invalido/disabile per avere accesso a tali prestazioni.
La disamina comparata dei criteri valutativi ci
porterebbe troppo lontano.
In questa sede basti sapere, in estrema sintesi, che
dietro le definizioni normative d’invalidità o disabilità, sempre subordinate
alla perdita di capacità di lavoro o di guadagno – con tutti i problemi
relativi alla destrutturazione del lavoro tradizionale – si nascondono i
concetti di menomazione e disabilità ovvero ricorda che il momento valutativo a
fini pensionistici viene affidato in genere ad un solo medico.
Per quanto concerne invece gli interventi previsti per
l’erogazione di benefici non economici, altrimenti detti servizi, tra i quali
anche quelli relativi all’inserimento lavorativo, il soggetto invalido/disabile
viene ri – valutato secondo un approccio basato sulla disabilità nel senso
sopra indicato ovvero in base alla capacità di svolgere un’attività nel modo
considerato normale per un essere umano.
Quest’approccio in genere richiede l’intervento di una
équipe multidisciplinare dove oltre al medico (esperto di medicina assicurativa
o di una branca specialistica rilevante per il caso in esame), sono previsti
anche terapisti occupazionali, assistenti sociali, terapisti del linguaggio, operatori
sociali, fisioterapisti, ergoterapisti e infermieri.
In Olanda, Slovenia, Spagna, Lituania sono previsti anche
esperti del mercato del lavoro e, in Lituania, anche un rappresentante dei
datori di lavoro.
Questo è comprensibile se si considera la complessità dei
fattori che sottende una collocazione o ricollocazione di una persona disabile
in un contesto lavorativo reale.
Il principio del valore della persona nel suo complesso,
(concetto caro alla medicina legale italiana) le capacità della persona sono
quelle che gli consentiranno di compiere determinati atti della vita quotidiana
ivi compresi quelli legislativi.
Questa impostazione culturale caratterizzata da un
sistema valutativo basato sulle capacità funzionali, potrebbe diventare la
chiave di svolta per l’omogeneizzazione dei criteri per l’erogazione di
benefici economici ai disabili, obiettivi ambizioso ma fortemente voluto in
ambito europeo. Tale sistema, oltre ad essere più rispettoso della persona nel
suo complesso, potrebbe rivelarsi strategico anche per semplificare l’iter
valutativo in ambito previdenziale e assistenziale a tutto vantaggio di una
tutela globale dell’individuo.
Dott.ssa Pieretti Francesca.