REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Entrato in vigore il 2 giugno 2006 il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi". Il provvedimento, attuativo della legge 241/1990, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006. Il regolamento concede un anno di tempo alle amministrazioni interessate per adottare i provvedimenti generali  organizzatori necessari al corretto esercizio di tale diritto, dandone comunicazione alla "Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi" istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge. Introduce inoltre la possibilità di consultazione per via telematica, nonché l'esercizio del  diritto in via informale mediante richiesta, anche verbale. Le richieste di accesso potranno essere presentate alle amministrazioni dai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, ed anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.    Governo Italiano Regolamento legge 241.mht
 

Trasparenza degli atti amministrativi

 

 

 

INTRODUZIONE
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla Legge 241/90, che apporta dunque importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i diritti dei cittadini. Infatti non solo è previsto il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche che l’attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell’amministrazione o ai riferimenti da quest’ultima utilizzati nell’assumere una determinata posizione. Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell’amministrazione pubblica: hanno diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola.

CHE COS'È IL DIRITTO DI ACCESSO

È il potere degli interessati di richiedere, di esaminare e, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90)" al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Nei confronti di chi può essere esercitato il diritto di accesso
Il diritto di accesso può essere esercitato nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Sono pertanto interessati gli ospedali, le Aziende sanitarie locali, i Comuni,…. e tutte le strutture private che erogano le prestazioni sanitarie in convenzione (ad esempio RSA, Cliniche private convenzionate, Ambulatori di analisi convenzionati, Cooperative che erogano servizi di assistenza domiciliare,…).

COSA SI INTENDE PER DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

(Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90) è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

La cartella clinica, i referti e le immagini di lastre, tac, risonanze,….rientrano in questa definizione: sono infatti a tutti gli effetti atti amministrativi.

CHI PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO

Tutti i soggetti (cittadini, associazioni,imprese, ecc.) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell'art. 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi", quindi anche a Cittadinanzattiva - TDM.

COSA SIGNIFICA ACCEDERE AD UN DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli, diritti di ricerca,…).

QUANDO È UTILE/POSSIBILE UTILIZZARE LA LEGGE 241/90

 

  • Ottenere copia o visionare un atto amministrativo (copia di cartella clinica, del referto del Pronto Soccorso, circolare interna, regolamento,…).

     
  • Per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione -fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli.

     
  • Sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione.

     
  • Acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo - riconoscimento dell’invalidità civile, dell’ accompagnamento,…. (a che punto è l’iter, data di convocazione a visita, erogazione dell’assegno,….), esito di eventuali indagini conoscitive avviate per accertare cosa è accaduto in una particolare occasione, …

     
  • Conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione.
    E’ quindi importante per venire a conoscenza degli eventuali motivi, di fatto e di diritto, che giustificano il diniego (= rifiuto). Per motivi di fatto si intendono le motivazioni pratiche; per motivi di diritto, invece, i riferimenti normativi.

     
  • Conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.

COME ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):
 
  1. accesso informale.
    Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente.
    Spesso le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

    La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente.

    E’ utile per acquisire quindi informazioni nell’immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.

     
  2. accesso formale.
    Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale - compilando un apposito modulo che l’amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente - inviandola tramite A/R oppure depositandola all’ufficio Protocollo dell’amministrazione.
    In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2).

    E’ possibile però che sia l’amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ciò si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull’identità o i poteri rappresentativi.

    Rispetto all’accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l’indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere l’affermazione dell’amministrazione.

In entrambe i casi l’amministrazione provvederà a:
  • fornire l’indicazione di dove poter trovare la pubblicazione delle notizie richieste;

     
  • esibire il/ documento/i richiesti;

     
  • rilasciare copia integrale o estratti significativi.

E’ possibile che l’amministrazione preveda altre modalità di accesso, oltre quelle descritte.

NB: la richiesta di accesso deve essere sempre motivata.

QUANDO TEMPO HA L’AMMINISTRAZIONE PER RISPONDERE

La legge 241/90 prevede che “le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi”, con apposita disciplina, e laddove non abbiano provveduto in tal senso, che il termine è di 30 giorni.

Quindi il termine di 30 giorni è solo indicativo, in quanto l’amministrazione stessa può aver emanato un regolamento che stabilisca termini diversi (superiori o inferiori ai 30 giorni).
Per avere conferme o informazioni dei termini entro cui dovrà pronunciarsi l’amministrazione, si può far riferimento all’URP, chiedendo, eventualmente, anche di poter visionare la pubblicazione che riporta l’indicazione dei tempi del procedimento.

I termini devono essere calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione). Qualora il cittadino non avesse individuato ed indirizzato l’istanza all’ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto. Di questa trasmissione è data comunque comunicazione all’interessato. (cfr DPR 352/92 art 4 comma 3)

SE NON SI OTTIENE RISPOSTA

Cosa accade se entro 30 giorni non si ottiene risposta?

E’ previsto dalla legge 241/90 che trascorso questo termine, la domanda si intende rifiutata (cosiddetto silenzio-rigetto).

Occorre quindi indirizzare una nuova lettera con oggetto “Atto di diffida e messa in mora”, attraverso la quale, facendo riferimento all’istanza presentata precedentemente (sarebbe utile riportare i riferimenti delle precedente comunicazione – numero di protocollo, raccomandata,…), si sollecita una risposta.

Molto spesso l’amministrazione risponde a questa seconda istanza perché rischia di essere denunciata per omissione di atto pubblico ed essere perseguita per questo reato previsto nel codice penale.

ALCUNI ESEMPI PRATICI IN AMBITO SANITARIO

· Cartella clinica
Nel caso in cui si presentassero difficoltà nel poter ottenere copia della cartella clinica, delle immagini relative ad una prestazione effettuata durante un ricovero,…si può presentare una richiesta scritta alla direzione sanitaria, riportando in calce alla lettera che la lettera viene inviata ai sensi e per gli effetti della legge 241/90.

Può essere utile anche per l’integrazione in cartella clinica di alcune parti mancanti, errate,…

· Invalidità civile- accertamento dell’handicap (Legge 104/92)
Per avere tutte le informazioni sull’iter della singola pratica di riconoscimento dell’invalidità.

Si può chiedere, ad esempio, di:

a) conoscere la data di convocazione a visita o sollecitare per la convocazione;

b) ottenere copia del verbale;

c) conoscere il responsabile del procedimento;

d) sapere in quale ufficio si trova e se c’è stato un passaggio di competenze;

e) avere informazioni su modalità e tempi di erogazione dell’assegno o degli eventuali arretrati;

f) chiedere di fissare una data per la visita di “revisione” dell’invalidità

g chiedere per quale motivo è stata rifiutata un’istanza di ricorso.

Naturalmente, anche in questo caso, la richiesta è effettuata ai sensi della legge 241/90.

· Legge 210/92 – indennizzo per danni da vaccinazioni o sangue infetto
Analogamente all’invalidità, il cittadino, può presentare istanza ai sensi della legge 241/90 per chiedere informazioni sull’iter della pratica, il rilascio del verbale della visita, i motivi del rifiuto di un ricorso,…e sollecitare anche il procedimento (ad esempio la convocazione a visita).

· Erogazione di servizi e/o protesi/ausili
E’ particolarmente importante per chiedere o sollecitare l’erogazione della prestazione o dell’ausilio richiesto o per conoscere i motivi per i quali l’amministrazione rifiuta di concederli.

· Segnalazioni
Quando si inviano delle segnalazioni ad una struttura per ricevere chiarificazioni su quanto è accaduto e di prendere quindi le dovute misure, è importante chiedere all’amministrazione di avviare delle indagini conoscitive, valutando anche la possibilità, laddove se ne ravvisino i presupposti, di infliggere delle sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che hanno adottato comportamenti scorretti. Tutte queste informazioni possono essere ottenute dai cittadini chiedendo espressamente di avere una risposta formale ai sensi e per gli effetti della legge 241/90.

· Liste d’attesa (Legge124/98)
Le liste d’attesa non sono consultabili direttamente dai cittadini, diventa quindi molto difficile sapere quando si verrà convocati per ricevere una determinata prestazione.
La legge 241/90 consente di accedere a informazioni preziose in tal senso; nello specifico:

a) di conoscere la posizione che si occupa all’interno della lista;

b) di sapere quali sono i criteri di priorità che la struttura adotta nello stabilire chi riceverà la prestazione;

c) capire quante prestazioni al giorno sono previste;

d) avere una data approssimativa o definitiva entro cui prevedono di erogare la prestazione stessa.

· Varie ed eventuali……
Gli esempi riportati, anche se rispondono alle domande che con maggior frequenza ci rivolgono i cittadini, costituiscono solo una parte delle possibilità di richiesta di accesso agli atti.
 

Qualcuno mi puoi indicare quale strada seguire per poter visionare e avere una copia della documentazione inviata alla scuola elementare dal Provveditorato circa l'ammontare delle ore di sostegno e il rapporto per unallievo disabile?
Dalla segreteria della scuola è stato dato un veto alla visione/copia di tale documentazione poichè trattasi di documenti protocollati, quindi da parte loro è solamente possibile inoltrare tale documentazione alla scuola media, qualora questa ne faccia richiesta, ma non è assolutamente possibile darne visione/copia alla famiglia.
Come fare per "obbligare" la scuola a consegnare la documentazione richiesta oppure avere una certificazione di quanto è stato fatto?
 

se lei è il genitore del ragazzo diversamente abile, può richiedere la documentazione ai sensi della legge 241/90 .   Motivando tale  richiesta con l oggetto, di  essere messa a conoscenza dei provvedimenti adottati ,per  garantire al minore , il pieno  rispetto del diritto allo studio  anche ai sensi della l 104/97.  Inoltrandola sia all usr sia all' dirigente della scuola spero di esserle stata utile
  un saluto   stella

 

La l.n. 241/90 stabilisce il diritto dell'accesso agli atti amministrativi
da parte dei cittadini che voi abbiano interesse. Pertanto, sulla base di
tale norma, i genitori hanno diritto ad avere copia, a proprie spese, della
richiesta di sostegno concerrnente il proprio figliolo.
    Cordiali saluti.
    Salvatore Nocera