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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

A Luciano Tavazza,

               che, nella  sua infaticabile militanza, si adoperò con tenacia  per la rapida approvazione  di una moderna legge di riforma dei servizi sociali; che vide il volontariato  nella  transizione e lo  spronò a non adattarsi nel guado paludoso dei servizi tradizionali e routinari; ma  lo  sollecitò a varcare con  coraggio le nuove  frontiere del sociale, guidato dal principio,  espressione  della cultura laica e del concilio ecumenico Vaticano II, secondo il quale non si deve dare per carità ciò che spetta per giustizia.
                

Salvatore Nocera


Luciano Tavazza


La legge di riforma dei Servizi Sociali

Dal centralismo sociale al federalismo solidale

di Salvatore Nocera

 

INDICE

  1. Introduzione

  2. I Principi Generali del Sistema Integrato (artt. 1-5)

  3. Assetto Istituzionale ed Organizzativo del Sistema Integrato (artt. 6-13)

  4. Particolari Interventi di Integrazione e Sostegno Sociale (artt. 14-17)

  5. Gli Strumenti per il Funzionamento del Sistema Integrato (artt. 18-22)

  6. Accesso agli Interventi Sociali e Prestazioni Economiche (artt. 23-26)

  7. La Lotta alla Povertà e Disposizioni Finali (artt. 27-30)

  8. Problemi e Prospettive


INTRODUZIONE

            Scopo dichiarato di questo lavoro è quello di offrire al volontariato organizzato ed ai soggetti operanti nel terzo settore una lettura semplice di una legge assai complessa qual è la L.n. 328/00, che politicamente è denominata “legge Signorino-Turco”, dal nome rispettivamente della presentatrice del testo base di discussione alla Camera, poi integrato e sostituito col testo presentato dall’allora ministro agli affari sociali Livia Turco.

            Una legge così articolata si presta a numerose letture,  da quella tecnico-giuridica, che mi sarebbe più naturale, a quella sociologica che ne evidenzi gli schemi organizzativi e strutturali; da quella storico ricostruttiva che tenta di individuare i precedenti normativi degli istituti transitati nella legge a quella comparativistica che cerca di cogliere analogie e differenze  rispetto ad altri sistemi di wellfare.

            In queste pagine si è voluta fare un’operazione molto più modesta; si è evitato di tentare una ricostruzione sistematica del testo e si è preferito curare un commento per gruppi di articoli, seguendo l’ordine strutturale fornito, dallo stesso legislatore,  nella suddivisione in capitoli. L’approccio al testo è quindi simile a quello che i tecnici del diritto definirebbero  col termine “esegetico”.

            Dato il carattere non tecnico del lavoro, in queste pagine si è pure trattato degli atti applicativi della legge di riforma non ancora pubblicati ma che si trovano già alla Corte dei conti per il visto di registrazione ed il cui testo quindi può considerarsi definitivo.

            Per rendere più comprensibile il contenuto di singole norme o gruppi di esse, ci si è talora soffermati su altre norme direttamente o indirettamente richiamate dal testo.

            Ciò dà della legge una visione più ampia di quanto non risulti direttamente dal testo approvato, che però consente, specie al lettore non tecnico, di collocare in modo più comprensibile, sul piano operativo, i contenuti delle singole norme. E quello dell’operatività è stato  il filo conduttore del lavoro; operatività sociale dei soggetti del terzo settore che dovrebbero trovare in questa come in altre leggi gli stimoli per loro interventi nella progettazione, gestione  e verifica di servizi alla persona, specie innovativi e di forte contenuto relazionale.

            Per questi motivi, seguendo l’insegnamento di Luciano Tavazza che invitava il volontariato a pensare in grande ed a lavorare in piccolo, si è scelto di concludere ogni capitolo con una breve sintesi, quasi per “parole-chiave” del contenuto dello stesso. Con riferimento ai singoli punti di tale sintesi si propongono alcune possibili azioni di intervento dei soggetti del terzo settore, nell’ottica della tutela dei diritti delle persone, utenti dei servizi. Tali proposte non hanno assolutamente la presunzione di esaurire tutta la gamma dei possibili interventi; vogliono solo essere uno stimolo a sollecitare la fantasia, specie del volontariato, che, già ricca in campo progettuale, può trovare nelle norme giuridiche, un supporto al suo dispiegarsi e concreto realizzarsi.

            Il taglio dato ai contenuti del lavoro trae ispirazione dalla lunga elaborazione culturale in questo campo svolta dal M.O.Vi, dalla F.I.V.O.L. e dalla Fondazione E. Zancan. [1]  

            Ci si augura che questo lavoro  riesca a contribuire ad una migliore comprensione del testo della L.n. 328/00, che nel testo verrà denominata, per brevità, “legge di riforma” e quindi al suo concreto calarsi nella prassi quotidiana della vita dei cittadini.

Ringrazio quanti mi hanno aiutato ad evitare nel presente commento errori interpretativi ed a renderne più agevole la comprensione.

            Spero pertanto che, alla fine della lettura del libro, non mi venga rivolta  la seguente  sentenza che veniva rivolta da alcuni contemporanei a taluni Glossatori medievali: “A chiaro testo non fare oscura glossa”.


[1] Cfr in particolare il seminario organizzato sull’attuazione della legge n. 328/2000dalla Fondazione Zancan a Malosco (Tn) dall’8 all’11 luglio 2001.


I PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO

(Artt. 1 - 5)

1           L'universalità dei destinatari

 

2           La programmazione

 

3           L'esigibilità del diritto alle prestazioni

 

3.1     Il diritto all'informazione per l'accesso alle prestazioni

 

4       L'integrazione socio-sanitaria

 

      4.1   Osservazioni

 

4          La sussidiarietà

 

      5.1.  Il decentramento amministrativo

 

      5.2.  La sussidiarieta’ orizzontale ed il pluralismo

 

      5.2.1.Differenza tra il volontariato e le cooperative sociali

 

      5.2.2.Differenze fra volontariato ed associazionismo di 

               promozione sociale

      5.2.3. Altri soggetti coinvolti nel sistema integrato

 

      5.2.4.Soggetti non rientranti nel terzo settore

 

6.          I Rapporti fra enti locali ed i soggetti del terzo settore

 

7.          L'Agenzia per le Onlus

 

8.          In sintesi

 

9.          Possibili azioni per il terzo settore

 

   

      

 

 

     La legge si ispira ad una serie di principi fondamentali che enuncia nei primi cinque articoli e poi sviluppa ulteriormente negli articoli successivi e negli atti applicativi ivi indicati.

    Questi principi, qui appena enunciati, forniscono un'immagine di facciata alla legge, più che offrire agli utenti, con tale enunciazione, strumenti concreti di carattere giuridico.

    Tra i principi indicati sembrano particolarmente meritevoli di attenzione quelli riguardanti l'universalità dei destinatari, la programmazione degli interventi, il diritto alle prestazioni, il decentramento amministrativo, l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie, la sussidiarietà cosiddetta "orizzontale" ed il pluralismo partecipativo dei soggetti non pubblici.

 

1 L'universalità dei destinatari

 

     A differenza della precedente normativa in tema di assistenza sociale, la legge di riforma introduce il principio del superamento della logica assistenziale basata sulle "categorie". Infatti il sistema integrato di interventi e servizi sociali viene offerto a tutti i cittadini, ed in taluni casi anche agli stranieri ed agli apolidi, che versino in particolari situazioni di vita. Ciò ha creato durante la discussione in Parlamento un acceso dibattito, giacché si sosteneva da taluni che la scarsità di risorse disponibili non avrebbe potuto garantire a tutti i livelli essenziali delle prestazioni e quindi sarebbero stati danneggiati i più deboli e bisognosi.

     Il legislatore, che afferma tale principio nell'art.2, comma 2 della legge di riforma, ha ritenuto di superare l'obiezione, inserendo nell'art.2, comma 3, il criterio della priorità obbligatoria di intervento a favore di talune tipologie di utenti, quali poveri, disabili non in grado di lavorare, nonché persone sottoposte ad interventi dell'autorità giudiziaria.

     Si è obiettato che questa soluzione sarebbe in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, che assicura solo agli inabili al lavoro, sprovvisti di mezzi economici, il diritto di assistenza sociale. Il legislatore ha ritenuto di non violare tale norma, dal momento che la stessa legge fa salvi gli emolumenti economici statali per queste persone, espressamente previsti dall'art.38. Si è invece voluto lasciare agli Enti Locali, divenuti titolari della gestione delle politiche sociali, libertà di scelte programmatorie di interventi, fermo restando il rispetto del criterio di priorità sopra riferito.

     Il Parlamento ha voluto adeguare, e non solo per questo aspetto, la riforma sociale a quella sanitaria già operante. Quest'ultima ha carattere universalistico.

     Per questo nuovo criterio di interventi, la fondazione Zancan  ha coniato a tal proposito il termine di "welfare universalistico selettivo", per contrapporlo a quelle di "welfare residuale", che affida al mercato la soluzione dei problemi sociali ed ai servizi promossi dai soggetti del privato sociale accreditati dagli enti pubblici gli interventi a favore di quanto vengono esclusi dal mercato e "rimangono indietro" nella società; in tale concezione il volontariato in senso stretto avrebbe, come diceva Luciano Tavazza, il ruolo di "barelliere" della storia, che soccorre i feriti sul campo di battaglia della libera concorrenza.

    

2. La programmazione     

 

     La programmazione, espressamente enunciata nell'art. 3, è il principio che attraversa tutto il testo legislativo. Esso è ormai presente da anni nelle varie leggi regionali di riordino dei servizi sociali ed il testo di legge ne ha fatto un suo caposaldo.

     La programmazione si snoda attraverso successivi livelli istituzionali e territoriali. Lo Stato fissa, nel Piano sociale nazionale, i livelli quantitativi e qualitativi minimi delle prestazioni e dei servizi sociali; le regioni nel Piano sociale regionale individuano l'ammontare delle risorse idonee a garantire livelli di interventi sociali; per la realizzazione coordinata di tutti gli interventi sociali, sanitari, educativi, di politiche attive del lavoro, etc., i Comuni si avvalgono di tutti i mezzi negoziali che favoriscono l'attuazione di servizi in rete far diversi piccoli Comuni e fra gli stessi ed i soggetti del terzo settore; fra tali mezzi viene privilegiato il Piano di zona, che viene approvato o tramite accordi di programma, di cui all'art. 27 L. 142/90 o tramite "intese istituzionali di programma", di cui all'art. 2 comma 203, lett. " b " della L. n. 662/96 che, a differenza dei primi, possono essere sottoscritte anche da soggetti privati, come espressamente detto all'art.3, comma 3 della legge di riforma.

      La programmazione pertanto non si realizza solo con riguardo ai livelli territoriali, ma anche ai soggetti del "privato sociale", secondo un dialogo interistituzionale che vede il ruolo di questi ultimi riconosciuto a doppio titolo sia come soggetti che avanzano autonome proposte, sia come soggetti cui gli enti locali affidano la realizzazione di interventi.

     Certo, la responsabilità istituzionale delle decisioni finali di programmazione è attribuita ai soggetti pubblici per il loro ruolo di tutela di tutti gli utenti dei servizi. Si indica l'obbligo dei soggetti pubblici di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, economicità, coordinamento dei diversi servizi in forma unitaria ed integrata secondo specifici progetti di verifica dei risultati secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità.

     La programmazione riguarda non solo gli interventi, ma ancor prima le risorse disponibili ai diversi livelli territoriali e da parte dei diversi soggetti pubblici e privati.

     I soggetti responsabili dell'attivazione degli interventi e dei servizi sociali integrati sono i comuni singoli ed associati, i quali si avvalgono di risorse proprie di quelle assegnate dalle Regioni, che comprendono i trasferimenti finanziari operati dallo Stato tramite il fondo sociale nazionale, appositamente istituito. Anche le Regioni  debbono istituire un fondo sociale regionale.

 

3. L'esigibilità del diritto alle prestazioni

 

     E' questo il principio che ha suscitato le maggiori perplessità e talune dure contestazioni. Infatti l'art.2 della legge parla addirittura di esigibilità dei diritti alle prestazioni. Ora è noto che si può parlare di un diritto esigibile solo quando il legislatore abbia individuato, non solo il titolare del diritto affermato ed il debitore della prestazione dovuta, ma anche l'ammontare esatto di tale prestazione, le modalità di tempo e di luogo della spontanea esecuzione della prestazione ed i mezzi coattivi di realizzazione dell'interesse del creditore in caso di inadempienza del debitore.

     Di tutto questo si può parlare solo per le prestazioni economiche di competenza dello Stato, quali pensioni ed assegni. Nulla invece è detto per quanto riguarda le prestazioni e gli interventi relativi ai servizi sociali di competenza dei Comuni. E' vero che la legge ricomprende nell'unica locuzione "interventi e servizi sociali" sia le prestazioni economiche che i servizi sociali propriamente detti, secondo quanto stabilito dall'art. 128 del decreto legislativo n. 112/98. Però la differenza fra questi due tipi di prestazioni è enorme. Infatti le prestazioni economiche statali sono rigidamente regolate da leggi che fissano i requisiti per l'acquisto del diritto, l'ammontare economico del suo contenuto, la copertura finanziaria, i rimedi giudiziari in caso di violazione.

     Quanto ai servizi sociali a carico dei Comuni, invece la legge ribadisce che essi dipendono dalle disponibilità di bilancio. Non si ha quindi le certezza della realizzazione del diritto alla loro erogazione e quindi non può tecnicamente parlarsi di esigibilità del diritto.

     Di possibile realizzazione può parlarsi solo se ci si riferisce alla normale dialettica politica che si concretizza nei bilanci dei Comuni. Solo se la sensibilità politica degli amministratori o la forza contrattuale dei cittadini sono tali da inserire nell'agenda politica l'urgenza di certi servizi sociali, si avranno stanziamenti in grado di far fronte alle spese di attivazione dei servizi. In taluni casi potrebbe bastare una diversa allocazione interna delle risorse di bilancio, ivi comprese le somme trasferite dalle regioni. Trattasi però di soluzioni aleatorie, che confermano il giudizio di ritenere improprio per queste prestazioni il riferimento al principio dell'esigibilità del diritto.

     Ma si tornerà su questo argomento in tema di decentramento "Piani di Zona".

 

 

3.1 Il diritto all'informazione per l'accesso alle prestazioni

 

     Presupposto essenziale per la fruibilità dei diritti è la loro conoscenza da parte di chi dovrà esercitarli. Infatti, l'art. 2, comma 5, della legge di riforma, stabilisce che gli erogatori dei servizi, quindi i comuni e gli enti con essi in rapporto di collaborazione, tramite accreditamento e convenzioni, "sono tenuti…ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate".

     Il termine tecnico "sono tenuti" è il segno inequivocabile che la legge pone un obbligo di informazione a carico degli erogatori dei servizi e un corrispondente diritto soggettivo pieno ed esigibile a favore dei potenziali utenti, che nella logica universalistica della legge, sono tutti cittadini e, per taluni aspetti, anche gli stranieri.

     Di questo diritto la stessa legge fissa i contenuti, oltre che i soggetti, e cioè le diverse prestazioni, cui si può avere diritto, i requisiti che i titolari del diritto devono dimostrare di possedere (ad es. situazione di handicap, minore a rischio, immigrato, etc.), ed infine tempi, luoghi e modi di erogazione.

     Con tale configurazione legislativa, non può dubitarsi che siamo qui in presenza di un diritto soggettivo effettivo e non semplicemente proclamato, di cui gli utenti, ma soprattutto le associazioni, ai sensi della legge n. 281/98, possono pretendere la piena attuazione. Quanto alla esigibilità delle prestazioni, la stessa legge stabilisce all'art. 2, comma 2, secondo periodo, che gli enti locali, le regioni e lo Stato "sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge".

     Qui il termine "sono tenuti" va inteso nel senso chiarito nel paragrafo precedente, con due precisazioni. La prima è che fra tutte le prestazioni contenute nell'art. 22, quelle indicate nel comma 4 debbono assolutamente essere attuate, in ogni ambito territoriale adeguato (cioè possibile distretto sociale), tramite le leggi regionali e, cioè, il "segretariato sociale", pronto intervento sociale, assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni.

     Il segretariato sociale, come si vedrà meglio in seguito, pur avendo un ruolo fondamentale di "accompagnamento" delle persone attraverso la rete dei servizi, ha compiti indispensabili di "informazione" agli utenti.

     La seconda precisazione concerne la "priorità" nell'accesso ai servizi di alcune tipologie di soggetti rispetto a tutti i potenziali utenti. Tali servizi essenziali e tali priorità di utenti debbono essere indicati sia nel piano sociale nazionale, sia in quelli regionali e, soprattutto, nei "Piani di Zona". Ciò riesce a rendere effettivamente esigibili i diritti che la legge di riforma, da sola, non riesce immediatamente a realizzare.

 

4. L'integrazione sociosanitaria

    

     L'integrazione fra interventi sociali e sanitari è un altro principio fondamentale della legge di riforma, che viene enunciato nell'art. 3, comma 2, lett. a. Questo principio rinvia ad un apposito atto di indirizzo fra ministro della sanità e ministro degli affari sociali.

     L'atto di indirizzo è interessante perché individua diverse situazioni, in attuazione dell'art. 3 septies del DPR n. 502/92, come modificato dalla riforma Bindi del servizio sanitario nazionale, attuata col decreto legislativo n. 229/99.

     Trattasi di prestazioni in cui è difficile distinguere l'incidenza sulla salute degli interventi sociali rispetto a quelli sanitari. Anzi la salute psicofisica è meglio garantita dall'intreccio dei due tipi di interventi. L'atto di indirizzo si riferisce espressamente agli interventi nei confronti dei minori, dei disabili, degli anziani, dei dipendenti da droga, alcool e farmaci, degli effetti da patologie psichiatriche, per i colpiti da AIDS, per i pazienti terminali.

     Per queste persone si prevedono interventi sociosanitari in fase acuta intensiva, in fase estensiva, più prolungata nel tempo, in fase di lungo degenza, anche senza limiti di durata. Gli interventi sono definiti

AREA

 

PRESTAZIONI-FUNZIONI

FONTE LEGISLATIVA
CRITERI DI FINANZIAMENTO

(% di attribuzione della spesa)

 

 

 

Materno infantile

1

Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità, ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche, riabilitative

2

Attività assistenziali inerenti l’interruzione volontaria di gravidanza attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche

3

Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e adozioni

 

 

 

 

Interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazione di disagio di disadattamento o di devianza

 

 

 

Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi

 

4

 

Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi

 

L. 29 luglio 1975, n. 405

 

 

 

 

 

L. 22 maggio 1978, n. 194

 

 

 

Norme nazionali in materia di diritto di famiglia, affidi e adozioni nazionali ed internazionali

 

 

 

L. 28 agosto 1997, n. 285

Leggi regionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. 15 febbraio 1996, n. 66

L. 3 agosto 1998, n. 269

D.M. 24 aprile 2000: P.O.

Materno Infantile

 

 

100% a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

 

 

 

 

100% a carico del SSN

 

 

 

100% a carico del SSN le prestazioni medico specialistiche,psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie.

 

 

100% a carico dei Comuni le prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori, compresa l’indagine sociale sulla famiglia.

 

100% a carico dei Comuni l’accoglienza in comunità educative o familiari

 

 

 

100% a carico del SSN


 

Disabili

1

Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e assistenza protesica.

 

 

 

2

Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione, di facilitazione dell’inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia

 

L. 23 dicembre 1978, n. 833-art.26

Provvedimento 7 maggio 1998: linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione

 

 

 

 

 

L. 5 febbraio 1992, n. 104

L. 21 maggio 1998, n. 162

Leggi regionali

 

100% a carico del SSN l’assistenza in fase intensiva e le prestazioni ad elevata integrazione della fase estensiva e nei casi di responsività minimale.

100% a carico del SSN l’accoglienza in strutture terapeutiche di minori affetti da disturbi comportamentali o patologie di interesse neuropsichiatrico.

 

 

 100% a carico del SSN le prestazioni diagnostiche, riabilitative e di consulenza specialistica

70% a carico del SSN e 30% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l’assistenza in strutture semiresidenziali e residenziali per disabili gravi, in strutture accreditate sulla base di standard regionali. 40% a carico del SSN e 60% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione d parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l’assistenza ai disabili gravi privi del sostegno familiare, nei servizi di residenza permanente. 100% a carico dei Comuni l’assistenza sociale, scolastica ed educativa e i programmi di inserimento sociale e lavorativo.


 

 

Anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative

1

Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite serv. residenziali a ciclo continuativo e diurno,compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Assistenza domiciliare integrata

 

 

LineeGuida emanate dal Ministero della Sanità del 31/3/94

§         L. 11 marzo 1988, n. 67

§         L.. 451/1998

§         D. Lgs. n. 229/1999

§         D.P.R. 23 luglio 1998:

§         Piano sanitario 1998/2000

Leggi e Piani regionali

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O. Anziani

 

100% a carico del SSN l’assistenza in fase intensiva e le prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva.

Nelle forme di lungo assistenza semiresidenziali e residenziali il 50% del costo complessivo a carico del SSN, con riferimento ai costi riconducibili al valore medio della retta relativa ai servizi in possesso degli standard regionali, o in alternativa il costo del personale sanitario e il 30% dei costi per l’assistenza tutelare e alberghiera, il restante 50% del costo complessivo a carico del Comune, fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.

 

100% a carico del SSN le prestazioni a domicilio di medicina generale e specialistica, di assistenza infermieristica e di riabilitazione.

50% a carico del SSN e 50% a carico dei Comuni, fatta salva la compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale, l’assistenza tutelare.

100% a carico dei Comuni l’aiuto domestico e familiare

 

Dipendenze da droga, alcool e farmaci

1.

Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga tramite prestazioni di tipo ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale

 

§         D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

§         L. 18 febbraio 1999, n. 45

 Accordo Stato-Regioni 21.01.1999

100% a carico del SSN le prestazioni terapeutico-riabilitative e i trattamenti specialistici, compreso il periodo della disassuefazione in comunità terapeutica.

100% a carico dei Comuni i programmi di reinserimento sociale e lavorativo, allorché sia superata la fase di dipendenza.

 

 

Patologie psichiatriche

1

Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale

 

 

Accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e programmi di reinserimento sociale e lavorativo

D.P.R. 10 novembre 1999:

P.O. Tutela della salute mentale 1998/2000

100% a carico del SSN

 

 

 

 

 

Nella fase di lungo assistenza, ripartizione della spesa tra ASL e Comuni secondo quote fissate a livello regionale prevedendo, nei parametri di ripartizione, una quota minima di concorso alla spesa non inferiore al 30% e non superiore al 70% fatta salva la eventuale compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.

 

 

Patologie per infezione da HIV

1

Cura e trattamenti farmacologici particolari per la fase di lungoassistenza ed accoglienza in strutture residenziali

2

eventuali programmi di reinserimento sociale e lavorativo

 

 

Pazienti terminali

1

Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale, residenziale

L. 28 febbraio 1999, n. 39

100% a carico del SSN

 

 

 

4.1 Osservazioni

 

     La tabella annessa al decreto è importante e positiva, ma necessita di qualche precisazione in sede interpretativa.

     Nella prima tabella concernente l'Area materno-infantile, il penultimo punto riguardante interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili ed amministrativi, ove si prevede che sono al 100% a carico dei comuni le spese per l'accoglienza in comunità educative o familiari, va collegato con la tabella concernente i disabili, quando un minore sia con disabilità. In tal caso le spese sono a carico del Comune solo in percentuale del 30% e non già del 60%, come previsto dal punto 2 della tabella sui disabili. Infatti il 60%, grava sui comuni solo se trattasi di "servizi di residenza permanente", mentre per i minori, anche se disabili, le residenze debbono avere carattere transitorio.

     Inoltre, in presenza di persone disabili, quanto alla partecipazione ai costi da parte dell'utente, prevista nella tabella per i disabili, è da tenere presente che il decreto legislativo n. 130/2000, modificando il decreto legislativo n. 109/98, ha stabilito che l'ISE (l'indicatore della situazione economica) della persona disabile è costituito esclusivamente dal reddito e dal patrimonio della stessa e non anche dalla sua famiglie.

     Passando specificamente all'analisi della tabella riguardante le persone disabili, all'ultimo punto della colonna di destra, dove si prevede che sia al 100% a carico dei comuni la spesa per l'integrazione scolastica e l'inserimento lavorativo, è da fare qualche precisazione.

     Tale previsione parte dal presupposto che sono al 100% a carico del Servizio Sanitario  Nazionale le spese diagnostiche. Ma non è da dimenticare che ai sensi dell'art. 12, commi 5, 6, 8 della L. n.104/92 le Unità multidisciplinari delle ASL debbono limitarsi alla formulazione della diagnosi funzionale, ma anche alla collaborazione con la famiglia e gli operatori scolastici per la stesura e le verifiche del profilo dinamico funzionale e del Piano Educativo Individualizzato. Di ciò non vi è alcun cenno esplicito nella tabella, che va necessariamente integrata con la legge 104/92 per gli aspetti qui segnalati.

     Inoltre la tabella non cita affatto la nuova legge sull'inserimento lavorativo mirato, L.n. 68/99, che prevede una collaborazione delle strutture delle ASL nel percorso di inserimento lavorativo. Pertanto anche per questo aspetto la tabella va integrata.

     Nella tabella concernente gli anziani non autosufficienti, al punto primo della colonna di destra, dove si precisa l'obbligo di compartecipazione dell'utente al costo del servizio a carico del comune, è da tenere presente il decreto legislativo n. 130/2000, che fa riferimento all'ISE dell'utente e non anche alla sua famiglia.

     Nella tabella concernente le patologie per infezione da HIV, al punto 2 concernente programmi eventuali di reinserimento sociale e lavorativo, nell'ultima colonna, dove si prevede una compartecipazione ai costi da parte dell'utente, non deve dimenticarsi che laddove l'utente sia dichiarato disabile, si applica il decreto legislativo n. 130/2000 nella parte in cui prevede che si debba tener solo conto dell'ISE dell'utente e non anche della famiglia.

 

5. La sussidiarietà

 

     L'articolo 1, comma 3 della legge di riforma individua nella "sussidiarietà" uno dei principi cui la programmazione del sistema integrato dei servizi sociali dovrà ispirarsi.

     In questi ultimi anni si è acceso un vivace dibattito sul significato, sul valore e sull'ambito di applicazione giuridica del principio di "sussidiarietà"; esso è però stato svolto prevalentemente su un piano ideologico, mettendo in ombra ciò che alcuni ambienti più riflessivi cercavano di fare emergere e cioè che tale principio non ha un valore assoluto ed astorico e che, in termini giuridici, deve essere valutato, non in modo astratto, ma nell'ambito delle specifiche norme in un sistema o in un altro lo fanno proprio.

     Proviamo a fare il punto della situazione, alla luce del dibattito che si è svolto in sede politica soprattutto in Parlamento in occasione della discussione di numerose leggi lungo tutto il corso degli anni '90 (nel dibattito politico sono intervenuti con toni originali Cotturri e Violante ed in sede culturale si sono avuti numerosi seminari di studio tra i quali uno della fondazione E.Zancan, i cui risultati sono stati utilizzati nello studio di De Stefani e Piazza pubblicato su Studi Zancan n.2/2000).

     L'origine latina del termine "sussidiarietà" sta ad indicare due significati prossimi, ma distinti: "stare seduti, pronti ad intervenire", "intervenire per per sostenere". Queste azioni, nel campo delle politiche sociali, sono rivolte a vantaggio della Persona umana e dei suoi diritti fondamentali. Chi deve realizzare la "sussidiarietà" è, soprattutto nell'ambito dell'Ottocento, lo Stato; oggi diciamo il potere pubblico nel suo complesso e nelle sue varie articolazioni, specie territoriali.

     Il fulcro del dibattito si incentra sul ruolo che debba tenere l'apparto pubblico rispetto all'erogazione dei servizi sociali alla persona. E ciò sotto diue distinti profili: quale priorità debba essere riconosciuta dalla normativa agli interventi degli Enti locali rispetto a quelli dello Stato centrale; che sono quindi sussidiari ai primi e quale comportamento normativo debba tenere il settore pubblico rispetto alla libera iniziativa privata nel campo dei servizi sociali, la cui gestione deve essere prioritariamente garantita ai singoli ed ai gruppi del terzo settore dell'ambito pubblico, che quindi svolgerebbe un ruolo sussidiario.

     Il primo problema viene indicato col termine "sussidiarietà verticale", designando esso lo spostamento dei poteri decisionali dallo Stato centrale verso gli Enti locali territoriali, centri più vicini ai cittadini che sono i destinatari dei servizi. Il secondo problema viene designato col termine "sussidiarietà orizzontale", intendendosi con esso il fatto che gli stessi enti locali, pur essendo i soggetti rappresentanti delle comunità locali dei cittadini debbono lasciare ad essi la priorità nella scelta delle risposte ai propri bisogni sociali.

     Il problema della "sussidiarietà verticale" concerne sostanzialmente la teoria e la prassi del decentramento amministrativo, che, specie nei Paesi dell'Europa meridionale ha tardato a trovare soluzioni, condizionato prima dalla visione dello stato centrale ottocentesco e poi dall'affermarsi, fra le due guerre, di totalitarismi assolutistici, quali fascismo e nazismo e, in Russia, dal marxismo-stalinista, che ha fatto sentire i suoi effetti ideologici in Italia sino ai giorni nostri. Questa partita sembra ormai vinta a favore del decentramento, che riduce sempre più le funzioni prima accentrate nello Stato.

     In vero i problemi attinenti alla "sussidiarietà orizzontale" non sono sorti oggi. Essi sono concretamente posti già il secolo scorso, specie in Europa, per l'emergere degli stati nazionali, che avocavano alle loro burocrazie centrali la regolazione ed il controllo dei servizi alla persona, sino ad allora fortemente realizzati dalla Chiesa cattolica. Fu proprio nel clima di questo duro scontro interistituzionale, in cui la Chiesa cattolica fu inizialmente perdente con la pubblicizzazione delle "opere pie", definitivamente operata in Italia con la Legge-Crispi del 1890, che la "sussidiarietà" venne ad assumere in campo cattolico il primo dei due significati sopra indicati, cioè quello di far presente allo Stato che esso doveva astenersi dall'intervenire nel campo dell'assistenza, che era invece geloso patrimonio della Chiesa.

     Dopo la seconda guerra mondiale due furono gli avvenimenti che rilanciarono il principio di "sussidiarietà": la formazione dei due "blocchi" sovietico ed atlantico, a causa dei quali per i singoli stati si ridusse il margine di manovra politica internazionale ed anche interna, rispetto ai blocchi di appartenenza; la costituzione della Comunità  economica europea, che, pur voluta dagli stati fondatori, generava una istintiva ripulsa per la titolarità di poteri "sovranazionali" che si voleva fossero i meno invasivi possibili.

     In questo clima socio-politico, si accentuò il significato della sussidiarietà come riduzione al minimo dei poteri sovrastatali rispetto agli stati nazionali, che rivendicano spazi di libertà che le "superpotenze" o la Comunità Europea non dovevano conculcare. Questa interpretazione del principio di sussidiarietà come riduzione al minimo dei poteri sovrastatali rispetto agli stati nazionali, che rivendicavano spazi di libertà che le  superpotenze" o la comunità europea non dovevano conculcare. Questa interpretazione del principio di sussidiarietà, a ben vedere, si pone in ambiti diversi da quelli del rapporto "pubblico-privato", che erano venuti a svilupparsi all'interno dei singoli stati.

     In Italia il clima internazionale radicalizzò le posizioni della sinistra schiacciata su una negazione della "sussidiarietà orizzontale" a favore di una visione esclusivamente pubblicistica. Lo slogan che meglio esprime questa posizione era "Nessun pluralismo delle istituzioni, ma solo pluralismo nelle istituzioni" (ovviamente pubbliche).

     Nell'ambito però della Costituzione, i padri costituenti avevano inserito dei concetti giuridici che possono oggi aiutarci ad una prospettazione equilibrata del principio "sussidiarietà".

     Infatti nell'art.2 alla programmazione dei "diritti inviolabili dell'uomo", che, se lasciati soli, potrebbero stimolare una visione individualistica esasperata, fa da contrappeso la richiesta di "adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica e sociale".

     Nello stesso art. 2 si riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia "nelle informazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Sono queste le "comunità intermedie" della famiglia, delle associazioni, le confessioni re