Convertito in legge il d.l. n. 248, 31 dicembre 2007 al cui art. 46
è stata inserita la norma
che stabilisce che la persona inabile che
lavora presso cooperative sociali o che sia stata assunta presso
datori di lavoro attraverso le convenzioni di cui all’art. 11
della legge n. 68/1999 e che svolga il suo orario per non più di
25 ore settimanali, mantiene il diritto alla pensione di
reversibilitá.
Condizione deve essere inoltre che al lavoro sia
riconosciuta finalità terapeutica, accertata dall’ente erogatore
della pensione. Rispetto al testo originale del decreto, in
corso di conversione alla Camera dei Deputati è stato inserito
un emendamento che considera tra i destinatari della norma anche
coloro che, lavoratori con disabilità, sono stati assunti
attraverso contratti di formazione e lavoro, contratti di
apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni
di disoccupati di lunga durata.
Scarica qui il testo del decreto.
Il Senato ha convertito il decreto in legge nella seduta di
mercoledì 27 febbraio. Ora la legge sarà pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, presumibilmente in quella del 29 febbraio.
Da molto tempo l’AIPD si era fatta promotrice di tale richiesta,
negli ultimi anni condivisa e portata avanti dal Coordinamento
delle Associazioni Italiane sulla sindrome di Down, attraverso
contatti e incontri con l’INPS e il Ministero del Lavoro. Grazie
alla perseveranza del mondo associativo e all’impegno preso in
particolare dalla senatrice Emanuela Baio Dossi e dalla
senatrice Binetti, la nostra richiesta è stata finalmente resa
norma.
Si tratta di un’importante disposizione che farà superare a
molte famiglie di persone con sindrome di Down il timore di
perdere quell’entrata economica su cui contano per il futuro dei
propri figli, rappresentata appunto dalla pensione di
reversibilitá dei genitori, nel caso in cui questi inizino una
attività lavorativa, che per orario di lavoro e mansione svolta
nella maggior parte dei casi si traduce in una remunerazione
molto bassa e non sufficiente a garantire un adeguato sostegno
economico.
Il punto su cui abbiamo premuto in fase di conversione del
decreto in legge perchè venisse rimosso il riferimento
all’assunzione avvenuta attraverso le convenzioni di cui
all’art. 11 della legge n. 68/99 (se molte persone con
disabilità intellettiva passano attraverso questo strumento per
entrare nel mondo del lavoro, altrettante sono state assunte con
altre modalità, per non parlare di tutti coloro che lavorano da
prima dell’approvazione della stessa legge) è stato accolto in
parte: Il testo di un emendamento è stato presentato dall’AIPD
a nome del Coordinamento delle Associazioni Italiane sulla
sindrome di Down e grazie all’intervento dell’on. Cancrini, parte
di questo è stato inserito in fase di discussione presso la
Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.