REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Entrato in vigore il 2 giugno 2006 il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi". Il provvedimento, attuativo della legge 241/1990, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006. Il regolamento concede un anno di tempo alle amministrazioni interessate per adottare i provvedimenti generali organizzatori necessari al corretto esercizio di tale diritto, dandone comunicazione alla "Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi" istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge. Introduce inoltre la possibilità di consultazione per via telematica, nonché l'esercizio del diritto in via informale mediante richiesta, anche verbale. Le richieste di accesso potranno essere presentate alle amministrazioni dai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, ed anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico. Governo Italiano Regolamento legge 241.mht
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Trasparenza degli atti amministrativi |
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INTRODUZIONE
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla Legge 241/90, che apporta dunque importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i diritti dei cittadini. Infatti non solo è previsto il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche che l’attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell’amministrazione o ai riferimenti da quest’ultima utilizzati nell’assumere una determinata posizione. Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell’amministrazione pubblica: hanno diritto ad una informazione qualificata, ad accedere ai documenti amministrativi e conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività amministrativa si articola. CHE
COS'È IL DIRITTO DI ACCESSO
COME ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):
In entrambe i casi l’amministrazione provvederà a:
E’ possibile che l’amministrazione preveda altre modalità di accesso, oltre quelle descritte. NB: la richiesta di accesso deve essere sempre motivata. QUANDO TEMPO HA L’AMMINISTRAZIONE PER RISPONDERE La legge 241/90 prevede che “le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui esso deve concludersi”, con apposita disciplina, e laddove non abbiano provveduto in tal senso, che il termine è di 30 giorni. Quindi il termine di 30 giorni è solo indicativo, in quanto l’amministrazione stessa può aver emanato un regolamento che stabilisca termini diversi (superiori o inferiori ai 30 giorni). Per avere conferme o informazioni dei termini entro cui dovrà pronunciarsi l’amministrazione, si può far riferimento all’URP, chiedendo, eventualmente, anche di poter visionare la pubblicazione che riporta l’indicazione dei tempi del procedimento. I termini devono essere calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione). Qualora il cittadino non avesse individuato ed indirizzato l’istanza all’ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto. Di questa trasmissione è data comunque comunicazione all’interessato. (cfr DPR 352/92 art 4 comma 3) SE NON SI OTTIENE RISPOSTA Cosa accade se entro 30 giorni non si ottiene risposta? E’ previsto dalla legge 241/90 che trascorso questo termine, la domanda si intende rifiutata (cosiddetto silenzio-rigetto). Occorre quindi indirizzare una nuova lettera con oggetto “Atto di diffida e messa in mora”, attraverso la quale, facendo riferimento all’istanza presentata precedentemente (sarebbe utile riportare i riferimenti delle precedente comunicazione – numero di protocollo, raccomandata,…), si sollecita una risposta. Molto spesso l’amministrazione risponde a questa seconda istanza perché rischia di essere denunciata per omissione di atto pubblico ed essere perseguita per questo reato previsto nel codice penale. ALCUNI ESEMPI PRATICI IN AMBITO SANITARIO · Cartella clinica Nel caso in cui si presentassero difficoltà nel poter ottenere copia della cartella clinica, delle immagini relative ad una prestazione effettuata durante un ricovero,…si può presentare una richiesta scritta alla direzione sanitaria, riportando in calce alla lettera che la lettera viene inviata ai sensi e per gli effetti della legge 241/90. Può essere utile anche per l’integrazione in cartella clinica di alcune parti mancanti, errate,… · Invalidità civile- accertamento dell’handicap (Legge 104/92) Per avere tutte le informazioni sull’iter della singola pratica di riconoscimento dell’invalidità. Si può chiedere, ad esempio, di: a) conoscere la data di convocazione a visita o sollecitare per la convocazione; b) ottenere copia del verbale; c) conoscere il responsabile del procedimento; d) sapere in quale ufficio si trova e se c’è stato un passaggio di competenze; e) avere informazioni su modalità e tempi di erogazione dell’assegno o degli eventuali arretrati; f) chiedere di fissare una data per la visita di “revisione” dell’invalidità g chiedere per quale motivo è stata rifiutata un’istanza di ricorso. Naturalmente, anche in questo caso, la richiesta è effettuata ai sensi della legge 241/90. · Legge 210/92 – indennizzo per danni da vaccinazioni o sangue infetto Analogamente all’invalidità, il cittadino, può presentare istanza ai sensi della legge 241/90 per chiedere informazioni sull’iter della pratica, il rilascio del verbale della visita, i motivi del rifiuto di un ricorso,…e sollecitare anche il procedimento (ad esempio la convocazione a visita). · Erogazione di servizi e/o protesi/ausili E’ particolarmente importante per chiedere o sollecitare l’erogazione della prestazione o dell’ausilio richiesto o per conoscere i motivi per i quali l’amministrazione rifiuta di concederli. · Segnalazioni Quando si inviano delle segnalazioni ad una struttura per ricevere chiarificazioni su quanto è accaduto e di prendere quindi le dovute misure, è importante chiedere all’amministrazione di avviare delle indagini conoscitive, valutando anche la possibilità, laddove se ne ravvisino i presupposti, di infliggere delle sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che hanno adottato comportamenti scorretti. Tutte queste informazioni possono essere ottenute dai cittadini chiedendo espressamente di avere una risposta formale ai sensi e per gli effetti della legge 241/90. · Liste d’attesa (Legge124/98) Le liste d’attesa non sono consultabili direttamente dai cittadini, diventa quindi molto difficile sapere quando si verrà convocati per ricevere una determinata prestazione. La legge 241/90 consente di accedere a informazioni preziose in tal senso; nello specifico: a) di conoscere la posizione che si occupa all’interno della lista; b) di sapere quali sono i criteri di priorità che la struttura adotta nello stabilire chi riceverà la prestazione; c) capire quante prestazioni al giorno sono previste; d) avere una data approssimativa o definitiva entro cui prevedono di erogare la prestazione stessa. · Varie ed eventuali…… Gli esempi riportati, anche se rispondono alle domande che con maggior frequenza ci rivolgono i cittadini, costituiscono solo una parte delle possibilità di richiesta di accesso agli atti. |
Qualcuno mi puoi indicare quale strada seguire per poter
visionare e avere una copia della documentazione inviata alla scuola elementare
dal Provveditorato circa l'ammontare delle ore di sostegno e il rapporto per
unallievo disabile?
Dalla segreteria della scuola è stato dato un veto alla visione/copia di tale
documentazione poichè trattasi di documenti protocollati, quindi da parte loro è
solamente possibile inoltrare tale documentazione alla scuola media, qualora
questa ne faccia richiesta, ma non è assolutamente possibile darne visione/copia
alla famiglia.
Come fare per "obbligare" la scuola a consegnare la documentazione richiesta
oppure avere una certificazione di quanto è stato fatto?
se lei è il genitore del ragazzo diversamente
abile, può richiedere la documentazione ai sensi della legge 241/90 .
Motivando tale richiesta con l oggetto, di essere messa a conoscenza dei
provvedimenti adottati ,per garantire al minore , il pieno rispetto del
diritto allo studio anche ai sensi della l 104/97. Inoltrandola sia all usr
sia all' dirigente della scuola spero di esserle stata utile
un saluto stella
La l.n. 241/90 stabilisce il diritto
dell'accesso agli atti amministrativi
da parte dei cittadini che voi abbiano interesse. Pertanto, sulla base di
tale norma, i genitori hanno diritto ad avere copia, a proprie spese, della
richiesta di sostegno concerrnente il proprio figliolo.
Cordiali saluti.
Salvatore Nocera