IL CCNL 2002-05 E L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI
(Salvatore Nocera)
Il 16 maggio scorso è stato
siglato il CCNL scuola, che tiene pure conto del’art. 35 della Legge
finanziaria n. 289/02, il quale ha esplicitato l'obbligo dei Collaboratori
scolastici a vigilare sugli alunni, prima e dopo le lezioni, a vigilare e
prestare assistenza durante il servizio di mensa e che non aveva accolto un
emendamento che precisa- va gli obblighi di assistenza specifica nei con-
fronti degli alunni disabili.
Per questo commento mi
avvalgo di una recente pubblicazione del Dr. Massimo Nutini del Comune di Prato
dal titolo: «Le funzioni dei Collaboratori scolastici dopo la finanziaria 2003.
1.
La vigilanza prima e dopo la scuola
Un problema assai frequente è
quello dell'arrivo a scuola degli alunni prima dell'inizio delle lezioni e
della loro permanenza a scuola dopo la fine delle lezioni. Non sempre i minibus
scolastici arrivano in coincidenza con l'ini- zio delle lezioni o ripassano
subito dopo. Molti genitori inoltre debbono recarsi al lavoro prima dell'inizio
delle lezioni e ne escono in un orario che non permette di essere puntualmente
presenti all'orario di uscita dalla scuola. Il problema della vigilanza di
questi alunni, e soprattutto di quelli con disabilità, è stato sempre causa di
controversie e talora di disservizi.
La Tabella «A», allegata al
CCNL, stabilisce quali sono le mansioni dei Collaboratori scolastici e precisa
che la vigilanza sugli alunni nel periodo «immediatamente prima e dopo» le
lezioni spetta ai Collaboratori scolastici. Il termine «immediatamente», che
non era contenuto nella finanziaria è stato esplicitato nel CCNL per indicare
che deve trattarsi di un periodo attiguo all'orario delle lezioni. Ne consegue
che tale mansione non può essere affidata al Collaboratore scolastico in
momenti non immediatamente adiacenti alle attività didattiche; Si tratta di
periodi di breve durata, di solito fino alla mezz'ora, che in nessun modo
devono essere con- fusi con il tempo «prescuola» e «dopo scuola», che comprende
periodi ben più lunghi, durante i quali si svolgono attività parascolastiche.
2. L'assistenza durante la mensa
Anche questo aspetto ha spesso creato disservizi, specie nei confronti degli alunni con disabilità, i quali spesso non sono autonomi e necessitano di essere imboccati o puliti continuamente.
Il CCNL precisa che l'assistenza necessaria durante le mense spetta ai Collaboratori scolastici. Tale assistenza non comprende anche il cosiddetto «scodellamento», cioè il servire nei piatti le pietanze. Tale mansione è rimasta a carico del personale dipendente dagli Enti locali e non transitato nei ruoli dell'Amministrazione scolastica statale come i Collaboratori scolastici.
Come precisato nell'importante Nota ministeriale prot. 3.390 del 30 novembre 2001, è possibile, sulla base di intese o accordi di programma, che gli Enti locali versino alla scuola l'importo di quanto dovuto ai propri dipendenti per questa mansione, in modo che gli stessi Collaboratori scolastici possano svolgerla, facilitando un rapporto più personale e meno frammentato.
3. L'assistenza
igienica
È questo il problema più delicato che è stato all'origine, sino a ora, dei maggiori conflitti fra Dirigenti scolastici, Collaboratori, Sindacati e Famiglie. Infatti il CCNL del '99 prevedeva questa mansione come «possibile» e non obbligatoria a carico dei Collaboratori scolastici.
IL CCNL del 2001, concernente gli aspetti economici e la «revisione del profilo del Collaboratore scolastico» aveva stabilito che «deve comunque essere assicurata» l'assistenza personale agli alunni con disabilità; però prevedeva la remunerazione di tale mansione con «le funzioni aggiuntive» a quelle ordinarie, che però erano di libera scelta del collaboratore scolastico.
Non di rado quindi i Dirigenti scolastici si trovavano impotenti di fronte al rifiuto di un Collaboratore scolastico e sottoposti alla minaccia, talora realizzata, di essere denunciati dai genitori per omissione di atti d'ufficio, nei casi in cui essi trovavano i loro figlioli con disabilità in stato di abbandono igienico.
Il CCNL ha stabilito, nella Tabella «A», che compiti ordinari dei Collaboratori scolastici debbano essere: prestare ausilio agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastIche e all'interno e all'uscita da esse nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.
Finalmente viene risolto questo annoso problema con l'art. 47 del CCNL. Infatti in tale norma si precisa che i Collaboratori scolastici svolgono, oltre alle mansioni ordinarie, anche «compiti di particolare responsabilità, necessari per lo svolgimento del Piano dell'Offerta Formativa (POF), come descritto dal piano delle attività».
Questi compiti sono quindi ormai obbligatori e vengono assegnati dal Dirigente scolastico sulla base delle risorse provenienti dal soppresso fondo per «le funzioni aggiuntive secondo la contrattazione decentrata di istituto.
Quindi è necessario che nella parte del POF concernente l'accoglienza di tutti gli alunni sia prevista anche quella per gli alunni con disabilità e che vengano esplicitate nel «Piano delle attività» quelle relative specificamente agli alunni con disabilità. È infine necessario che il Dirigente scolastico provveda all'attribuzione degli incarichi, curando anche lo svolgimento dei corsi di formazione di 40 ore annue, previsti e finanziati con la Nota ministeriale sopracitata.
Sembra infine rispondere a criteri di buon senso e rispetto della persona assegnare, in ogni scuola, tali incarichi almeno a un collaboratore maschio e a una femmina.
Se, come i tecnici della contrattazione collettiva ritengono, si andrà alla firma definitiva del CCNL e alla registrazione presso la Corte dei Conti entro luglio, questa chiarificazione sui diritti degli alunni con disabilità entrerà in vigore a partire dall'inizio del nuovo anno scolastico.
È questo il primo segno normativo concreto con il quale può essere celebrato l'Anno europeo della disabilità. Potrà, ai raffinati cultori delle parate celebrative, sembrare un tema un po' prosaico. Ma sono anche questi aspetti pratici che determinano la qualità dell'integrazione scolastica.
Bisogna dare atto al MIUR e ai Sindacati di avere segnato un punto positivo a favore di tale qualità.
Ci si augura che, in fase applicativa del CCNL, non si renda nuovamente complicato ciò che il CCNL si è sforzato di semplificare.
Si riportano di seguito i testi della Tabella «A» e dell'art. 47 del CCNL.
Tabella
A
Profili di area del personale ATA
Area A
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche:
- Servizi scolastici. Coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza ai soggetti disabili e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia.
- Servizi agrari. Attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie,
compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici,
caratterizzate da procedure ben definite.
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
Presta ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47.
Art.
47 - Compiti del personale ATA
1. I compiti del personale ATA sono rappresentati:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art. 50 del CCNI del 31/08/99.
Esse verranno particolarmente finalizzate, in riferimento all'area A, all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza ai soggetti disabili e al pronto soccorso.