Come ricordiamo già nella sezione del sito dedicata ai Servizi
Informahandicap in Italia
i servizi Informahandicap sono stati la
risposta, una delle risposte, attivate dagli Enti locali soprattutto per tentare
di ricomporre in qualche modo, attraverso una modalità informativa, la
frammentazione dei servizi e delle risorse destinate soprattutto alla fascia
delle persone disabili adulte e alle loro famiglie.
Non sempre questo
sviluppo è stato lineare e coerente e a progettualità che hanno, fin dalla fase
di impianto teorico, cercato di tenere conto di un lavoro di rete e sinergia con
i servizi socioassistenziali (Rete della Regione Piemonte) in altre aree lo
sviluppo è stato ancorato alle singole volontà territoriali.
Singolare
lo sviluppo in Emilia Romagna dove gli Informahandicap sono nati in una "terra
di nessuno" sospesa tra la quindicinnale esperienza della Rete regionale dei
Centri documentazione handicap (che però fatica ad avera una precisa identità
informativa senza rinunciare alla centralità della mission di origine sulla
documentazione) e la neonata rete regionale dei CAAD centri provinciali per
l'adattamento dell'ambiente domestico, specializzata, a livello informativo,
esclusivamente nell'ambito delle barriere/ausili/domotica ed ogni altro
intervento di soluzione nell'ambiente "casa" (tema che copre un 10-15% delle
richieste di ogni Informahandicap).
Una ricomposizione e unitarietà di
indirizzo a livello regionale non sarebbe cosa disprezzabile.
Oltre alle
singole scelte locali o regionali esiste poi tutta una linea di tendenza della
legislazione sociale degli ultimi quindici anni che va nel senso di sottolineare
l'importanza delle funzioni di informazione, comunicazione e, in misura minore,
documentazione.
Ricordiamo i Centri di servizio al volontariato previsti
dalla 266/91, i Centri documentazione sui minori della 285/97, gli sportelli
sociali previsti dalla 328/2000. Per andare più all'indietro ricordiamo
l'impianto logico delle leggi 241 (trasparenza amministrativa) e 142 (statuti
comunali)
Ecco i Decreti e Leggi che sanciscono l’obbligo e le modalità di
comunicazione da parte degli Enti Locali e delle Pubbliche Amministrazioni nei
confronti dei disabili e delle loro famiglie
Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, “Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2001-2003”
Parte I “Le radici delle politiche sociali”
“Affinché le politiche sociali siano veramente universalistiche, è
necessario che le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in
condizioni di maggiore fragilità siano messe in grado di poter accedere ai
servizi rivolti a tutti, oltre che eventualmente a misure e servizi
specificamente dedicati. A questo scopo […] occorre soprattutto sviluppare
azioni che […] dovranno riguardare la messa a punto di strumenti di informazione
adeguati, di modalità di lavoro sociale (al contempo attive e rispettose della
dignità e delle competenze dei soggetti)…”
Parte II “Obiettivi di priorità sociale”
Obiettivo 4, “Sostenere
con servizi domiciliari le persone non autosufficienti, in particolare gli
anziani e le disabilità gravi”
“La rete dei servizi deve poter disporre di
strumenti, professionalità e strutture sufficienti a garantire l'attivazione di
forme di supporto flessibili a soddisfare innanzitutto le esigenze organizzative
e psicologiche della famiglia, che possono richiedere, nei diversi momenti e
nelle diverse situazioni, […] ovvero la possibilità di disporre di informazioni
e conoscenze che possano contenere e ridurre i danni e gli scompensi conseguenti
alla situazione di non autosufficienza.”
Parte III, “Lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”
Comma 1, “Il livello essenziale delle prestazioni
sociali”.
“La complessità dei fenomeni legati ai mutamenti sociali richiede,
infatti, una forte innovazione nella definizione delle politiche sociali, la
creazione di sinergie e collaborazioni fra tutti i soggetti coinvolti e la
valorizzazione delle risorse e delle potenzialità disponibili. Tali direttrici
possono essere così delineate: […]
- potenziamento delle azioni per
l'informazione, l'accompagnamento, gli sportelli per la cittadinanza […]
Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Capo V,
“Interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”
Art 22
Comma 2. “[…] Gli interventi di seguito
indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili
sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati
dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie
già destinate dagli enti locali alla spesa sociale... informazione e consulenze
alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi...”
Comma 4. “Le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati,
prevedono per ogni ambito territoriale comunque l’erogazione delle seguenti
prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per
informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;”
Legge 7 giugno 2000, n. 150, “Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”
(L’intera legge interessa il CRH, in quanto è il decreto che disciplina le
attività di informazione e documentazione delle pubbliche amministrazioni;
l’articolo sottoriportato è quello che riguarda le modalità in cui la
comunicazione può avvenire)
Capo I “Disposizioni generali”
Art 2 “Forme, strumenti e
prodotti”
Comma 2. “Le attività di informazione e di comunicazione sono
attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria
diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale,
le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le
iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali”.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”
Capo V “Accesso ai documenti
amministrativi”
Art 22
Comma 1. “Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
secondo le modalità stabilite dalla presente legge.”
Comma 2. “E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.”
Art 23
Comma
1. “Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle
amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici
ed i concessionari di pubblici servizi.”
Legge 5 febbraio 1992,
n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.”
Capo 1 “Finalità”
Art 5 “Principi
generali per i diritti della persona handicappata.”
Comma 1. La rimozione
delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione
dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
d)
assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere
sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in
relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona
handicappata nella società
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti
e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione
della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la
riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito
Art 25. “Accesso alla informazione e alla comunicazione.”
Comma 1. Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione
di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e
telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla
telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature
complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
Art 40. “Compiti dei comuni.”
Comma 2. Gli statuti comunali di cui
all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del
coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali,
sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e
l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da
realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto
stesso.
Il Centro Risorse Handicap è realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale Accaparlante
