G.L.I.P.Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale

Riferimenti normativi

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 15, comma 1 e 3)

C.M. 26 giugno 1992, n. 216: Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro interistituzionaliprovinciali – Criteri di costituzione e finanziamento per l’esercizio finanziario 1992.

D.M.
26 giugno 1992, n. 216: Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro interistituzionaliprovinciali – Criteri di costituzione e finanziamento per l’esercizio finanziario 1992.

D.M.
31 luglio 1992 – Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro Interistituzionali Provinciali –criteri di costituzione. Modifica.

C.M.- 11 aprile 1994, n. 123 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – G.L.I.P. – ex art. 15 della legge 104/92

D.M.
11 aprile 1994, n. 122 – Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP – ex art. 15della legge 104/92.

D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (Art. 317, comma 1).

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 15, comma 1 e 3):

1) Presso ogni Ufficio Scolastico Provinciale è istituito un Gruppo di lavoro composto da:

Il Gruppo di lavoro dura in carica tre anni. 2)………………(omissis)……………………………………………………………………… 3) I Gruppi di Lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al Provveditore agli Studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40, per l’impostazione e l’attuazione dei Piani Educativi Individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento. I Gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della Pubblica Istruzione ed al Presidente della Giunta Regionale. Il Presidente della Giunta Regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli art. 13, 39 e 40.

C.M. 26 giugno 1992, n. 216: Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro interistituzionaliprovinciali – Criteri di costituzione e finanziamento per l’esercizio finanziario 1992.

……..I delicati e importanti compiti assegnati ai predetti gruppi di lavoro interistituzionali provinciali dell’art. 15 comma 3, legge 104 – richiamati dall’art. 3 del D.M. allegato – comportano l’esigenza che i Provveditori agli Studi continuino ad avvalersi delle preesistenti strutture di servizio e di consulenza che assicurino il necessario sostegno organizzativo sia all’attività del gruppo provinciale (V. GLH provinciali) che all’espletamento della complessa attività di competenza dei Provveditori agli Studi in materia di integrazione scolastica. Si ravvisa pertanto l’esigenza di non disperdere, ma anzi rafforzare, l’attività e la collaborazione sinora fornite attraverso tali strutture dai componenti delle stesse. Avendo il gruppo di lavoro un carattere interistituzionale si reputa opportuno che gli stessi programmino per tempo la loro attività attraverso una precisa definizione di tempi e modalità di lavoro. ……………………..

D.M. 26 giugno 1992, n. 216: Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro interistituzionaliprovinciali – Criteri di costituzione e finanziamento per l’esercizio finanziario 1992.

Art. 1 – 1 - I componenti dei gruppi provinciali di lavoro interistituzionali per l’integrazione scolastica degli alunni handicappati debbono essere esperti in campo pedagogico-didattico, o in quello giuridico ed amministrativoorganizzativo relativamente al funzionamento dei servizi territoriali scolastici, extra scolastici e socio-sanitari, con particolare riferimento alle problematiche dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. 2 – Entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente decreto, il Provveditore agli Studi richiede al Sindaco del Comune capoluogo della provincia di designare un esperto tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2 (comma modificato dal D.M. 31 luglio 1992). 3 – Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il Provveditore agli Studi richiede all’Assessore alla Sanità della regione, nella sua qualità di coordinatore della Sanità, la designazione di due esperti delle UU.SS.LL., di cui uno in campo amministrativo e una in campo sanitario, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2. 4 – Entro lo stesso termine di cui al precedente comma il Provveditore agli Studi richiede alle Associazioni di persone handicappate e di loro familiari, aventi ambito provinciale, ove riunite già in consulta, di designare tre esperti, tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2; ove non esista una consulta o un coordinamento provinciale o del comune capoluogo di provincia, il Provveditore agli Studi invita, con avviso a mezzo stampa ed altri mezzi di comunicazione, le associazioni di cui sopra a comunicare entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’invito, il numero dei propri soci, designando contestualmente il nominativo di un esperto, tenendo cinto delle indicazioni di cui al successivo art. 2. Il Provveditore nomina i tre esperti designati dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale sulla base del numero dei soci iscritti. 5 – Entro lo stesso termine di cui al comma due il Provveditore agli Studi procede alla nomina dell’ispettore tecnico a cui può delegare il coordinamento del gruppo di lavoro provinciale. 6 – Per la nomina del personale esperto della scuola si procede secondo le seguenti modalità::

Provveditore agli Studi provvede alla nomina dello stesso gruppo provinciale. 7 - …………omissis…………………………………………………………………………………………….

Art. 2 – 1 – Considerati i compiti attribuiti dagli artt. 10 e 15 della legge n. 104/92 al gruppo di lavoro provinciale, i relativi componenti sono nominati e designati sulla base di provate conoscenze ed esperienze maturate nell’ambito dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap. 2 – Ai fini di cui al precedente comma 1 si tiene conto, avendo particolare riguardo all’integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap, di:

Art. 3 – I gruppi di lavoro provinciali svolgono i seguenti compiti, avendo particolare riguardo alla integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap: a) consulenza e proposta al Provveditore agli Studi; b) consulenza alle scuole; c) collaborazione con gli enti locali per la conclusione e la verifica degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 della legge 104/92, per l’impostazione e l’attivazione dei piani educativi individualizzati e per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in situazione di handicap, nonché per la realizzazione delle strutture e delle attività di cui alla lettera l) ed m) dell’art. 8, comma 1, legge n. 104/92; d) predisposizione di una relazione annuale da inviare al Ministro della Pubblica Istruzione e al Presidente della Giunta Regionale.

Art 4 – Il gruppo di lavoro ha durata triennale. Alle eventuali surroghe o sostituzioni si provvederà secondo i criteri di cui al presente decreto e con analoga procedura, in concomitanza con i termini previsti dalla vigente normativa che disciplina le utilizzazioni ex art. 14, comma 10, della legge 270/82.

Art. 5 – …………omissis…………………………………………………………………………………

D.M. 31 luglio 1992 – Legge quadro 104/92, art. 15 – Gruppi di lavoro Interistituzionali Provinciali – Ccriteri di costituzione. Modifica.

…….L’art. 1, comma 2 del D.M. in data 26/06/92 risulta così modificato: Entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente decreto il Provveditore agli Studi richiede al Sindaco del Comune capoluogo della Provincia e al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di designare rispettivamente un esperto tenendo conto delle indicazioni di cui al successivo art. 2.

C.M. 11 aprile 1994, n. 123 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – G.L.I.P. – ex art.15 della legge 104/92

Com'è noto, con i DD.MM. del 26 giugno 1992 e del 31 luglio 1992 questo Ministero - secondo il dettato contenuto nella legge 5 febbraio 1992 n. 104 - ha indicato i criteri per la costituzione dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (G.L.I.P.) previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 5.2.1992, n. 104. La verifica effettuata sulla prima applicazione della norma sopra citata nonchè le innovazioni introdotte con il decreto legislativo n. 35/1993 (che hanno modificato in modo sostanziale le modalità di selezione del personale direttivo e docente utilizzato in specifiche attività presso gli Uffici Scolastici Provinciali) rendono necessaria una parziale revisione ed una messa a punto delle indicazioni come sopra fornite e ciò al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità all'azione dei G.L.I.P. in funzione dell'integrazione degli alunni in situazione di handicap.

Con l'allegato decreto, pertanto, si formulano direttive intese a configurare metodi di lavoro e procedure per obbiettivi che possano con organicità configurare un flusso continuo di apporto al sistema scolastico. Si aggiunga che ai fini predetti si è tenuto conto anche dei contributi emersi nell'ambito dell'Osservatorio Interistituzionale sull'handicap costituito con D.M. del 16.5.1990 presso l'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione di questo Ministero, nonchè dell'esperienza maturata nel corso di oltre un anno di attività dei G.L.I.P. in parola già insediatisi ed approfonditi in un recente incontro di aggiornamento svoltosi con i docenti utilizzati presso gli Uffici Scolastici Provinciali. Va preliminarmente evidenziata l'introduzione, nel nuovo decreto, di un preciso richiamo alla permanenza nella struttura costitutiva, del quadro di riferimento operativo e delle competenze dei "Gruppi di lavoro provinciali" di cui alle Circolari ministeriali n. 277 dell'8.8.1975e n. 216 del 3.8.1977, meglio noti con la denominazione di "Gruppi H". Tali Gruppi, a differenza dei G.L.I.P., non hanno un carattere interistituzionale-rappresentativo, ma una connotazione tecnico-professionale istituzionale. Essi, infatti, sono costituiti da operatori che operano nell'ambito del sistema educativo, con competenze professionali afferenti alle scienze dell'educazione nella accezione più ampia. Ai "Gruppi H" rimangono, pertanto, le competenze di carattere istituzionale, tra le quali - in primo luogo - l'esame dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap: esame al quale le SS.LL. si riferiscono, tra l'altro, per la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie o in deroga. Rispetto ai precedenti decreti ministeriali, quello che viene adesso trasmesso deve essere tenuto in particolare considerazione per le seguenti indicazioni.

a) Componenti

-Ribadisce le procedure di individuazione dei componenti dei G.L.I.P. da parte dei Provveditori agliStudi, prevedendo peraltro l'automatica sostituzione di quei membri che, a causa di ripetute assenze alle riunioni, possono seriamente pregiudicare l'operatività dei Gruppi;

-meglio esplicita la distinzione dell'autonomia tra gli stessi Provveditori agli Studi e i Gruppi di lavorointeristituzionali. Questi ultimi, essendo organi di consulenza e di proposta rispetto ai Provveditori, debbono potere esercitare nella necessaria autonomia la loro attività di studio e di elaborazione;

-l'Ispettore tecnico assume la presidenza del G.L.I.P. sulla base della sola designazione da parte delProvveditore, senza alcuna ulteriore procedura di delega;

-viene prevista la costituzione di una segreteria del G.L.I.P., automaticamente affidata all'espertodirettivo o docente utilizzato presso il Provveditorato nominato quale componente del Gruppo stesso: ciò al fine di assicurare condizioni di regolarità e di continuità, anche attraverso la tenuta degli atti documentali che debbono potere testimoniare dell'efficacia dell'azione del Gruppo.

b) Attività e compiti

-Si è inteso esplicitare maggiormente più il disegno complessivo della legge-quadro n. 104/1992,evidenziando di contenuti qualificativi per la loro interattività ed operatività interistituzionali delle competenze del G.L.I.P.

La dimensione interistituzionale, infatti, caratterizza i Gruppi di lavoro previsti dalla legge-quadro e ne motiva non soltanto la composizione ma la stessa ragione d'essere.

- Deve essere posta a disposizione dei Coordinatori dei G.L.I.P. ogni possibile risorsa affinchè non venga mai meno l'apporto delle Associazioni dei genitori, degli Enti locali e delle UU.SS.LL.

-Particolare impegno dovrà necessariamente essere profuso dai Gruppi interistituzionali per laproduzione di materiali finalizzati alla stipula, alla realizzazione, al monitoraggio ed alla verifica degli accordi di programma, i quali costituiscono un elemento di costante attenzione nell'ambito della stessa legge-quadro. A tale proposito, infatti, pur nel rispetto delle specifiche titolarità alle quali rimandano i vari aspetti della progettazione, dell'esecuzione e del controllo degli esiti degli accordi di programma, il ruolo e la dimensione interistituzionale dei G.L.I.P. appaiono essenziali.

- L'attenzione alla dimensione interistituzionale non dovrà naturalmente tradursi in alcun caso nell'assunzione diretta e/o nella gestione di competenze che appartengono e specifici soggetti amministrativi e tecnici delle diverse amministrazioni coinvolte, ivi inclusa quella scolastica.

-In particolare, i Gruppi potranno realizzare rilevazioni di dati, comparazione fra contesti territorialidifferenti, attività di ricerca ed analisi di situazioni significative a livello interistituzionale, elaborando corrispondenti proposte nonchè specifiche ipotesi di intervento su singole questioni di particolare emergenza, segnalati dalle SS.LL. ovvero venuti a conoscenza del Gruppo attraverso gli apporti dei suoi membri.

Le SS.LL. avranno cura di sollecitare ove non sia stato già provveduto, la costituzione dei Gruppi di lavoro e di studio di Circolo o di Istituto, prevista dallo stesso art. 15 della legge-quadro.

A tale proposito, vorranno richiamare l'attenzione dei Capi d'Istituto sulla opportunità di salvaguardare integrandole nelle nuove strutture prefigurate dalla norma legislativa - quelle forme organizzative che abbiano dato prova di funzionalità e di efficacia, evitando di arrestare gli eventuali processi positivi di crescita della cultura dell'integrazione nelle singole istituzioni scolastiche.

D.M. 11 Aprile 1994, n. 122 – Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP – ex art.15 della legge 104/92.

……………………………………………………….omissis……………………………………..

Art 1 –

I D.M. del 26/06/92 e del 31/07/92, richiamati in premessa, sono integrati e modificati secondo il testo unificato di cui agli artt. seguenti.

Art. 2 -Componenti

  1. I componenti i gruppi di lavoro Interistituzionali provinciali per la pianificazione degli interventi di livello interistituzionale per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap debbono essere esperti in campo pedagogico-didattico ed in quello giuridico ed amministrativoorganizzativo relativamente al funzionamento dei servizi territoriali scolastici, extrascolastici e socio-sanitari, con particolare riferimento alle problematiche dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. La componente di estrazione e il numero dei membri debbono rispondere tassativamente a quanto previsto dall’art. 15, comma 1 della legge n. 104/92, citata in premessa.

  2. In ragione degli specifici compiti che – ai sensi degli artt. 10 e 15 della legge n. 104/92 – sono attribuiti al Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale, i relativi componenti debbono essere individuati tra coloro che siano in possesso di provate competenze ed esperienze riferite all’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

  3. Ai fini di cui al comma precedente, le specifiche competenze ed esperienze nel campo dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap sono valutate sulla base di:

a) pubblicazione su problemi psico-pedagogici, metodologico-didattici, giuridicoamministrativi ed organizzativi;

b) titoli di specializzazione;

c) attività pluriennali svolte in ambito scolastico, extrascolastico ed universitario.

Art. 3 – Procedure di nomina

…………omissisi…………………………………………………………………………………………

Art. 4 – Compiti del Gruppo

  1. Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale svolge i compiti di cui all’art. 15 della legge 104/92.

  2. In particolare il Gruppo attende a:

a) attività di ricerca e di studio per la redazione di proposte finalizzate alla stipula, alla realizzazione, al monitoraggio ed alla verifica degli accordi di programma, di cui agli artt. 13, 39 e 40 della legge 104/92;

b) attività di ricerca e di studio per la redazione di proposte finalizzate all’ottimizzazione dei rapporti interistituzionali ed all’efficacia dell’integrazione scolastica;

c) elaborazione di specifiche proposte e di ipotesi di progetti di iniziative finalizzate all’efficacia dell’integrazione scolastica, da presentare al Provveditore agli studi;

d) attività di consulenza e supporto nei confronti delle istituzione scolastiche, relativamente a ciò che concerne i rapporti di queste con i servizi pubblici territoriali(UU.SS.LL., EE.-LL.) e le Associazioni delle famiglie degli alunni in situazione di handicap, nonché a ciò che riguarda ogni altra iniziativa extra e parascolastica utile all’integrazione scolastica dei predetti alunni;

e) collaborazione con gli EE.LL. e le UU.SS.LL. ed in particolare con i rispettivi servizi per l’impostazione e l’attivazione di interventi di supporto alla definizione ed alla realizzazione dei piani educativi individualizzati di cui all’art. 12, comma 5, della legge 104/92, nonché la realizzazione delle strutture e delle attività di cui all’art. 8, comma 1, lettere l) e m), della stessa legge;

f) predisposizione della relazione annuale da inviare, entro il 15 dicembre di ciascun anno – per il tramite del Provveditore agli Studi, al Ministero della Pubblica Istruzione e al Presidente della Giunta Regionale, notificata anche al Presidente della Provincia, ai Sindaci della provincia, ai Presidenti delle UU.SS.LL. ed alle Associazioni delle famiglie degli alunni in situazione di handicap operanti nel territorio.

Art. 5 – Funzionamento

  1. I componenti del GLIP rimangono in carica per un triennio. La prima convocazione del Gruppo è disposta dal Provveditore agli Studi. Nulla è dovuto ai membri del Gruppo di Lavoro per la partecipazione alle sedute, salvo il trattamento di missione, ove previsto e documentato.

  2. I membri che si assentino, senza motivo, per 3 sedute consecutive, decadono automaticamente e vengono sostituiti. Per le eventuali surroghe o sostituzione dei membri cessati per qualsiasi motivo, il Provveditore agli Studi, tenuto conto della componente da integrare, attiva le procedure indicate al precedente art. 3. A tale riguardo, il riscontro previsto nel predetto art. 3, comma 4, viene effettuato comunque con cadenza triennale rispetto alla prima costituzione del GLIP. Nell’ambito del triennio, gli esperti rappresentanti delle Associazioni sono sostituiti da esperti designati dalla stessa Consulta, ove esiste, o dalla stessa Associazione di appartenenza del membro cessante.

  3. Il GLIP è coordinato dall’Ispettore tecnico designato per il triennio dal Provveditore agli Studi. Il coordinatore convoca e presiede le riunioni del Gruppo di Lavoro, cura il perseguimento dei compiti istituzionali e provvede a promuovere ed adottare tutte le iniziative utili alla realizzazione del piano di attività del gruppo, assicurando l’informazione ed il coinvolgimento di tutti i compiti.

  4. Il coordinatore del GLIP è coadiuvato dal personale direttivo e docente utilizzato presso il Provveditorato agli Studi per le attività connesse con l’integrazione degli alunni in situazione di handicap. L’esperto individuato dal Provveditore agli studi, ai sensi del precedente art. 3, comma 5, cura anche la Segreteria del gruppo e provvede alla compilazione ed alla tenuta dei verbali delle relative sedute e di tutti gli atti.

  5. Il GLIP è convocato dal coordinatore almeno una volta ogni due mesi. Esso è altresì convocato su richiesta motivata di almeno quattro componenti e ogni qualvolta sia richiesta dal Provveditore agli Studi.

  6. Ove la seduta non sia richiesta dal Provveditore, l’avviso di convocazione, contenente l’o.d.g. e gli altri elementi essenziali, è comunicato al Provveditore agli Studi almeno 10 giorni prima della data prevista per la riunione. Il provveditore vi appone il proprio visto entro i successivi cinque giorni e ne dispone la spedizione tramite l’apposito servizio dell’Ufficio Scolastico provinciale.

  7. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, e comunque entro 60 giorni dal suo insediamento, il GLIP approva un piano delle attività riferito ai successivi 12 mesi. Detto piano deve dar conto dei problemi individuati, delle finalità che si intende perseguire, dei coinvolgimenti interistituzionali previsti, dei tempi e delle fasi attuative e delle modalità di accertamento dei risultati. Il piano

annuale deve, inoltre, prevedere i necessari raccordi con quanto contemplato negli accordi di programma regionale e provinciale. Il piano è presentato al Provveditore agli Studi.

Art. 6 – Risorse

………………omissis………………………………………………………………………………….

D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (Art. 317, comma 1)

  1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecniconominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

  2. ………….omissis……………………………………………………………………………………

  3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, diconsulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

  4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione edal presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.

GLH -Gruppo di Lavoro Provinciale preposto allo studio dei problemi relativi all’integrazione degli alunni in situazione di handicap

Riferimenti normativi

C.M.n.
227 dell’8 agosto 1975 - Interventi a favore degli alunni handicappati: programma per l’a.s.1975/76

C.M.n.
216 del 3 agosto 1977 – Iniziative per l’inserimento degli alunni handicappati nelle scuolecomuni e attività dei “Gruppi di Lavoro” per l’a.s. 1977/78.

C.M.
n. 199 del 28 luglio 1979 – Forme particolari di sostegno a favore degli alunni portatori dihandicaps (artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/1977)

C.M.
n. 123 dell’11 aprile 1994 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – G.L.I.P. – ex art. 15della L. 5/2/1992

D.M. n. 122 dell’11 aprile 1994 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – G.L.I.P. – ex art. 15della L. 5/2/1992

C.M.n. 227 dell’8 agosto 1975 - Interventi a favore degli alunni handicappati: programma perl’a.s. 1975/76

......Per affrontare i vari problemi connessi con l’attuazione della proposta illustrata, le SS.LL. (v. Provveditori) costituiranno presso l’Ufficio del Provveditorato un gruppo di lavoro composto almeno da un Ispettore tecnico periferico, un preside, un direttore didattico e tre esperti in educazione speciale (uno di sc. materna, uno di sc. elementare, uno di scuola media), con il compito di assistere le SS.LL. nella scelta delle scuole (leggi: per l’inserimento di alunni con handicap) e di seguirne l’attività. Il Gruppo di Lavoro vaglierà le proposte dei Presidi, dei Direttori e dei Consigli d’Istituto e di Circolo in ordine alle iniziative per il tempo pieno, ai corsi di sostegno e agli insegnamenti speciali; terrà gli opportuni contatti con le équipes e con le associazioni dei genitori. Esso raccoglierà tutti dati relativi al funzionamento delle scuole, ai risultati via via raggiunti, alle difficoltà incontrate e ne farà oggetto di una relazione finale, nella quale saranno pure espresse osservazioni e proposte per l’eventuale estensione dell’iniziativa ad altre scuole della provincia.

C.M.n. 216 del 3 agosto 1977 – Iniziative per l’inserimento degli alunni handicappati nelle scuolecomuni e attività dei “Gruppi di Lavoro” per l’a.s. 1977/78.

....Nelle esperienze di inserimento di alunni handicappati che hanno conseguito risultati soddisfacenti si è spesso rivelata preziosa l’opera dei “Gruppi di lavoro” istituiti in ogni Provincia a seguito della C.M. n. 227/75. Come è noto, il “Gruppo di lavoro” è costituito, di norma, da un Ispettore tecnico, un preside, un Direttore Didattico e tre docenti esperti in educazione speciale (uno di scuola materna, uno di scuola elementare e uno di scuola media), ai quali si aggiungono i docenti o dirigenti che hanno frequentato i corsi nazionali di formazione e che ancora non ne facciano parte. Per il prossimo a.s. un componente del gruppo, che abbia frequentato i corsi sopracitati, su proposta del Provveditore agli Studi, sarà comandato presso il Gruppo stesso a norma dell’art. 79 del D.P.R. n. 417. Il personale comandato, assicurando la continuità della presenza del Gruppo presso il Provveditorato agli Studi, consentirà così la costituzione di un necessario punto di riferimento per i rapporti di cui il Gruppo sarà tramite; in modo particolare, assicurerà la propria specifica competenza nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento. I componenti del Gruppo possono designare fra di loro un coordinatore. Nel caso che, per qualche motivo, venga a cessare la presenza di un componente, il Provveditore ne cura la sostituzione con altra unità di personale dello stesso ruolo. Pur rimanendo ferma la composizione del Gruppo, alle riunioni dello stesso potranno essere invitati, ove il tema da trattare lo richieda, altri docenti o dirigenti scolastici, esperti, specialisti, operatori assistenziali, rappresentanti degli EE.LL., delle famiglie, ecc. .

Funzioni e compiti del Gruppo di lavoro

Il Gruppo di lavoro ha funzioni consultive nei riguardi del Provveditore agli Studi in materia di educazione speciale, di integrazione degli alunni handicappati nelle scuole comuni, e di aggiornamento degli insegnanti in tali materie. Si connota pertanto quale struttura di servizio, di animazione, di coordinamento, fra le scuole e l’Amministrazione. Pur lasciando a ciascun Gruppo ampia libertà di organizzarsi come struttura flessibile, sembra utile indicare qui di seguito linee di azione per un comune orientamento.

I Gruppi avranno cura di sviluppare le seguenti attività:

1 - Conoscenza dei fenomeni sul territorio provinciale

-Raccolta dati sugli alunni portatori di deficit psicofisici o sensoriali e delle segnalazioni dei casi; -ricognizione delle strutture d’appoggio, delle caratteristiche degli edifici scolastici e delle risorse messe a disposizione dagli EE.LL. e da altri Enti; -consultazioni con gruppi di operatori scolastici ed assistenziali per verificare i dati raccolti;

-registrazione in termini concreti delle disponibilità dei servizi che la Regione e gli EE.LL., ciascuno per propria competenza, potranno e dovranno predisporre per concorrere alla realizzazione dell’integrazione; -classificazione, conservazione ed aggiornamento dei dati.

2 – Attività di coordinamento e di programmazione

-Interventi presso le scuole, possibilmente per area distrettuale, per un’ampia informazione sull’integrazione degli handicappati; -previsione, mediante l’elaborazione dei dati raccolti, dei problemi insorgenti nelle diverse scuole per

l’immissione di alunni handicappati; -studio di proposte alternative all’attuale struttura e collocazione delle scuole speciali; -proposte di utilizzazione dei posti di organico disponibili e di istituzione di nuovi posti; -coordinamento dell’azione delle équipes psico-socio-pedagogiche operanti sul territorio provinciale; -eventuali proposte di sperimentazione e successivi interventi a sostegno; -collaborazione specifica e diretta con il Provveditore agli Studi al fine di programmare un coordinato piano

d’azione per l’integrazione degli handicappati nelle scuole comuni.

3 – Attività di aggiornamento

-Promozione di un’attività permanente di aggiornamento nell’ambito dei consigli di classe e interclasse, dei collegi dei docenti, di gruppi interscuole e intercircoli;

-aggiornamento specifico (sensibilizzazione e prima informazione dei docenti – utilizzazione della programmazione specifica degli operatori mediante il loro intervento nei consigli di classe e interclasse – utilizzazione delle scuole dove è in atto l’integrazione come centri permanenti di aggiornamento – incontri fra scuole di diverso grado per facilitare i processi di integrazione – analisi delle istituzioni in rapporto al problema dell’integrazione scolastica – problemi di collaborazione interprofessionale o intersettoriale).

Anche a questi fini il Gruppo dovrebbe proporre al Provveditore agli Studi ipotesi di rapporti o relazioni con le scuole della Provincia (media, elementari e materne), con gli OO.CC., con la Regione e gli EE.LL., con i consorzi sociosanitari, con gli enti assistenziali, con le associazioni professionali e sindacali, con i circoli culturali, con la stampa locale.................................................

C.M. n. 199 del 28 luglio 1979 – Forme particolari di sostegno a favore degli alunni portatori dihandicaps (artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/1977)

....Sembra opportuno che, nel programma che ogni Consiglio Scolastico Distrettuale deve, a norma di legge, elaborare per l’a.s. 1979/80, la parte riguardante le forme di integrazione a favore degli alunni handicappati sia definita tenendo conto delle indicazioni formulate dal Gruppo di Lavoro costituito presso ogni Provveditorato agli Studi. Tra i compiti dei Gruppi di Lavoro per i problemi degli alunni handicappati, previsti dalla C.M. n. 216/77 alla quale si fa espressamente rinvio, rientrano appunto le attività di programmazione e di coordinamento che possono costituire i supporti necessari agli adempimenti programmatori dei distretti. In particolare i gruppi di Lavoro dovranno: a) raccogliere dalle scuole segnalazioni dei “casi” assicurandosi che ad esse corrispondano le descrizioni ed

atttestazioni di cui si è parlato: questo lavoro dovrà essere fatto specialmente per i casi di prima segnalazione. Per i casi già inseriti bisognerà promuovere opportuni contatti fra gli insegnanti di scuola materna, elementare e media in vista del passaggio degli alunni handicappati dall’uno all’altro ordine di scuola;

b) aggiornare la ricognizione delle risorse disponibili in ogni distretto, sia di quelle di competenza delle Stato (personale insegnante normale e specializzato, insegnanti di sostegno, stato degli organici, esistenza di insegnanti disposti ad accettare determinati incarichi, consistenza numerica delle classi, media degli alunni, ecc.), sia di quelle di competenza degli EE.LL. (servizi di medicina scolastica e specialistica, servizi di assistenza in genere, locali, attrezzature,ecc.);

c) aggiornare la ricognizione delle esperienze di integrazione già in atto meritevoli di continuare;

d) fornire ai Distretti i dati raccolti ed assicurare ogni forma di collaborazione nella formulazione dei programmi d’intervento; e) fare, sulla base dell’esame dei programmi distrettuali, proposte operative debitamente motivate al

Provveditore agli Studi, anche in riferimento alla collaborazione da attuare tra scuola e servizi territoriali. L’opera di ricognizione e di programmazione permetterà di articolare gli interventi in forme più produttive perché correlate a necessità realmente accertate, nonché di attuare, se necessaria, una mobilità delle risorse nell’ambito del Distretto (un es. di necessaria mobilità è dato dagli insegnanti specialisti per i non vedenti e per gli ipoacusici). Un problema è, dunque, quello di utilizzare meglio il personale attualmente disponibile, che si ritiene in misura almeno sufficiente, e di ponderare bene gli eventuali futuri sviluppi. Gli indirizzi organizzativi qui esposti sono finalizzati a garantire una seria continuità del processo di integrazione scolastica dei bambini handicappati. L’attività fin qui svolta dai Gruppi di Lavoro funzionanti presso codesti Uffici Provinciali, come risulta dalle relazioni pervenute, si è rivelata positiva e si ritiene possa assicurare alle SS.LL. l’apporto tecnico indispensabile per rendere sempre più aderenti alle esigenze della scuola gli interventi da predisporre in ordine al processo di integrazione degli handicappati.

C.M. n. 123 dell’11 aprile 1994 –Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – G.L.I.P. – ex art. 15 della L. 5/2/1992

.... Va preliminarmente evidenziata l’introduzione, nel nuovo decreto, di un preciso richiamo alla permanenza nella struttura costitutiva, del quadro di riferimento operativo e delle competenze dei “Gruppi di Lavoro Provinciali” di cui alle C.M. n. 227/75 e n. 216/77, meglio noti con la denominazione di “Guppi H”. Tali Gruppi, a differenza del G.L.I.P., non hanno un carattere interistituzionale-rappresentativo, ma una connotazione tecnico-professionale-istituzionale. Essi, infatti, sono costituiti da operatori che operano nell’ambito del sistema educativo, con competenze professionali afferenti alle scienze dell’educazione nella accezione più ampia. Ai “Gruppi H” rimangono, pertanto, le competenze di carattere istituzionale, tra le quali, in primo luogo, l’esame dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap: esame al quale le SS.LL. si riferiscono, tra l’altro, per la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie o in deroga..................

D.M. n. 122 dell’11 aprile 1994 – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – G.L.I.P. – ex art. 15della L. 5/2/1992

art. 7 – Gruppo di Lavoro Provinciale.

Nulla è innovato per quanto riguarda le specifiche e complementari competenze dei Gruppi di Lavoro di cui alle C.M. dell’8 agosto 1975 n. 227 e del 3 agosto 1977, n. 216.

GLH D’ISTITUTO – Gruppo di Lavoro presso le istituzioni scolastiche

Riferimenti normativi:

C.M.
n. 258 del 22 settembre 1983 – Indicazioni di linee d’intesa tra scuola, EE.LL. e UU.SS.LL. inmateria di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

C.M.
n. 262 del 22 settembre 1988 – Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di 2° grado degli alunni portatori di handicap ( Art. 2, comma 8).

Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 - Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (art. 15 comma 2)

D.M. n. 122 dell’11 aprile 1994 – Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP – ex art. 15della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (art. 317, comma 2)

C.M. n. 258 del 22 settembre 1983 – Indicazioni di linee d’intesa tra scuola, EE.LL. e UU.SS.LL. inmateria di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

Allegato II – Proposta di Piano Educativo Individualizzato

1° parte – ( ………)Si costituisce un gruppo di lavoro composto, di norma, dal Direttore Didattico o dal Preside, dall’insegnante o dagli insegnanti, da uno o più membri dell’équipe specialistica della USL, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell’alunno. Il gruppo procede alla raccolta dei dati; le riunioni hanno luogo, di norma, nella sede scolastica.

C.M. n. 262 del 22 settembre 1988 – Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di 2° grado degli alunni portatori di handicap ( Art. 2, comma 8).

Al fine di facilitare la programmazione e la verifica dei piani educativo-riabilitativi individualizzati, i capi d’istituto, nell’ambito delle singole istituzioni di ogni ordine e grado, sono invitati a costituire un gruppo di lavoro composto, di norma, dal direttore della USL competente per territorio, da un esperto dei problemi degli alunni portatori di handicap, eventualmente richiesto per il tramite dei Provveditori agli Studi alle Associazioni di categoria per consulenze specifiche, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell’alunno con handicap; ciò ai sensi della C.M. 258/83.

Legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 (art. 15 comma 2)

………Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

D.M. n. 122 dell’11 aprile 1994 – Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP – ex art. 15della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8 – Gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d’Istituto.

  1. I gruppi di studio e di lavoro di Circolo e d’istituto, previsti dall’art. 15, comma 2, della legge n. 104/92, sono costituiti a cura del Capo d’Istituto, sentiti il Consiglio di Circolo o d’Istituto ed il Collegio dei Docenti.

  2. Nella costituzione e nella promozione delle attività dei gruppi di studio e di lavoro di cui al comma precedente, il capo d’Istituto tiene conto delle particolari esigenze espresse nel territorio e nella scuola, avendo cura di integrare comunque l’attività dei predetti Gruppi di studio e di lavoro con quella di analoghe aggregazione preesistenti nel circolo o istituto, al fine di non disperdere in ogni caso le eventuali esperienze efficacemente condotte e consolidate.

D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2)

…………Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo. ………………………..